Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6618 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 6 6 1 8 / 01 REPUBBLICA IT IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente - R.G.N. 4762/99 Cron.14837 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Rep. Consigliere - Dott. Federico ROSELLI Ud.26/02/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
CA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende,2001 907 giusta delega in atti;
-1- - resistente con mandato avverso la sentenza n. 208/98 del Tribunale di MODENA, depositata il 13/11/98 R.G.N. 208/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SI LZ, nella qualità di erede di IS CH, ricorreva al RE di Modena lamentando che l'Inps, nell'effettuare la riliquidazione delle pensioni diretta di vecchiaia e ai superstiti di cui era titolare la de cuius, trasferendo dalla prima alla seconda l'integrazione al minimo, aveva illegittimamente detratto dal conguaglio dovuto per la seconda di tali pensioni quanto corrisposto oltre il dovuto per la prima. Chiedeva quindi la condanna dell'Inps al pagamento di L.
4.431.170 oltre interessi. Lamentava inoltre che, in sede di applicazione della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, non erano stati corrisposti, oltre alla sorte, gli interessi e la rivalutazione, dopo il decorso di 120 giorni dalla domanda amministrativa del 2.2.1989 e formulava la conseguente domanda di condanna dell'Istituto previdenziale. Il RE rigettava la domanda ma in appello il Tribunale di Modena con sentenza depositata il 3 novembre 1998, riformava la sentenza impugnata, condannando l'Inps a restituire la somma di L. 4.431.170, oltre agli interessi e la rivalutazione sui ratei maturati, fino al 1.1.1992, e, successivamente a tale data, con rivalutazione monetaria detratti gli interessi, nonché a pagare sulle differenze pensionistiche maturate in applicazione della sentenza della sentenza della Corte costituzionale n. 314/1985 gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri - con la decorrenza richiesta. suindicati Il Tribunale escludeva che, come invece ritenuto dal RE, nella vicenda oggetto del giudizio fosse ravvisabile un unico pagamento regolabile per fasi successive, con l'impossibilità della formazione di un indebito. Riteneva invece che le due pensioni, con i relativi trattamenti accessori, avevano causa in titoli diversi e costituivano rapporti obbligatori del tutto autonomi. Quindi tra le STU 3 ragioni di dare ed avere relative alle due pensioni era configurabile solo una compensazione in senso tecnico, impedita prima dalla sanatoria (irripetibilità) speciale di cui alla legge n. 88 del 1989, ed attualmente dal divieto di procedere a qualsiasi recupero nei confronti degli eredi del pensionato, a norma dell'art. 1, comma 263, della legge n. 662 del 1996. Contro detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso si deduce violazione dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, dell'art. 1, comma 263, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e degli artt. 1241 segg. c.c., rilevandosi che la compensazione è avvenuta con una somma ancora non corrisposta dall'Inps e che i citati artt. 53 e 1, comma 263, sono applicabili al fine di limitare effettive azioni di recupero di somme indebitamente corrisposte e non quando, come nel caso in esame, si è operata una compensazione contabile tra debiti e crediti dell'assicurato, e cioè una mera regolarizzazione amministrativa delle imputazioni, e, più specificamene ancora, si è operata una compensazione contabile tra poste relative ad un rapporto unitario, concernente l'integrazione al minimo delle varie pensioni fruite dallo stesso beneficiario. Il ricorso non è fondato. Va rilevato innanzitutto come sia chiaramente erronea e inaccettabile la prima delle argomentazioni sviluppate dal ricorrente, e cioè quella secondo cui i limiti posti dalle norme speciali alla ripetizione nei confronti del pensionato di prestazioni indebite non opererebbero quando l'istituto previdenziale proceda a una compensazione tra crediti e debiti dell'assicurato. Tale ragionamento, infatti, parte da una premessa errata, e cioè che possa ritenersi sussistere effettivamente un credito dell'istituto previdenziale, avente ad oggetto la restituzione di erogazioni non dovute, se l'azione di ripetizione è inibita da una norma speciale, quale l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88. Del resto, tale impostazione porterebbe direttamente alla conclusione che l'istituto previdenziale potrebbe recuperare i pregressi indebiti pagamenti effettuando compensazioni con le somme maturate a favore del pensionato mano a mano che scadono le successive rate della medesima prestazione pensionistica. Ne sarebbero quindi palesemente vanificate la portata e la ratio delle norme speciali sulla ripetizione degli indebiti previdenziali, che, se mirano a salvaguardare la funzione di sostentamento presuntivamente svolta