Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/1999, n. 108
CASS
Sentenza 25 novembre 1999

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In materia finanziaria non possono essere applicati al verbale di constatazione i termini di decadenza prescritti per l'avviso di accertamento, ne' può essere estesa all'avviso di accertamento la funzione di interrompere la prescrizione prevista per il verbale di constatazione dei reati tributari. Infatti mentre il verbale di constatazione ha per oggetto la rilevazione di una violazione finanziaria ed è destinato agli organi competenti per irrogare le sanzioni che ne conseguono (e come tale non ha natura recettizia nei confronti del contribuente); l'avviso di accertamento, invece, ha per oggetto la quantificazione dell'imponibile e la liquidazione dell'imposta, e come tale è atto recettizio, che si perfeziona solo nel momento in cui viene notificato al contribuente. In considerazione di questa diversità ontologica e funzionale, si comprende perché il legislatore abbia previsto per gli avvisi di accertamento, e non per i verbali di constatazione, precisi termini di decadenza, mentre abbia attribuito ai verbali di constatazione un'efficacia interruttiva della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/1999, n. 108
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 108
    Data del deposito : 25 novembre 1999

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