Sentenza 4 maggio 2002
Massime • 1
In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 - secondo cui i provvedimenti adottati dall'INPS, d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato (e, quando si tratta di provvedimenti aventi efficacia per intere categorie di datori di lavoro, dalla data fissata dall'INPS nel rispetto del principio di non retroattività) - ha efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e riconosce la natura di provvedimenti amministrativi in senso tecnico, costitutivi e non meramente ricognitivi, agli atti di classificazione adottati dall'INPS ai sensi dell'articolo citato. La stessa norma interpretativa non si riferisce - nonostante la prevista efficacia anche rispetto ai rapporti per i quali pendano controversie - agli atti relativi al quadro normativo anteriore all'art. 49 della legge n. 88 del 1989, che avevano (con l'eccezione dei decreti ministeriali cosiddetti di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del T.U. n. 797 del 1955 sugli assegni familiari) mero carattere ricognitivo, non soggiacevano a particolari formalità e potevano concretizzarsi nella stessa pretesa giudiziale al pagamento di somme maggiori di quelle ricevute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6403 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RECONTA ERNST & YOUNG SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO CAJOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 20.12.99, rep. N. 32269;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 4583/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 08/05/99 - R.G.N. 37/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica :udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato VIANELLO;
udito l'Avvocato CORRERA per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 novembre 1997, il Pretore di Milano rigettava le domande proposte dalla Reconta Ernst & Young s.a.s., svolgente attività di organizzazione e revisione contabile, con cui la Società chiedeva di: a) dichiarare il suo diritto a mantenere il doppio inquadramento previdenziale del proprio personale, e, più precisamente, nel settore ex commercio, poi terziario, per quel che concerneva il personale impiegatizio e nel settore industria per quel che riguardava i propri dirigenti;
b) dichiarare il suo diritto ad usufruire della fiscalizzazione degli oneri sociali per tutto il proprio personale sia impiegatizio che dirigenziale e che, perciò, nulla era dalla stessa dovuto in restituzione all'INPS a tale titolo;
c) dichiarare, in conseguenza, la nullità ed inefficacia dei provvedimenti di rettifica del proprio inquadramento, emessi dall'INPS, con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi sanzione o somma aggiuntiva sui contributi illegittimamente richiesti dall'Istituto.
Il Pretore riteneva che l'inquadramento nel settore industriale, stabilito, ai fini previdenziali, da un pregresso giudicato riguardante i dirigenti, per il periodo antecedente al marzo 1989, restasse valido fino al superamento del regime transitorio di cui alla legge 88/89 e che tale inquadramento si estendesse all'intero complesso dei dipendenti dovendo considerarsi unitariamente l'attività della società, consistente nella produzione di servizi, rispetto alla quale non poteva ammettersi il beneficio della fiscalizzazione;
riteneva anche che il provvedimento dell'INPS, che aveva eliminato il diritto alla fiscalizzazione, avesse efficacia retroattiva.
Avverso tale decisione proponeva appello la società, deducendo la illegittimità del provvedimento classificatorio nel settore Industria - riferito dall'Istituto a tutto il complesso aziendale - in quanto in forza del principio della "immutabilità delle situazioni pregresse", il doppio inquadramento risultante dai precedenti procedimenti giudiziali doveva persistere per il periodo successivo.
L'INPS contestava il gravame chiedendone il rigetto. Con sentenza del 3 marzo-8 maggio 1999, l'adito Tribunale di Milano rigettava l'appello, osservando che, in base all'art.49 legge n. 88/89 come interpretata dalle Sez. Un. di questa Corte con la sent.
