Sentenza 22 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2002, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA IT04 1 06/02 66895 Oggetto: IRPEF - Premio fe- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO deltà CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. SEZIONE QUINTA CIVILE 19846/1999 composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 9697 Dott. Pasquale Presidente Reale Rep. Consigliere Dott. Eugenio Amari C.C. 02.10.2001 Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere Dott. RA Tirelli Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: 1dal MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REGIONALE PER LE ENTRATE DEL LAZIO, in persona dei legali rappresentanti pro tempo- re, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato ope legis,
- ricorrente -
contro il signor GI DI AN, domiciliato in Roma, Vicolo Silvestri, n. 83; intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 14 4 9 maggio 1997, n. 397/33/97, depositata il 20 luglio 1998; 8 1 tu udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2001 dal cons. Achille Meloncelli;
vista la nota del 2 maggio 2001 (R.G. 19846/1999; P.G. 663/01) del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso e conseguente assorbimento del secondo;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 14 maggio 1997, n. 397/33/97, depositata il 20 luglio 1998, con la quale è stato rigettato l'appello dell'Intendenza di finanza di Roma contro la sentenza della Com- missione tributaria provinciale di Roma 17 ottobre 1995, n. 437/12/95, che aveva accolto il ricorso del signor GI Di RA contro il silenzio rifiuto sulla sua domanda di rimborso di £ 907.037, pagate a titolo di ritenu- ta Irpef per il 1988 sul premio di fedeltà corrispostogli dal datore di lavoro dopo 25 anni di servizio.
1.2. La sentenza impugnata è così motivata: - il premio di fedeltà, corrisposto ai dipendenti dopo 25 anni di servizio, non può certo dirsi, sulla base della comune esperienza, che abbia carattere ri- corrente;
né l'Ufficio ha saputo indicare un solo caso in cui il premio sia sta- to corrisposto allo stesso dipendente rimasto in servizio per cinquant'anni; - tale elargizione, invece, appare ictu oculi eccezionale e straordinaria;
nessuna norma di legge o di contratto prevede l'obbligatorietà del premio, - perché esso è un beneficio che l'azienda riconosce spontaneamente a tutti i dipendenti a titolo di gratitudine per l'attaccamento dimostrato verso di essa M 2 per il solo fatto di essere rimasto al suo servizio per 25 anni;
né l'Ufficio, al di là di generiche ed astratte considerazioni, ha saputo fornire elementi tali da comprovare l'obbligatorietà dell'elargizione ed il suo collegamento, co- munque, ai risultati dell'attività svolta;
- inoltre, l'esclusione del beneficio in questione dall'imposizione fiscale a una precisa corrispondenza con l'esonero dello stesso emolumento dalla ba- se imponibile ai fini dei contributi previdenziali, come previsto dall'art. 12.3, n. 6, legge 30 aprile 1969, n. 153; sarebbe, in proposito, ben strano che una stessa somma, considerata di natura non retributiva ai fini dei contributi previdenziali, abbia un diverso e opposto regime ai fini fiscali;
e ciò, stante lo stretto collegamento, se non proprio compenetrazione, tra le due aree, e- rariale e contributiva, considerate sempre più come due aspetti della finanza pubblica;
- la Commissione ritiene, inoltre, che spettino anche la svalutazione e gli interessi.
2.1. Il Ministero delle finanze sostiene il suo ricorso con due motivi di impugnazione.
2.2. Il Ministero ricorrente conclude chiedendo che la sentenza della Commissione tributaria regionale impugnata sia cassata, con ogni conse- guenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.
3. Il contribuente non si è costituito. Motivi della decisione 4.1. Il Ministero delle finanze adduce, come primo motivo di ricorso, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 48.1 e 48.2. f) DPR 22 dicem- bre 1986, n. 917, e l'omessa o insufficiente motivazione in ordine a tale M 3 punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.
