Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6403
CASS
Sentenza 4 maggio 2002

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In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 - secondo cui i provvedimenti adottati dall'INPS, d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato (e, quando si tratta di provvedimenti aventi efficacia per intere categorie di datori di lavoro, dalla data fissata dall'INPS nel rispetto del principio di non retroattività) - ha efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e riconosce la natura di provvedimenti amministrativi in senso tecnico, costitutivi e non meramente ricognitivi, agli atti di classificazione adottati dall'INPS ai sensi dell'articolo citato. La stessa norma interpretativa non si riferisce - nonostante la prevista efficacia anche rispetto ai rapporti per i quali pendano controversie - agli atti relativi al quadro normativo anteriore all'art. 49 della legge n. 88 del 1989, che avevano (con l'eccezione dei decreti ministeriali cosiddetti di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del T.U. n. 797 del 1955 sugli assegni familiari) mero carattere ricognitivo, non soggiacevano a particolari formalità e potevano concretizzarsi nella stessa pretesa giudiziale al pagamento di somme maggiori di quelle ricevute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6403
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6403
    Data del deposito : 4 maggio 2002

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