n. 4837/94, occorreva tener presente l'avvenuto accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'obbligo della società di iscrivere i propri dirigenti all'INPDAP, attesa la sua natura industriale;
che, dovendosi, ai fini qualificatori, fare riferimento ai criteri vigenti nel periodo antecedenti alla entrata in vigore della predetta legge, ossia alle disposizioni di cui all'art. 2195 c.c., la società, in quanto produttiva di servizi, doveva considerarsi di natura industriale anche in relazione al personale impiegatizio, rispetto al quale non vi era stato alcun accertamento giudiziale;
che tale natura valeva anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della citata legge, sino allo scadere del regime transitorio, giusta l'interpretazione data dalla richiamata sentenza n. 4837/94 delle Sez. Un. all'art.49 1. 88/89; che in conseguenza del nuovo inquadramento la società non poteva usufruire della fiscalizzazione degli oneri sociali, essendo il beneficio previsto per il settore industriale dalla Legge n. 102/77 limitato alle aziende manifatturiere ed estrattive da individuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 92/79, in base alla classificazione delle attività predisposte dall'ISTAT; che la circostanza che la società svolgesse attività di consulenza per clienti costituiti, in maggioranza, da imprese manifatturiere, era irrilevante, stante la completa autonomia della prima rispetto alle seconde. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Reconta Ernst & Young S.p.A. con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. L'INPS si è costituito con sola procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 49 legge 88/89 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentando, per un verso, la genericità del provvedimento di modifica dell'inquadramento e, per altro verso, il mancato rispetto del doppio inquadramento, sussistente anteriormente alla legge 88/89, e perciò destinato a protrarsi anche nel periodo successivo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n.15 del 1977, convertito in Legge n. 102/77, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dolendosi che il Tribunale, ai fini del suo inquadramento, non avesse tenuto conto della particolare attività dalla stessa svolta consistente nella organizzazione e revisione contabile, in favore di clienti costituiti, in maggioranza, da imprese industriali manufatturiere.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 8, L. 335 del 1995 ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse considerato che, in base alla richiamata legge, i provvedimenti classificatori dell'INPS non potevano avere efficacia retroattiva, dovendosi far salvi gli inquadramenti in atto, sino alla data di notifica del provvedimento con cui il datore di lavoro veniva classificato ai fini previdenziali. Il ricorso, pur nelle sue varie articolazioni, è infondato. Va premesso che, anche prima della citata legge n. 88/1989, la giurisprudenza di legittimità ha più volte incluso tra le imprese industriali, quelle produttrici di servizi facendo riferimento costante al disposto dell'art. 2195 c.c., che tra dette imprese include, appunto, quelle produttrici di beni e di servizi (cfr. ex plurimis: Cass. 23 novembre 1990 n. 11308; Cass. 8 agosto 1990 n. 8036; Cass. 14 gennaio 1980 n. 303), rifiutando così la tesi che attribuiva rilevanza generale ai fini previdenziali alla classificazione operata ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.p.r. 30 maggio 1955 n. 797 (testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari). La definitività del provvedimento amministrativo di classificazione non è stata, poi, ritenuta ostativa alla sua disapplicazione da parte del giudice ordinario in caso di riscontrata non corrispondenza tra la classificazione operata dall'INPS ed il settore nel quale doveva invece essere inquadrato il datore di lavoro in ragione della natura dell'attività spiegata (cfr. al riguardo Cass. 10 ottobre 1997 n. 9826; Cass. 18 maggio 1994 n. 4837). Ciò premesso, non può essere condiviso l'assunto della società ricorrente secondo cui, nel caso in esame, il doppio inquadramento, sussistente anteriormente alla legge 88/89, non sarebbe suscettibile di successiva modificazione. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, con l'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, che riconosce "comunque validi gli inquadramenti già in atto al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina", il legislatore ha inteso riferirsi a quegli inquadramenti "che spettano ai datori di lavoro in base all'attività svolta" prima della nuova normativa, risultando "irrilevante il fatto che in relazione a detti inquadramenti, alla entrata in vigore della legge, siano pendenti o non ancora instaurati procedimenti amministrativi o giudiziari", volti ad individuare l'esatto inquadramento cui il datore di lavoro ha diritto alla stregua dei criteri normativi di classificazione previdenziali all'epoca vigenti (cfr. tra le altre: Cass. 13 giugno 1996 n. 5419 cit.; Cass. 20 maggio 1996 n. 4637; Cass. 20 aprile 1995 n. 4420; Cass. 18 maggio 1994 n. 4837 cit.). Pertanto, in tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, i criteri di classificazione dettati dall'art. 49 L. 9 marzo 1989 n. 88 non sono applicabili con riguardo ad attività