dai pagamenti pur indebiti, a maggior ragione non possono comportare che non assolvano effettivamente tale funzione le rate in attualità di versamento ed effettivamente dovute (per un'implicita equiparazione tra “trattenute" e "recuperi”, cfr. Cass. n. 10166/1991 e Cass. n. 12821/1993). Né certo rileva, a contrastare i precedenti rilievi, il richiamo del principio secondo cui non è configurabile una compensazione in senso tecnico in presenza di contrapposte ragioni di debito e di credito delle parti relativamente allo stesso rapporto. Meritevole di maggiore considerazione è il rilievo più specifico, alla cui base vi è la deduzione della unitarietà del rapporto quanto all'integrazione al minimo. In sostanza sembra volersi affermare che, prevedendo e disciplinando l'art. 6, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con modificazioni dalla 1. 11 novembre 1983 n. 638) l'attribuzione, a favore del pensionato in godimento di più pensioni, dell'integrazione al minimo solo su una STU 5 di esse, sarebbe configurabile o una unitarietà di rapporto riguardo ai vari contemporanei trattamenti pensionistici, o comunque una sorta di fungibilità tra le integrazioni al minimo corrisposte in riferimento ad una o all'altra delle pensioni. In ogni caso, erogata per errore l'integrazione al minimo su una pensione, sarebbe possibile la mera rettifica dell'imputazione, sfuggendo, in occasione del riconoscimento dell'errore e del diritto dell'assicurato all'integrazione sulla pensione identificata secondo i criteri di cui all'art. 6 cit., ai limiti in generale posti alla ripetizione degli indebiti pensionistici. Neanche tale prospettazione, però, può ritenersi giuridicamente fondata e accoglibile. Le pensioni godute dallo stesso soggetto, che siano erogate da istituti assicurativi diversi, o che siano erogate dallo stesso istituto, una,quale pensione diretta, in relazione a un rapporto assicurativo fin dall'inizio instaurato con l'attuale pensionato, e l'altra quale pensione ai superstiti, in dipendenza di un , rapporto già in essere con il coniuge, fanno capo a rapporti ben distinti, rispetto a cui non sembra potersi postulare quella unitarietà di rapporti valorizzata, in relazione a vicenda simile, da una precedente sentenza di questa Corte (Cass. n. 2635/1994), al fine di ritenere ammissibile, anche se proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 416 c.p.c., la difesa dell'istituto previdenziale diretta a far valere le somme corrisposte per integrazione al minimo su una diversa pensione. L'integrazione al minimo, a sua volta, costituisce indubbiamente un accessorio della pensione in relazione a cui è dovuta o di fatto è corrisposta. E' vero che l'art. 6, terzo comma, del d.l. n. 463/1983, contiene una disciplina unitaria dell'integrazione al minimo, sotto il profilo del riconoscimento del STU 6 relativo diritto su una sola pensione e dell'individuazione della pensione integrabile, ma questa disciplina interviene, per così dire, su rapporti che mantengono la loro individualità e distinzione: basti pensare, al riguardo, che detta disciplina regola sia pensioni erogate dallo stesso istituto, sia pensioni erogate da istituti diversi, rispetto alle quali ancor meno è configurabile, in base alla normativa vigente, l'unitarietà del rapporto. Simili conclusioni, del resto, trovano riscontro in un'analisi complessiva della disciplina dell'integrazione al minimo, come quella recentemente compiuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18/1998, che evidenzia come l'art. 6 d.l. n. 463/1983, se introduce qualche momento di considerazione unitaria della posizione pensionistica del medesimo soggetto, è ben lungi da avere portato ad una unificazione o anche solo a una del tutto coordinata disciplina dei vari trattamenti pensionistici. Ne consegue che, in caso di riconoscimento della integrazione sulla pensione su cui essa effettivamente spetta in base all'art. 6 cit., non sono ravvisabili ragioni sufficienti per escludere l'operatività delle norme limitative della ripetizione, con riferimento alle somme a titolo di integrazione nel frattempo erroneamente corrisposte su un'altra pensione. Ciò comporta il rigetto del ricorso, con il quale non si contesta sotto altri profili l'applicazione compiuta da parte del giudice a quo delle invocate norme limitative della ripetizione dell'indebito. Non vi è luogo a provvedimenti sulle spese, stante la non costituzione in giudizio dell'intimato, che neanche ha partecipato alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. STEM. 7 Così deciso in Roma il 26 febbraio 2001 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE б еготны лич итно резной Shell I D , A S O S L IL CANCELLIERÉ A 3 L 0 T 3 O 1 , Depositato in Cancelleria 5 B . A I . S T 12 MAG. 2001 D E R N P A A S ' PL oggi, 3 T I L S 7 L N - E O G 8 IL CANCELLIERE P D - T O 1 R I M O I 1 S A C D N A E E E D S , G I E O G T R A E T N L S O E I S T G E T A E I L R R L I E D D O 8 .