Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
La strada interpoderale o vicinale, iscritta negli elenchi comunali, si presume assoggettata al pubblico transito, diritto reale dell'ente esponenziale estinguibile soltanto per volontà anche implicita del medesimo, irrilevante essendo al riguardo che la via sia chiusa da un lato, senza sbocco su altra strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE EN - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE NN, IE EN, elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini n. 145, presso l'avv. Michelino Luise, difesi dall'avv. Domenico Cioffi, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.p.a.; LE RM;
VA EN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 966 del Tribunale di Avellino dell'11 aprile - 31 maggio 2000 (R.G. 2372/97). Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 3 giugno 1996 si è verificato, in Cervinara un sinistro stradale nel quale sono rimasti coinvolti il motociclo condotto da IE EN, all'epoca minorenne, e la vettura di proprietà VA EN, condotta da LE RM.
Con sentenza n. 63 del 1997 giudice di pace di Cervinara ha ritenuto, in ordine alla causazione del sinistro in questione, la concorrente, pari responsabilità di entrambi i conducenti, con conseguente condanna dei convenuti LE RM, VA EN e le ASSICURAZIONI D'ITALIA s.p.a. al risarcimento dei danni del caso in favore di IE NN nonché di IE EN. Diversamente, il tribunale di Avellino, con sentenza 5 ottobre 1999, deliberata l'11 aprile 2000 e pubblicata il 31 maggio 2000 in parziale riforma della pronuncia del primo giudice ha dichiarato la responsabilità della LE, in ordine alla produzione del sinistro in questione, nella misura del 30% della totale e, per l'effetto, ha condannato la LE nonché VA EN e le ASSICURAZIONI D'ITALIA s.p.a. al pagamento, in favore di IE NN e EN, delle somme, rispettivamente di lire 649.500 e 3.514.500, oltre interessi legali dal 3 giugno 1996 al saldo. Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, affidato a 6 motivi, e illustrato da memoria, IE NN e EN, con atto notificato il 4 luglio 2001 alle ASSICURAZIONI D'ITALIA s.p.a. e il 12 luglio 2001 a LE RM nonché a VA EN.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto rilevante al fine del decidere i giudici del merito hanno affermato:
- in primis, che il sinistro per cui è controversia si è verificato in "centro abitato", dovendosi ritenere superato il certificato amministrativo datato anno 1969 che lo esclude, atteso lo stato attuale dei luoghi, quale risulta sia da quanto riferito dai testi nonché dalle fotografie in atti;
- in secondo luogo, che la strada dalla quale proveniva la LE doveva qualificarsi soggetta al pubblico passaggio, posta la sua localizzazione in centro urbano, senza che rilevi - in senso contrario - che la stessa non abbia, da un lato, alcuno sbocco, dovendosi, allo scopo dare maggiore rilievo alla circostanza che la stessa possa essere percorsa da chiunque;
- che la velocità del ciclomotore era eccessiva, in relazione alle particolari circostanze di fatto, come risulta, sia dalla localizzazione dei danni riportati dai veicoli, sia dalle lesioni riportate dal minore, sia infine dalla circostanza che la strada da questo percorsa fosse in centro abitato;
- dalla ricostruzione dei fatti emersi in causa risulta una maggiore responsabilità del conducente del motoveicolo nella produzione del sinistro, essendo allo stesso addebitabili sia la eccessiva velocità nel percorrere un centro abitato con pluralità di intersezione, sia il mancato rispetto della regola imposta ai veicoli in transito di dare la precedenza a quelli provenienti da destra;
- unica responsabilità ascrivibile alla conducente della FIAT è quella di non avere rispettato l'obbligo di diligenza nell'attraversare l'incrocio provenendo da una stradina con scarsa visibilità, poiché delimitata ai margini da due muretti di cemento.
