CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 12939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12939 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA RD;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, che, riportandosi alla memoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Michele Morena, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva della società fallita Centro Italia Trasporti s.r.l. 2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, affidandosi, con il difensore di fiducia, a un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto Penale Sent. Sez. 5 Num. 12939 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 10/12/2025 2 all’asserita sussistenza dello squilibrio societario e in relazione all’elemento soggettivo del reato. A fondamento di tale articolata censura, il ricorrente lamenta che, innanzi tutto, quando sono stati effettuati i prelievi dalle casse della società fallita questa non versava in una situazione di sofferenza e che peraltro tali somme sono state destinate ad altre società dallo stesso gestite, in modo unitario, nell’ambito di un gruppo, così incidendo positivamente sul bilancio di tali società. Sottolinea che, del resto, in alcuni periodi aveva dimostrato di aver attinto rilevanti risorse economiche dal conto di altre imprese per immetterle nella società fallita, per un importo di oltre ottocentomila euro. Avrebbe inoltre errato la decisione impugnata nel ritenere i fatti che lo avevano riguardato a patire dall’ottobre dell’anno 2014 – ossia un’indagine penale conclusasi con una pronuncia di assoluzione definitiva che tuttavia aveva comportato il sequestro preventivo di tutti i sui beni e la revoca degli affidamenti bancari – privi di rilievo perché successivi alle condotte poste in essere in quanto era stato solo tale evento ad impedirgli di evitare il fallimento della società Centro Italia Trasporti s.r.l. dichiarato a fronte dell’istanza di un solo creditore per il limitato importo di euro 28.000,00. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che le decisioni di merito integrano una c.d. doppia conforme, talché le argomentazioni delle stesse si saldano le une con le altre, come se si trattasse di un compendio motivazionale unitario (ex aliis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01), ciò che assume peculiare rilievo ai fini dell’esame delle censure che denunciano il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.La difesa dell’imputato deduce, in sostanza, che le condotte contestate dovrebbero essere ricondotte alla logica del gruppo ed essere così riguardate, in una prospettiva ex ante, alla luce dei vantaggi compensativi che avrebbe conseguito dalle stesse, in una sorta di mutuale e reciproco aiuto tra le differenti società facenti parte del suo gruppo che, in precedenza, era stato rivolto a diretto vantaggio della stessa fallita. Ora, come è stato infatti più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, e non ha trascurato di ricordare la decisione impugnata, la rilevanza dei vantaggi compensativi nell’ambito del gruppo, espressamente prevista nell'attuale formulazione dell'art.2634, comma terzo, cod. civ., non rende 3 inoperante il principio dell'autonomia soggettiva delle singole società facenti parte dello stesso ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta (Sez. 5, n. 23241 del 24/04/2003, Tavecchia, Rv.224952), la cui offensività tipica rimane inalterata nel momento in cui le ragioni dei creditori della società fallita, l'affidamento dei quali è riposto sulle capacità patrimoniali di quest'ultima, sono comunque pregiudicate da trasferimenti di risorse ingiustificatamente effettuati dalla società in questione in favore di altre, pur ricomprese nel medesimo gruppo (Sez. 5, n.13169 del 26/01/2001, Cardinali, Rv.218390; Sez. 5, n.36595 del 16/04/2009, Bassi, Rv.245136). E’ di conseguenza insufficiente la mera circostanza della collocazione della fallita all'interno di un gruppo in quanto, affinché la rilevanza penale della condotta sia esclusa occorre uno specifico vantaggio, anche indiretto, che risulti concretamente idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi dell'operazione contestata per la fallita (Sez. 5, n.36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234606; Sez. 5, n.1137 del 17/12/2008, Vianello, Rv. 242546), trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, NO e altri, Rv. 254519; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599). La decisione della Corte d’Appello di Firenze, ponendosi nel solco di detti principi, ha congruamente argomentato che neppure sul piano deduttivo il ricorrente ha fatto riferimento ai vantaggi che sarebbero derivati alla fallita dalle somme destinate ad altre società a lui riconducibili. Del resto, ove si accerti, nei termini delineati, che l'atto compiuto dall'amministratore non risponde all'interesse della società ed ha determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dell’amministratore dimostrare la sussistenza non solo di un vantaggio complessivo del gruppo, ma anche idoneo a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che, nella ragionevole previsione dell'agente, non sia idonea ad incidere sulle ragioni dei creditori della società (ex aliis, Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemas, Rv. 257562). In particolare, l'interessato è tenuto a dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (ex ceteris, Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Moroni e altri, Rv. 271149). Peraltro tale onere non è stato assolto in alcuna misura dall’imputato. 3. D’altra parte è lo stesso ricorrente ad aver dichiarato, come emerge dalle decisioni di merito, che la società fallita era in crisi sin dall’anno 2008, sicché neppure può affermarsi, come assunto con il ricorso in esame, che al momento 4 dei prelievi dalle casse sociali, avvenuti negli anni successivi, la stessa versasse in solide condizioni economiche. Inoltre, giova ricordare che l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). 4. Ed è proprio il momento delle avvenute distrazioni a rendere ragione dell’irrilevanza dei fatti avvenuti successivamente all’anno 2014, poiché, se il ricorrente non avesse dirottato ingenti risorse della fallita verso altre sue società anche a fronte dei predetti fatti (e, in particolare, l’improvvisa revoca degli affidamenti bancari), la società avrebbe potuto pagare almeno le somme dovute al creditore che ha proposto l’istanza di fallimento, che, come deduce lo stesso imputato, erano di importo contenuto. 5. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente IA RD OS AT
