Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
La norma dell'art. 41 bis, comma secondo quinquies, ord. penit., come introdotta dall'art. 2, comma venticinquesimo, lett. g), legge n. 94 del 2009, secondo cui competente a decidere sul reclamo avverso i provvedimenti in materia di regime detentivo differenziato è il tribunale di sorveglianza di Roma, ha natura processuale, e non è pertanto applicabile in relazione ai reclami depositati anteriormente alla sua entrata in vigore. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza). (Conf. Sez. I n. 44082/10, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2010, n. 44081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44081 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni Presidente del 25/11/2010
Dott. IANNELLI Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 2778
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana Consigliere N. 30205/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE SORV. ROMA - CONFLITTO;
1) TRIB. SORV. TORINO;
avverso l'ordinanza n. 465/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 06/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha indicato la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Torino. La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 6.07.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha sollevato conflitto di competenza a conoscere del reclamo proposto da OR UI avverso il provvedimento con il quale in suo danno il Ministro della Giustizia, a mente dell'art. 41-bis o.p., ha disposto la proroga del regime detentivo differenziato. Espone il tribunale rimettente che il citato reclamo è stato depositato il 3.8.2010, epoca in cui l'interessato era detenuto presso la casa circondariale di *Cuneo* e che, cionondimeno, il Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva rimesso gli atti a quello romano sul rilievo della immediata applicabilità della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lett. g), istitutiva della competenza funzionale dell'autorità giudiziaria della capitale a conoscere dei gravami in materia di provvedimenti ministeriali assunti a mente dell'art. 41-bis o.p.. Assume in contrario l'autorità giudiziaria della capitale la competenza dei giudici torinesi, dappoiché al momento del deposito del reclamo le regole della competenza territoriale allora vigenti individuavano nel Tribunale di Sorveglianza di Torino l'istanza giudiziaria chiamata a decidere.
2. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte, all'evidenza, in una ipotesi di conflitto negativo di competenza, a norma dell'art. 28 c.p.p., posto che due organi giurisdizionali hanno rifiutato di giudicare un reclamo contemplato dalla legislazione penitenziaria, con stasi insuperabile del procedimento di sorveglianza. Venendo alla specifica questione giuridica posta dal conflitto come innanzi sollevato, osserva il Collegio, che esso può trovare corretta soluzione attraverso l'applicazione di collaudati principi generali del diritto processuale e cioè, in particolare con l'applicazione del principio "tempus regit actum". Procedendo per ordine, osserva la Corte che le autorità in conflitto discettano in ordine alla corretta applicazione dell'art. 41 bis o.p., comma 2-quinquies come sostituito di recente dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lett. g), che ha introdotto la seguente disposizione legislativa: "Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma...".
Orbene, trattasi di una tipica norma di natura processuale, giacché volta ad individuare il giudice competente a conoscere dei reclami proposti avverso la disposizione ovvero la proroga di provvedimenti applicativi del regime di cui all'art. 41-bis o.p., comma 2. Detta competenza, di palese carattere funzionale, secondo l'esplicito disposto normativo ed in assenza di particolari discipline transitorie, concretamente dovrà applicarsi in luogo del modificato regime sulla competenza, a far tempo dalla entrata in vigore della legge di modifica, eppertanto a far tempo dal dì 8 agosto 2009 ed in relazione ai reclami proposti da quel giorno.
Nel caso di specie il reclamo all'origine del conflitto di competenza in esame risulta depositato il 3.8.2009 e cioè nella vigenza delle abrogate regole, in forza delle quali il Tribunale di Sorveglianza ha (aveva) giurisdizione sul territorio del distretto della Corte di Appello o della sezione distaccata di Corte di Appello ove ha sede (art. 70 o.p.). Ebbene, il 3.8.2009 il reclamante era detenuto nella casa circondariale di Cuneo, di guisa che competente a conoscerne le doglianze è il Tribunale di Sorveglianza di Torino.
È appena il caso di rammentare che in relazione all'atto introduttivo del processo, le regole sulla competenza da applicare sono quelle vigenti a quella data, e nella fattispecie il procedimento giurisdizionale relativo al reclamo per cui è causa inizia (e si radica per usare le espressioni dei giudici torinesi) col deposito del reclamo, atto idoneo a dare l'impulso di legge al relativo iter processuale.
Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Torino, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2010