4.2. Il Ministero delle finanze sostiene, al riguardo, che il premio fedeltà non sarebbe un'erogazione liberale, ma un vero e proprio emolumen- to aggiuntivo, che matura al compimento di un predeterminato periodo di ininterrotto servizio e, come tale, mancherebbe dei caratteri individuati dalla norma di esenzione. Quanto alla liberalità e alla discrezionalità, queste caratteristiche presupporrebbro l'assenza di un qualsiasi obbligo giuridico in capo al datore di lavoro, cioè la mancata previsione da parte del contratto collettivo nazio- nale di lavoro o di quello individuale, integrato dal regolamento aziendale. Nella specie, invece, non sarebbe stata fornita la dimostrazione dell'indebito ad opera del contribuente, che era onerato, quale attore in ripetizione di in- debito ex art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 602, e ex art. 2033 cc. Sotto altro profilo non potrebbe ravvisarsi in tale erogazione alcun carattere di eccezionalità, perché essa rappresenterebbe anzi la regola, an- corché non scritta, per i dipendenti con la ricordata anzianità di servizio. Quanto alla non ricorrenza, si osserva preliminarmente che il contri- buente non avrebbe provato, come sarebbe spettato a lui fare e come non potrebbe più fare, che nella consuetudine della sua azienda non si verifichi- no analoghe erogazioni anche al compimento di ulteriori e diverse anzianità maggiori o minori. Infine, il fatto che l'erogazione costituisca quantomeno una legittima aspettativa di tutti i dipendenti con anzianità venticinquennale varrebbe, in verità, ad escludere che essa sia rivolta, non solo alla loro generalità, poiché è evidente che non tutti dipendenti hanno 25 anni di servizio, ma anche ad All 4 una categoria di essi, poiché è da escludere che l'insieme dei dipendenti con anzianità ventennale possa costituire una categoria nel senso proprio dell'or- ganizzazione aziendale, non essendovi tra essi alcun requisito comune in termini di qualifica, carriera o mansioni svolte.
4.3. L'appello è fondato. L'art. 48 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo aver stabilito che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro pub- blico o in natura percepiti nel periodo di imposta>> (comma 1), esclude che concorrano a formare reddito le erogazioni liberali eccezionali e non ri- correnti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipenden- ti>> (art. 48, comma 2, lett. f). Ciò premesso, al fine di poter risolvere la controversia oggetto di questo giudizio, occorre stabilire se nel genere "erogazione liberale eccezio- nale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti”, previsto dall'art. 48.2.f) DPR 22 dicembre 1986, n. 917, rien- tri la specie del "premio di fedeltà", cioè dell'erogazione di danaro effettuata a un dipendente in occasione del compimento di un lungo e ininterrotto pe- riodo di servizio. L'appartenenza alla categoria di genere della specie costituita dal premio di fedeltà è subordinata dalla chiara lettera della legge al possesso, da parte dell'erogazione, di tutti i requisiti affinché essa possa essere esclusa dalla formazione del reddito. Tali requisiti sono la liberalità, l'eccezionalità, la non ricorrenza per uno stesso dipendente, o irripetibilità, e la non ricor- renza a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, o particolarità del dipendente. Nella fattispecie concreta oggetto di questo giudizio il premio fedel- tà è stato erogato dal datore di lavoro, in assenza di un vincolo contrattuale, a tutti i dipendenti che abbiano svolto servizio per un determinato periodo di tempo. A questa conclusione è giunto il giudice tributario di appello, con una valutazione delle prove acquisite nel processo di merito, che è sottratta al sindacato di legittimità. Dei quattro requisiti prescritti dalla legge, dun- que, nella fattispecie in esame è presente senz'altro quello della liberalità, perché la somma di danaro è stata conferita spontaneamente dal datore di lavoro, mancando una qualsiasi fonte, autoritativa o pattizia, del vincolo alla sua erogazione. Quanto all'eccezionalità del premio di fedeltà, il giudice di appello si limita ad affermare che l'elargizione, di cui ha goduto il signor GI Di RA, appare ictu oculi eccezionale e straordinaria. L'affermazione, a prescindere dalla mancanza di qualsiasi motivazione, è erronea e non può essere condivisa. Infatti, l'eccezionalità dell'erogazione di danaro a titolo di premio di fedeltà è esclusa dal fatto che ciascun dipendente, man mano che la sua anzianità di servizio si approssima al compimento del periodo ritenuto sufficiente (10, 15, 20, 25 anni e così via), è in grado di prevedere, con tassi di probabilità crescenti, il momento in cui maturerà la sua aspettativa alla percezione del premio, che, pur in assenza di vincolo contrattuale, è sorretta dalla consuetudine aziendale: la prevedibilità, che esiste fin dall'inizio del rapporto di lavoro e che fonda una aspettativa destinata a trasformarsi gra- dualmente con il passaggio del tempo, fino a diventare certezza al compi- mento del noto periodo di servizio, è assolutamente incompatibile con l'ec- cezionalità dell'erogazione. 