udita la relazione svolta dal Consigliere IA RD;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, che, riportandosi alla memoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Michele Morena, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva della società fallita Centro Italia Trasporti s.r.l. 2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, affidandosi, con il difensore di fiducia, a un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto Penale Sent. Sez. 5 Num. 12939 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 10/12/2025 2 all’asserita sussistenza dello squilibrio societario e in relazione all’elemento soggettivo del reato. A fondamento di tale articolata censura, il ricorrente lamenta che, innanzi tutto, quando sono stati effettuati i prelievi dalle casse della società fallita questa non versava in una situazione di sofferenza e che peraltro tali somme sono state destinate ad altre società dallo stesso gestite, in modo unitario, nell’ambito di un gruppo, così incidendo positivamente sul bilancio di tali società. Sottolinea che, del resto, in alcuni periodi aveva dimostrato di aver attinto rilevanti risorse economiche dal conto di altre imprese per immetterle nella società fallita, per un importo di oltre ottocentomila euro. Avrebbe inoltre errato la decisione impugnata nel ritenere i fatti che lo avevano riguardato a patire dall’ottobre dell’anno 2014 – ossia un’indagine penale conclusasi con una pronuncia di assoluzione definitiva che tuttavia aveva comportato il sequestro preventivo di tutti i sui beni e la revoca degli affidamenti bancari – privi di rilievo perché successivi alle condotte poste in essere in quanto era stato solo tale evento ad impedirgli di evitare il fallimento della società Centro Italia Trasporti s.r.l. dichiarato a fronte dell’istanza di un solo creditore per il limitato importo di euro 28.000,00. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che le decisioni di merito integrano una c.d. doppia conforme, talché le argomentazioni delle stesse si saldano le une con le altre, come se si trattasse di un compendio motivazionale unitario (ex aliis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01), ciò che assume peculiare rilievo ai fini dell’esame delle censure che denunciano il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.La difesa dell’imputato deduce, in sostanza, che le condotte contestate dovrebbero essere ricondotte alla logica del gruppo ed essere così riguardate, in una prospettiva ex ante, alla luce dei vantaggi compensativi che avrebbe conseguito dalle stesse, in una sorta di mutuale e reciproco aiuto tra le differenti società facenti parte del suo gruppo che, in precedenza, era stato rivolto a diretto vantaggio della stessa fallita. Ora, come è stato infatti più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, e non ha trascurato di ricordare la decisione impugnata, la rilevanza dei vantaggi compensativi nell’ambito del gruppo, espressamente prevista nell'attuale formulazione dell'art.2634, comma terzo, cod. civ., non rende 3 inoperante il principio dell'autonomia soggettiva delle singole società facenti parte dello stesso ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta (Sez. 5, n. 23241 del 24/04/2003, Tavecchia, Rv.224952), la cui offensività tipica rimane inalterata nel momento in cui le ragioni dei creditori della società fallita, l'affidamento dei quali è riposto sulle capacità patrimoniali di quest'ultima, sono comunque pregiudicate da trasferimenti di risorse ingiustificatamente effettuati dalla società in questione in favore di altre, pur ricomprese nel medesimo gruppo (Sez. 5, n.13169 del 26/01/2001, Cardinali, Rv.218390; Sez. 5, n.36595 del 16/04/2009, Bassi, Rv.245136). E’ di conseguenza insufficiente la mera circostanza della collocazione della fallita all'interno di un gruppo in quanto, affinché la rilevanza penale della condotta sia esclusa occorre uno specifico vantaggio, anche indiretto, che risulti concretamente idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi dell'operazione contestata per la fallita (Sez. 5, n.36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234606; Sez. 5, n.1137 del 17/12/2008, Vianello, Rv. 242546), trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, NO e altri, Rv. 254519; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599). La decisione della Corte d’Appello di Firenze, ponendosi nel solco di detti principi, ha congruamente argomentato che neppure sul piano deduttivo il ricorrente ha fatto riferimento ai vantaggi che sarebbero derivati alla fallita dalle somme destinate ad altre società a lui riconducibili. Del resto, ove si accerti, nei termini delineati, che l'atto compiuto dall'amministratore non risponde all'interesse della società ed ha determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dell’amministratore dimostrare la sussistenza non solo di un vantaggio complessivo del gruppo, ma anche idoneo a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che, nella ragionevole previsione dell'agente, non sia idonea ad incidere sulle ragioni dei creditori della società (ex aliis, Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemas, Rv. 257562). In particolare, l'interessato è tenuto a dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (ex ceteris, Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Moroni e altri, Rv. 271149). Peraltro tale onere non è stato assolto in alcuna misura dall’imputato. 3. D’altra parte è lo stesso ricorrente ad aver dichiarato, come emerge dalle decisioni di merito, che la società fallita era in crisi sin dall’anno 2008, sicché neppure può affermarsi, come assunto con il ricorso in esame, che al momento 4 dei prelievi dalle casse sociali, avvenuti negli anni successivi, la stessa versasse in solide condizioni economiche. Inoltre, giova ricordare che l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). 4. Ed è proprio il momento delle avvenute distrazioni a rendere ragione dell’irrilevanza dei fatti avvenuti successivamente all’anno 2014, poiché, se il ricorrente non avesse dirottato ingenti risorse della fallita verso altre sue società anche a fronte dei predetti fatti (e, in particolare, l’improvvisa revoca degli affidamenti bancari), la società avrebbe potuto pagare almeno le somme dovute al creditore che ha proposto l’istanza di fallimento, che, come deduce lo stesso imputato, erano di importo contenuto. 5. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente IA RD OS AT