2. I ricorrenti denunziano tali affermazioni con il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso con i quali, nell'ordine, lamentano:
- "violazione dell'art. 4 del codice della strada in relazione all'art. 3, punto 8, stesso codice. Conseguentemente, falsa od erronea applicazione dell'art. 145, comma 2, codice della strada e insufficiente e contraddittoria motivazione", per avere i giudici del merito ritenuto centro abitato il luogo ove si è verificato il sinistro primo motivo;
- "errata valutazione circa la natura e la tipologia della stradina percorsa dalla conducente della FIAT 127 e conseguente violazione o falsa applicazione del principio dettato dall'art. 145, punto 6 del codice della strada e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia", per avere disatteso l'attestato del sindaco di Cervinara che qualifica come vicinale la strada da cui proveniva la Fiat 127 la quale era senza sbocco e non può, quindi, essere considerata strada di comunicazione secondo motivo;
- "violazione e falsa applicazione dell'art. 142 codice della strada", atteso che il IE, pur ritenendo per ipotesi che lo stesso percorresse un centro abitato, poteva viaggiare sino a 50 km/h e dalle emergenze di causa (danni alla persona del IE, alla vettura condotta dalla LE) risulta che la velocità tenuta era inferiore al detto limite terzo motivo;
- "erronea, arbitraria ed illegittima applicazione dell'art. 2054 c.c., insufficiente motivazione sul punto", per avere i giudici del merito ritenuto superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. quinto motivo.
3. I ricordati motivi, tutti intimamente connessi, e da esaminare, pertanto, congiuntamente, sono, per un verso, inammissibili, per altro, manifestamente infondati.
3.1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, di molteplici disposizioni contenute nel codice della strada nonché dell'art. 2054 c.c. le censure sopra riassunte sono inammissibili.
Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997, n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 3, 142, 145, codice della strada, nonché dell'art. 2054 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
3.2. Giusta quanto assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, è rimesso in via esclusiva al giudice del merito - siccome integranti meri accertamenti di fatto - sia accertare in concreto, se una certa zona possa definirsi - o meno - centro abitato, sia verificare se una strada possa, o meno qualificarsi come aperta al pubblico transito.
Ne segue, pertanto, che gli accertamenti compiuti dal giudice del merito non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo si denunzino vizi della motivazione, rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. A tale ultimo riguardo, peraltro, occorre evidenziare, in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa dei ricorrenti, giusta, del resto, a quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Certo quanto sopra si osserva che i ricorrenti lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limitano a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa.
Il tutto a prescindere dal considerare che contrariamente a quanto suppongono i ricorrenti non sussiste alcuna contrapposizione tra le "strade vicinali" e quelle aperte al pubblico transito (ai fine della applicabilità delle norme sul codice della strada). Considerato, da un lato, che sono vicinali le strade non demaniali, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano, o meno, aperte al transito, dall'altro che la strada vicinale, iscritta negli elenchi comunali, si presume assoggettata al pubblico transito, diritto reale dell'ente esponenziale estinguibile soltanto per volontà di esso, anche implicita (Cfr., Cass. 14 gennaio 1998, n. 265), da ultimo, infine, che è irrilevante al fine di ritenere aperta a pubblico transito una via che la stessa sia, da un lato, chiusa, senza alcuno sbocco su altra strada.
3.3. Parimenti non conferenti, al fine del decidere, si appalesano i rilievi, del tutto generici, svolti dai ricorrenti sia per dimostrare che era legittimo, da parte del conducente il motociclo viaggiare a 50 km/h ancorché tale velocità fosse tale da non consentirgli di arrestare immediatamente la marcia del veicolo al sopravvenire di altro utente della strada e da evitare così incidenti, sia allorché si afferma che i molteplici elementi invocati dai giudici del merito al fine di dimostrare la prevalente responsabilità del IE EN in ordine al verificarsi del sinistro per cui è causa non era sufficienti, in realtà, a giustificare il superamento della presunzione posta dall'art. 2054 c.c. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza al punto di vista logico - giuridico (Specie in motivazione, tra le tantissime, cfr. Cass. 7 agosto 2000, n. 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, n. 12820). In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei conducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e della conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legittimità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto (In questo senso, ad esempio, cfr. Cass. 21 febbraio 1980, n. 1257, nonché Cass. 19 gennaio 1980, n. 453). La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti, l'accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle risultanze e la determinazione della velocità di un veicolo - in altri termini - sono rimesse al giudice di merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sottratte, pertanto, se sorrette da corretta ed adeguata motivazione a sindacato in sede di legittimità (Cass. 27 novembre 1979, n. 6232).