iniziate prima dell'entrata in vigore della legge predetta, stante, per le attività già iniziate, l'ultrattività degli inquadramenti derivanti dalla normativa previgente, non essendo riferibile alle sole attività plurime di cui alla prima parte del 3 comma del citato art. 49 la previsione (di permanente validità), contenuta nella seconda parte di questo stesso comma (cfr. in tali sensi tra le altre: Cass. 20 maggio 1996 n. 4637; Cass. 27 febbraio 1995 n. 2240). Va dunque ribadito che anche nella fattispecie in esame, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali, al cui versamento la società è obbligata, pur dopo l'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88, deve tenersi conto dei criteri di classificazione applicabili prima della suddetta legge, ed alla cui stregua le imprese produttrici di servizi, come la società ricorrente, andavano inquadrate - così come correttamente ritenuto nella impugnata decisione - tra le imprese industriali in virtù del disposto dell'art. 2195 c.c. La società sostiene, con il secondo motivo - reiterando una censura già proposta in sede di appello - di avere comunque diritto al beneficio degli sgravi contributivi, perché svolge attività di consulenza per clienti che in maggioranza sono imprese manifatturiere. Pertanto - prosegue la ricorrente -, se è vero che il beneficio previsto per il settore industriale dalla legge 7 aprile 1977 n. 102 è limitato alle aziende manifatturiere ed estrattive da individuarsi, ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979 n. 92, in base alla classificazione delle attività predisposte dall'ISTAT, è anche vero che non può non ritenersi rientrante nel settore manifatturiero un'attività strettamente ausiliaria, come quella esercitata dalla "Reconta Ernst & Young", tenuto conto che lo stesso giudice di legittimità (Cass. 5 ottobre 1985 n. 4826) ha ritenuto che anche un consorzio di imprese manifatturiere che provveda all'organizzazione degli acquisti e delle vendite per le imprese consorziate, partecipa della stessa natura di queste ultime, essendo quei servizi direttamente funzionali e ricollegabili al loro ciclo produttivo.
La tesi, seppur condivisibile in punto di diritto, non può trovare accoglimento in punto di fatto, avendo il Giudice a quo chiarito che l'attività della società "ha una sua completa autonomia rispetto a quella delle aziende agevolate, tanto è vero che pacificamente viene svolta anche per aziende che non sono manifatturiere";
pertanto, essa non può considerarsi inserita nel ciclo produttivo delle aziende manifatturiere o complementare e strumentale alle specifiche attività che la legge ha voluto agevolare con l'alleggerimento degli oneri contributivi.
Nè giova, infine, a sostegno del buon diritto della ricorrente, il riferimento dalla stessa operato, con il terzo motivo, all'art.3 comma 8 della legge 335/95, per inferire - contrariamente all'assunto del Tribunale - il carattere non retroattivo dei provvedimenti riclassificatori adottati dall'INPS. Questa Corte, in proposito, ha già avuto modo di chiarire che, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 - secondo cui i provvedimenti adottati dall'I.N.P.S., d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato (e quando di tratta di provvedimenti aventi efficacia per intere categorie di datori di lavoro, dalla data fissata dall'I.N.P.S. nel rispetto del principio di non retroattività) - ha efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e riconosce la natura di provvedimenti amministrativi in senso tecnico, costitutivi e non meramente ricognitivi degli effetti giuridici, degli atti di classificazione adottati dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo citato. La stessa norma interpretativa non si riferisce - nonostante la sua prevista efficacia anche rispetto ai rapporti per le quali pendano controversi - agli atti relativi al quadro normativo anteriore all'art. 49 della legge n. 88 del 1989, che avevano (con l'eccezione dei decreti ministeriali c.d. di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del T.U. n. 797 del 1955 sugli assegni familiari) mero carattere ricognitivo, non soggiacevano a particolari formalità e potevano concretizzarsi nella stessa pretesa giudiziale al pagamento di somme maggiori di quelle ricevute (in particolare, Cass. 13 giugno 1996 n. 5419). Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, dell'INPS delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,33, oltre a Euro 2.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 MAGGIO 2002