Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, una volta che risulti accertata l'illegittimità della sofferta custodia cautelare, anche se conseguente ad un titolo la cui legittimità non è stata direttamente posta in discussione dall'istante, è del tutto irrilevante che l'imputato non impugnante non abbia partecipato al giudizio d'appello promosso da un coimputato con esito favorevole, in quanto ciò che vale ai fini di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è il dato fattuale dell'ingiusta privazione della libertà subita dall'istante e perciò giudicata meritevole di un indennizzo. (Fattispecie nella quale il proscioglimento del ricorrente era giunto in virtù dell'effetto estensivo dei benefici previsto dall'art. 587 cod.proc. pen. all'esito del giudizio d'appello promosso da un coimputato cui il ricorrente non aveva partecipato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2003, n. 25437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25437 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 01/04/2003
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - N. 733
3. Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 030967/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR IO C/ N. IL 19/02/1962;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. IL 00/00/0000;
avverso ORDINANZA del 13/05/2002 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PERNA LA TORRE ERNESTO;
lette le conclusioni del P.G. con le quali chiede dichiararsi la non manifesta infondatezza - con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'eccezione di illegittimità costituzionale dello art. 314 c.p.p., in relazione all'art. 587 c.p.p.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'Appello di Messina con ordinanza del 13/5/2002 rigettava l'istanza presentata, ex artt. 314 - 315 C.P.P., de ES IO e volta ad ottenere la liquidazione di una somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione subita in esecuzione di ordine di carcerazione del 21/12/1999 e conseguente a sentenza di condanna alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione emessa dal Tribunale di Messina il 16/12/1998 per i reati di cui agli artt. 81 - 110 - 644 - 56 - 81 - 110 - 629 C.P.. La Corte distrettuale puntualizza che il 19/3/2001 il ES era stato scarcerato in applicazione dell'art. 587 C.P.P. per l'effetto estensivo della sentenza di proscioglimento in data 9/3/2001 pronunciata dalla Corte di Appello di Messina che, in accoglimento del gravame proposto dal coimputato CO ST avverso la predetta decisione di primo grado, aveva dichiarato l'insussistenza del fatto (capi A-C).
La Corte territoriale ha rigettato l'istanza in considerazione della inapplicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 310 del 1996 dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'equa riparazione per detenzione ingiustamente subita a causa di illegittimo ordine di esecuzione. Ha, altresì, puntualizzato che, nella fattispecie, l'ordine di esecuzione nei confronti del ES risultava legittimamente emesso in quanto egli non aveva impugnato la sentenza di condanna, sicché non poteva essere sospesa l'esecuzione in pendenza dell'impugnazione proposta dal coimputato.
Ha, infine, concluso la Corte Territoriale che la mancata impugnazione della sentenza di condanna da parte dell'istante aveva integrato un comportamento colposo preclusivo della pretesa riparatoria, ex ult. parte art. 314 c.p.p.. Ha proposto ricorso per Cassazione il ES, che deduce:
1) Violazione dell'art. 606 lett. B-C-E c.p.p..
Osserva il ricorrente che la Corte d'Appello non poteva rigettare la istanza sulla base di un giudizio orientato a valutare esclusivamente la legittimità formale del provvedimento di carcerazione a suo tempo emesso nei suoi confronti, poiché la stessa non è idonea ad escludere la riparabilità della ingiusta detenzione patita, in quanto a tal fine deve farsi riferimento ai criteri di ingiustizia sostanziale, valutabili in esito o al procedimento di revisione od alla revoca del provvedimento in forza del quale venne successivamente disposta la scarcerazione.
