Sentenza 15 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2003 |
Testo completo
0 3830/03 Aula 'A' POLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 18197/00 i Cron. 8868 Dott. Federico ROSELLI Consigliere : Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Rep- Dott Aldo DE MATTEIS Consigliere od.12/12/02 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23. presso 10 studio! dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e i difende, giusta procura speciale atto notar CASTELLINI ! di ROMA del 23 febbraio 1999, Rep. N. 56911; ricorrente contro | MACELLARO DOMENICO, clettivamente domiciliato in ROMA 2002 VIA VALADIER 53, preaso 10 studio dell'avvocato I 5405 ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e difeso dagli avvocati -1. ! ANTONIO ANGELINI, LEONARDO GOFFREDO, giusta deiega in | atti;
controricorrente avverso ia sentenza n. 675/00 del Tribunale di BARI, I depositata il 04/04/00 R.G.N. 642/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo ! D'AGOSTINO; udito l'Avvocato MOSCARINI;
i udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. : : i I -2- 18197/00 Svolgimento del processo Con ricorso al Frecoce del Lavoro di dar± 1 lavoratore in epigrafe, pranesso di essere stato assunto dalle Ferrovie dello Stato cor. contratto di formazione e lavoro della durata di 24 Tesi, convertito a.. tenine in contratto di lavoro Z tempo indeterminano, lamentava che Le Ferrovie avevano computate periodo di formazione nell'anzianità di servizio solo ai fini giuricio non anche ai fini economici in virtù dell'espressa pattuizione contenuta nell'art. 9 de contratto individuale di formazione e lavoro. kiteneva ii I corrente che tale clausnla nulla, per contrasto con la disposizionedoveva considerarsi di legge imperativa di cut all'art. 3 Comma 5 del d. 1. 30.10.1984 a. 726, convertito in legge 19.12.1994 I. 863 del 1994, e chiedeva che venisse accertato il proprio diritto a vedersi conteggiato periodo di formazione е lavoro nell'anzianità di servizic anche ai fini economici, Coд condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive. Le Ferrovie dello Stato si costituivano in giudizio e si opponevano alla domanda. Il Pretore, espletata l'istruzione, accoglieva il ricorso. L'appello proposto dalla società veniva respinto dal Tribunale di Bari con la sentenza qui impugnata. 9In motivazione il Tribunale osservava che la ciauscla П. del contratto individuale di formazione e lavoro doveva ritenersi nulla in quanto contrastante con la norma imperativa dell'art. 3 comma 5 del d.l. П. 726 del 1984, convertito in legge II. 863 del 1984, il quale dispone che il periodo di 1 formazione e lavoro deve essere computato "nell'anzianità di servizio , senza ulteriori distinzioni. Per la c azione di tale sentenza le Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso sostenuto da 41 unico motivo 9 illustrato da memoria. L'intimaco ha resistito Con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la società denuncia viciazione dell'art. 9 della legge 1 giugno 1977 n. 285 e dell'art. 3 del . 30.10.1984 . 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 11. 963. in relazione all'are. 9 del contra to individuale al formazione e lavoro e sostiene: che la norma di cui all'art. 3 comma 5 della legge n. 863 del 1984 non ha efficacia imperativa che nessuna specifica prescrizione di legge prevede Ca nullica di eventuali patti in deroga;
che, pe contro, a scelta compiuta dalle parci di con computare l'anzianità di servizio relativa a periodo di formazione e lavoτо a fini economici, non è sindacabile da giudice in quanto materia riservata all'autonomia negoziale, collectiva e individuale;
che i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, per la loro minore capacità produttiva, non possono aspirare ad un trattamento retributivo equivalente a quello dei dipendenti già qualificati, come è dato ricavare daila norma di cui all'art. 9 della legge 1 giugno 1977 n. 285 e dalla interpretazione che di essa ha sempre dato la Suprema Corte;
