Sentenza 21 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro s.n.c. D.B. di MI & BONA, con sede in Niardo, in persona del legale rappresentante BO LE IN , elettivamente domiciliata in Roma, via La Spezia n, 127/D, presso lo studio dell'avv. Antonio Sisto, presso lo studio dell'avv. Dinacci, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Feritore e Vittorio Bruno Checchia del foro di Brescia, giusta procura in calce al ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione regionale della Lombardia n. 275/50/98 del 20 novembre 1998, depositata il 18 gennaio 1999 e notificata il 7 aprile 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2003 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Bielli;
udito l'avvocato dello Stato De Stefano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio, che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Breno, con atti notificati il 5 giugno 1991 nei confronti della s.n.c. D.B. di MI & BONA, esercente attività di trasformazione di manufatti metallici (sabbiatura, pulitura, granigliatura e simili): a) respingeva (per asserita mancanza dei requisiti di legge) l'istanza di esenzione decennale dall'ILOR presentata il 10 maggio 1984, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 614 del 1966; b) notificava, per l'effetto, avvisi di accertamento dei rediti imponibili ILOR per gli anni dal 1983 al 1985; c) procedeva, poi, all'iscrizione a ruolo, ai fini ILOR, per gli stessi anni, con correlativa notifica della cartella esattoriale.
2.- Con sentenza n. 31/02/96 del 27 febbraio 1996, depositata il 12 marzo 1996, la Commissione tributaria di primo grado di Brescia, rigettava i ricorsi (che riuniva) proposti dalla società avverso i predetti provvedimenti.
3.- Nei confronti di tale sentenza (il cui dispositivo era stato notificato alla contribuente il 16 marzo 1996), la società interponeva un primo appello (dichiarato improcedibile dall'adita Commissione tributaria regionale della Lombardia perché non notificato all'Ufficio tributario), cui faceva seguito un secondo appello, notificato il 30 aprile 1997 e depositato il 17 maggio 1997, cui resisteva l'Ufficio, deducendo la tardività dell'impugnazione e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'invocata esenzione dall'ILOR, trattandosi di attività sociale diretta alla produzione di servizi e non di beni.
Con sentenza n. 275/50/1998 del 20 novembre 1998, depositata il 18 gennaio 1999 e notificata il 7 aprile 1999, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva il secondo appello, in quanto tempestivamente proposto nel termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., decorrente, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992 (disciplinante il regime transitorio), dal primo aprile 1996 (data di insediamento delle commissioni tributarie regionali) ed in quanto l'esenzione dall'ILOR competeva anche ai soggetti esercenti attività intermedie pertinenti al ciclo di produzione, apportando ai beni una maggiore utilità, così da permettere - nella specie - ai manufatti metallici (mediante pulitura, granigliatura e sabbiatura) di accedere alle ulteriori fasi di lavorazione.
4.- Avverso tale sentenza, con ricorso notificato il 3 giugno 1999 e depositato il 23 giugno 1999, ricorre per ON il Ministero delle finanza, prospettando due mezzi di impugnazione. 5.- Resiste nel merito (con controricorso notificato il 5 luglio 1999 e depositato il 9 luglio 1999) la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è improcedibile.
1.1.- L'art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. stabilisce, tra l'altro, che "insieme con il ricorso" per ON (o con il ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371, terzo comma, cod. proc. civ.) deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata. Va peraltro precisato, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che tale improcedibilità deve ritenersi comminata solo in relazione all'inosservanza del termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso (art. 369, primo comma, cod. proc. civ.) e non anche all'eventuale difetto di contestualità tra il deposito del ricorso ed il deposito della copia autentica della sentenza o decisione (v., ex multis, Cass., sez. un., n. 11932 del 1998; Cass., nn. 12981 e 14240 del 2000, 2564, 6622, 16385 e 17995 del 2002). Ne consegue che la copia autentica della sentenza impugnata può ben essere depositata separatamente dal ricorso (ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso e non solo a quelli relativi alla sua ammissibilità), purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso. Poiché la norma concernente il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è diretta a garantire la fedele corrispondenza all'originale (nella sua integralità) del documento prodotto, al fine di consentire la verifica della tempestività dell'impugnazione e della fondatezza dei correlati motivi, ne consegue che all'omissione di tale deposito non può ovviarsi mediante equipollenti, quali il deposito della copia da parte del controricorrente, oppure l'esistenza della copia (autentica o no) nel fascicolo d'ufficio acquisito agli atti (v. la giurisprudenza citata).
L'improcedibilità del ricorso va dunque rilevata (anche d'ufficio) sia nel caso di omesso deposito della copia autentica, sia nel caso di deposito tardivo, cioè oltre il menzionato termine di venti giorni dall'ultima notifica del ricorso (v., per l'analoga ipotesi di tardivo deposito della procura speciale al difensore conferita con atto separato, Cass., sez. un., ordinanza 22 luglio 2002, n. 10722). 1.2.- Nella specie, il ricorso per ON (notificato il 3 giugno 1999) è stato depositato l'ultimo giorno utile (il 23 giugno 1999), senza allegare la copia autentica della sentenza impugnata e con riserva espressa di depositarla successivamente.
Poiché tale deposito risulta effettuato (tardivamente) solo il 24 luglio 1999, ne consegue l'improcedibilità del ricorso, alla stregua dei sopra esposti principi.
2.- Il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità del ricorso induce a compensare integralmente tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004