4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano, ancora "violazione e falsa applicazione del d.m. 5 ottobre 1994 sulle tariffe forensi e difetto di motivazione" per avere i giudici di appello decurtato di circa 900 mila lire le spese liquidate per il primo grado perché la causa va ricompresa nello scaglione previsto oltre i 10 milioni di lire.
5. La deduzione è inammissibile, per la sua estrema genericità, in violazione dell'art. 366 c.p.c. Come noto, in tema di onorari di avvocato e di diritti ed onorari di procuratore, il giudice deve contenere la liquidazione entro i limiti minimi e massimi della relativa tariffa (Cass. 18 agosto 1999, n. 8721). La violazione dei suddetti limiti è censurabile in sede di legittimità.
È onere, peraltro, dell'interessato specificare le singole voci della tariffa delle quali assume la violazione (Cass. 17 febbraio 1998, n. 1696; Cass. 18 agosto 1999, n. 8721). In particolare è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale la parte lamenta la violazione delle tariffe professionali, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le voci violate della tariffa professionale (Cass. 23 maggio 2000, n. 6733), nonché il ricorso con il quale si denunzi la violazione della tariffa ove il ricorrente si limiti a dedurre il puro e semplice superamento della tariffa massima (o la violazione di quella minima), senza specificare le voci per le quali vi sarebbe stato tale superamento in modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 5 maggio 1998, n. 4522; Cass. 8 maggio 1998, n. 4656; Cass. 24 marzo 2000, n. 3536).
6. Con il sesto, e ultimo motivo, infine, i ricorrenti lamentano che i primi giudici, nel condannare essi concludenti a restituire la somma complessiva di lire 6.073.241, al netto dei calcoli relativi agli interessi e agli oneri accessori relativi alle spese e al netto delle somme di cui ai capi b) e c) abbiano esaminato i documenti prodotti dalla controparte (a dimostrazione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado) nonché abbiano reso la loro pronunzia con motivazione assolutamente insufficiente e contraddittoria, perché non tiene conto che gli importi corrisposti sono comprensivi di spese, diritti e onorari successivi alla sentenza.
7. Al pari dei precedenti la deduzione è manifestamente infondata, sotto entrambi i profili.
Quanto al primo, non si dubita, presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice che il giudice di secondo grado, ove riformi la sentenza di primo, possa condannare la parte risultata soccombente in appello a restituire le somme ricevute in più, in esecuzione della pronunzia del primo giudice. Certo quanto sopra è palese che bene possono essere prodotti, in appello, i documenti idonei a dimostrare gli esborsi della parte risultata, in esito a quel grado, definitivamente vincitrice. Quanto al secondo profilo la censura è manifestamente infondata ove si consideri che i giudici del merito non solo hanno quantificato in una somma inferiore rispetto a quella liquidata dal primo giudice il credito capitale dei danneggiati, ma hanno - altresì - proceduto a una nuova liquidazione delle spese di primo grado.
In tale contesto è palese che esattamente i giudici a quibus hanno in primis rimesso le parti nella situazione in cui si trovavano prima della pronunzia della sentenza di primo grado, quantificando esattamente i maggiori importi corrisposti dai soccombenti in primo grado.
Nè, ancora, per tale via, vi è stato, come pure si adombra, un disconoscimento del diritto del IE al rimborso delle spese successive alla sentenza di primo grado.
Queste ultime, infatti, devono essere nuovamente calcolata alla luce delle nuove, e parzialmente diverse, statuizioni contenute nella sentenza di secondo grado.
7. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Nessun provvedimento deve adottarsi quanto alle spese di lite di questo giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità;
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2003