Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2003, n. 25437
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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In tema di riparazione per ingiusta detenzione, una volta che risulti accertata l'illegittimità della sofferta custodia cautelare, anche se conseguente ad un titolo la cui legittimità non è stata direttamente posta in discussione dall'istante, è del tutto irrilevante che l'imputato non impugnante non abbia partecipato al giudizio d'appello promosso da un coimputato con esito favorevole, in quanto ciò che vale ai fini di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è il dato fattuale dell'ingiusta privazione della libertà subita dall'istante e perciò giudicata meritevole di un indennizzo. (Fattispecie nella quale il proscioglimento del ricorrente era giunto in virtù dell'effetto estensivo dei benefici previsto dall'art. 587 cod.proc. pen. all'esito del giudizio d'appello promosso da un coimputato cui il ricorrente non aveva partecipato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2003, n. 25437
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25437
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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