2) Illegittimità costituzionale dello art. 314 c.p.p. per violazione degli artt. 3 - 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede la riparazione per ingiusta detenzione subita a causa di una sentenza poi revocata a norma dell'art. 587 c.p.p.. 3) Violazione dell'art. 606 lett. E c.p.p. conferimento all'art. 314 c.p.p. per avere, la Corte di Appello, ravvisato la colpa grave da parte di esso ricorrente, che avrebbe dato causa alla carcerazione, nella circostanza che egli, pur sussistendone le condizioni, non aveva ritualmente impugnato le sentenze di primo grado. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
La questione che viene sottoposta alla valutazione di questa Corte consiste nel decidere se in virtù dello effetto estensivo ex art.587 c.p.p. della sentenza di proscioglimento in data 9/3/2001, che in accoglimento del gravame proposto dal coimputato CO ST avverso la decisione del Tribunale di Messina del 16/12/98, aveva dichiarato l'insussistenza dei fatti, (Capi A-C) il ES possa usufruire dello istituto di cui all'art. 314 c.p.p., oppure se nella specie l'acqua riparazione può conseguire solo in caso di revisione ex art.643 c.p.p.. In proposito deve preliminarmente rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (SS.UU. 23.6. 95 n. 9) il fenomeno processuale della estensione dell'impugnazione (in procedimento plurioggettivo per lo stesso reato o in un procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante di cui all'art.587 c.p.p., si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento in sede di giudizio conclusivo sulla impugnazione della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante dirigente), al verificarsi del quale, operando di diritto come rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato.
Orbene, il richiamato principio consente di affermare che se l'imputato non impugnante diviene partecipe del beneficio del coimputato impugnante, esso viene a trovarsi, sostanzialmente, in una situazione assimilabile a quella prevista dal 1^ c. dell'art. 314 c.p.p., quando sia stata adottata una delle formule ivi indicata con la decisione gravata.
Ed infatti, una volta che risulti accertata la illegittimità della sofferta custodiale cautelare, anche se conseguente ad un titolo la cui legittimità, come nel caso di specie non è posta in discussione, è del tutto irrilevante che l'imputato non impugnante non abbia partecipato al giudizio de quo, in quanto ciò che vale in tema di riparazione per ingiusta detenzione è il dato fattuale - preso in considerazione dal legislatore - dell'ingiusta privazione della libertà subita dall'istante, e perciò giudicare meritevole di un indennizzo.
In concreto, entrambi gli imputati di cui si discute, in virtù del disposto dell'art. 587 c.p.p., vengono a trovarsi, ai fini che qui interessano, su un piano paritetico. Di conseguenza non sembra al Collegio che possano prospettarsi valide obiezioni che si oppongano alla estensione della disciplina ex art. 314 1^ c. c.p.p., alla ipotesi in esame per effetto di una interpretazione adeguatrice in quanto sussistono gli estremi dell'eadem ratio vertendosi, sia nell'un caso che nell'altro, in ipotesi di accertata innocenza. Ove così non fosse, verrebbero trattate in modo differente situazioni ontologicamente uguali, (con evidente sospetto di incostituzionalmente ex art. 3 costituzione dell'art. 314 1^ c. c.p.p.) venendo l'esistenza del delitto alla riparazione per ingiusta detenzione esclusa dal fatto occasionale che l'interessato non ha partecipato al giudizio nel quale è stata riconosciuta irrevocabilmente la sua innocenza.
D'altra parte, non può sottacersi di rilevare che, come sottolineato esattamente dal P.G. requirente con riferimento allo assunto dalla Corte Territoriale - secondo cui nel caso di sentenza passata in giudicato è possibile avere diritto ed un'equa riparazioni solo in caso di revisione ai sensi dell'art. 643 c.p.p. - se l'effetto estensivo dell'art. 587 c.p.p. - determina di diritto la revoca del giudicato, non si vede sotto quale aspetto il ES potrebbe proporre richiesta di revisione ai sensi dell'art. 629 c.p.p. e seguenti in quanto "non si può richiedere la revisione di una sentenza di condanna che è già stata caducata per effetto dell'art.587 c.p.p.". Deve, infine, osservarsi che l'emissione dell'ordine di carcerazione da parte del P.M. consegue di diritto alla contestazione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna in primo grado, lo stesso, pertanto è del tutto svincolato dal comportamento processuale dell'imputato, e quindi, è illogico, così come argomentato dalla Corte Territoriale, ravvisare la colpa grave in capo all'istante ortativa alla concessione della riparazione in detta condotta, consistita, nella specie, nell'omessa impugnazione, qualunque possa esserne stata la ragione, della sentenza di condanna. Le esposte considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catania la quale provvederà anche in ordine alle spese tra le parti di questo grado.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2003