6 La mancanza di eccezionalità del premio di fedeltà è, poi, conferma- ta dal difetto del quarto requisito, cioè dalla mancanza della particolarità dei destinatari. La disposizione normativa dell'art. 38.2.f) DPR 22 dicembre 1986, n. 917, va, infatti, interpretata nel senso che l'erogazione liberale ec- cezionale, oltre a essere non ricorrente>>, dev'essere anche non a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti>>, cioè dev'essere non generale e, quindi, particolare. Ne deriva che il premio fedel- tà non è esente da imposta quando è goduto sempre, senza eccezioni, da tutti i dipendenti della banca che conseguono l'anzianità pluriennale di servizio. Ma la particolarità mancherebbe anche se una erogazione liberale fosse a- dottata a favore di una qualche categoria di dipendenti, che costituirebbe un genere intermedio, rispetto al genere sommo costituito dalla totalità dei di- pendenti, perché la particolarità voluta dalla legge è quella che fa coincidere il destinatario dell'erogazione liberale esente dall'Irpef con un soggetto di specie ultima, unico nella sua individualità storica. Il premio fedeltà che sia goduto, una volta maturata l'anzianità necessaria da tutti i dipendenti, è, per- tanto, generale e non particolare. E la mancanza di particolarità, in quanto rende prevedibile l'erogazione anche sotto l'aspetto soggettivo, rafforza l'esclusione del carattere di eccezionalità. In sostanza, il premio di fedeltà è normale, e non eccezionale, perché tutti i dipendenti della banca - categoria di genere sommo lo percepiscono al compimento di un determinato perio- do di servizio, mentre esso sarebbe eccezionale solo se a percepirlo fossero chiamati, al di fuori di ogni criterio di regolarità, uno o più dipendenti, sin- golarmente individuati e quindi soggetti di specie ultima e, dunque, non ca- tegoriali. 7 L'irripetibilità, poi, solo sul piano probabilistico, tenuto conto della lunghezza del periodo di servizio necessaria per dimostrare fedeltà all'azien- da e della durata della vita lavorativa dell'uomo medio, è, in genere, l'unico dei requisiti di non imponibilità dell'erogazione liberale di cui il premio di fedeltà possa presentarsi privo. Per il caso oggetto di questo giudizio la sen- tenza impugnata ha, comunque, escluso, con un giudizio di fatto non sinda- cabile in questa sede, che il contribuente possa raggiungere i cinquant'anni di servizio. In conclusione, il premio di fedeltà di cui ha goduto il signor Gior- gio Di RApo è una erogazione liberale e non ricorrente, ma è priva del carattere di eccezionalità, perché è prevedibile oggettivamente e sogget- tivamente, ed è priva del carattere della non ricorrenza per categorie di di- pendenti, cioè della particolarità. Poiché il premio di fedeltà è privo di due dei quattro caratteri che dovrebbero essere posseduti dall'erogazione liberale perché essa non concorra a formare il reddito, se ne deve riconoscere la sot- toposizione all'IRPEF ai sensi dell'art. 48.2. f) DPR 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il Ministero delle finan- ze fa valere la violazione degli art. 99 e 112 cpc, nonché dell'art. 429 cpc, dell'art. 1224 e dell'art. 2697 cc, è proposto subordinatamente al rigetto del primo motivo. Esso risulta, pertanto, assorbito dalla riconosciuta fondatezza della prima ragione di gravame.
6. Per le considerazioni esposte il ricorso del Ministero delle finanze deve essere accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata. Peraltro, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere 8 decisa nel merito ai sensi dell'art. 384.1 cpc. Ne deriva il rigetto della do- manda di rimborso del contribuente.
7. Poiché il contribuente non ha svolto attività difensiva, non v'è ra- gione perché ci si pronunci sulle spese relative al presente giudizio.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del contribuente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2001. Il Presidente Il relatore ed estensore Mefoneelli IL CANCELLIERE C1 Amaido Casano fuash Caves 22 MAR. 2002 DEP Oggi Anoth Guyo 9