che la volontà del legislatore, ricavabile dalla normativa dei contratti di formazione, હૈ chiaramente nel senso di tener coato delle evidenti differenze esistenti tra dipendenti ordinari e giovani assunti con contratto di formazione, senza imporre un eguale trattamento retributivo. 3 Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare 'a questione sopra esposta e con giurisprudenza ormai costante ha affermato 11 seguente principio. "L disposizione dell'art. 3, comma quinto, del d.l. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni in legge n. 863 del 1984, secondo oni il periodo di formazione 2 lavoro è computato nell'anzianiti di servizio Ic CESO ¿ trasformazione del relativ rapporto d lavero in lavoto tempo indeterminato, al termineeffettuata durante Ovvе deil'esecuzione dei cont a di formazione E Lavco, 2 disposizione dei comma dodicesimo, che estende le agevolazioni offerte ai datori di lavoro al caso di assunzioni nei dodici mesi Buccessivi al periodo di formatione, comportano ia computabilità di detto periodo anche quando l'anzianità di servizio è presa in considerazione da discipline meramente 0. contrattuali, NOTE quella sugli Scotti di anzianità e i dato che lapassaggi automatici di classe stipendiale, distinzione trā istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale con trova fondamento nel tassativo tenore del Lesto normativo, la cui portata ron può ritenersi derogabile neanche mediante specifiche previsioni deila contrattazione collettiva" (cfr. tra le tante Cass. n. 10961 del 2000, Cass. n. 10773 del 2001, Cass. n. 14112 del 2001). A questi principi il Collegio intende prestare piena adesicne, in mancanza di nuovi argomenti che inducano ad una riconsiderazione del problema. Va infatti rilevato che la tesi della società, secondo cul. la disciplina dettata dall'art. 3 comma 5 della legge n. 863/1984 si devo riferire ai soli istituti legali e non agli istituti di origine contrattuale per essere detta norma derogabile dalla contrattazione collettiva ed individuale, non trova fondamente nel testo normativo, ove si richiama l'anzianità di servizio senza alcun riferimento alle fonti che ne regolano gli effet±±. In questione, A rilevato, altresi, cte la per essere 3 posta ヨ tute à di interessi di lavoratori par armen e deboli sul piano contrattuale, ha certamente natura imperativa ed inderogabile, come si evince anche dalla sua formulazione, nolla quale manca ogni richiamo a diverse disposizioni della contrattazione collettiva ed individuale;
d'altro сапто la natura Imperativa della norma di Legge non offre spazio J distinzioni estranos a! teste, ancorché gli scatti di anzianità ed i passaçqi alle classi stipendiali funzione dell'anzianità Exovino La Lore fonte Della contrattazione collettiva. DE conseguenza сете ritenersi che il testo Одет normativo in questione дожда un limite anche alla contrattazione collettiva, cal momento che no si vede come potrebbe soddisfare ia regola del COMDUTO del periodo di formazione nell'attività di servizio uг. accordo, şia pure intervenuto nell'ambito di una trattativa a livello sindacale, che па esc uda la valutazione ai fini de conseguimento del de i dipendenti invantaggi riconosciuti alla generalità funzione del decorso del tempo d prestazione del lavoro subordinato. A questi principi si è attenuto anche il Tribunale di Bari, avendo quel giudice correttamente affermato che la clausola д. 9 del contrattC di formazione 2 lavoro del lavoratore in epigrafe, escludendo arbitrariamente qualsiasi riflesso del periodo di formazione ai Fini economici contrattuali, doveva ritenersi invalida, perché contraria alla norma imperativa di cui all'art. 3 coma cinque della legge n. 863/1984. 5 Per le considerazioni sopra espresse il ricorso, donque, deve essere respinto. Al rigetto conseguia la condanna celia società ricorrente al pagamento i favore del lavoratore delle spese dol presence giudizio di cassazione, liquidate COMO in dispositivo ed at ribuita ai difensori che si sono dichiarati antistatari. F.Q.M. La Corte zigetta 1 1 CONGO ÷ condanna La ricorrente = ]. pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida :. 7 euro17,00 - uitre a euro millecinquecento per agli awy,ti Antonio Angelini # Onorari, CON EO GO. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2002 Il Cons. estensore Presidente Grybichu luult Фортов Обробімо CANCELLIERE ESENTS A 177OSTA DI BOLLO, DI * Cappelleria MORjoggi, LERE DE ART. 10 SA, TASSA 7 9.533