Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 1
Non ricorre l'ipotesi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ma quello di bancarotta preferenziale, nel caso nel caso in cui il socio accomandatario della società fallita abbia effettuato prelevamenti di retribuzione autorizzati quale compenso per l'attività svolta, se non risulta altra percezione di compenso e sia incontestata la congruità del prelievo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 48280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48280 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 10/11/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1675
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 013493/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DR LI N. IL 12/01/1953;
avverso SENTENZA del 05/02/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udita la richiesta di rigetto del S.P.G., Dott. G. D'ANGELO. RITENUTO
1 - La Corte di Venezia ha riformato la sentenza del Tribunale di Padova, nei confronti di ND UN, socio accomandatario della sas OMI Orientamenti Moda Italiana, dichiarata fallita il 27.3.90, assolvendolo dalla distrazione di beni (capo B e parzialmente A), per insussistenza del fatto, e riducendo la pena a lui inflitta con l'attenuante di cui all'art. 219 u.co. L.F. per distrazione della somma di L. 14.400.000 (A), trattenuta a titolo di compenso personale, il 2.4.90.
Il ricorso deduce:
1 - illogicità della motivazione - errore di fatto, perché in realtà sussisteva l'accordo tacito tra i soci, come si riscontra dai dati di bilancio, circa la corresponsione del compenso all'amministratore, ed a questo titolo è stata prelevata la somma indicata;
2 - violazione art. 216/1 n. 1 - 219/2 n. 1 LF, perché con riferimento alle disposizioni legislative che, in materia di lavoro dei soci, riconosce il diritto al compenso, non può più ritenersi la bancarotta distrattiva, ma solo esposto il prelievo all'azione revocatoria, per cui è superata la giurisprudenza degli anni 80 in materia, tanto più che nella specie, come ritenuto dal curatore, in realtà la data concerne solo il consuntivo di cassa, non i prelievi effettuati nel corso dell'anno che precede il fallimento.
2 - Il ricorso è fondato. È corretto il principio in esso sostenuto che non ricorre l'ipotesi di bancarotta per distrazione, nel caso in cui il socio accomandatario della sas fallita abbia effettuato prelevamenti di retribuzione autorizzati quale compenso per l'attività svolta, se non risulta altra percezione di compenso e sia incontestata la congruità del prelievo (cfr. Cass., Sez. 5^, 22866/03, Leonardi). Difatti il CC nell'art. 2260, relativamente al compenso del socio accomandatario fa rinvio alle norme circa il mandato, per il compenso del mandatario.
Nella specie, va riconosciuto per le ragioni indicate il diritto al compenso dell'accomandatario. E non vi è, a stregua della sentenza impugnata ragione di ritenere non riconoscibile il compenso anche in ragione della sua entità. Tuttavia l'imputato ha compiuto l'operazione di prelievo, per l'attività svolta nell'anno precedente al fallimento, secondo l'imputazione due giorni dopo il fallimento, e comunque in periodo di incontestato dissesto sociale. Il fatto, pertanto, va ascritto al titolo di cui all'art. 216/3 L.F. di bancarotta preferenziale che, a stregua della diminuzione di pena per la riconosciuta attenuante, risulta prescritto in a. 7 e m. 6 dal fallimento.
P.Q.M.
qualificato il fatto residuo sub A, come bancarotta preferenziale, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004