Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2001, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
RE0.02 65 / 0 1 C.C 5PP64, NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO 5 O I . Z N 28/1/1986 REGISTRA . - IRPEG/ILOR .R CIVILE V - TRIBUTARIA B .P SUPREMA DI CASSAZIONE A Rettifica . D L L L L A A E D S D . TE U B IB S A ESEN 7 TR N E 1 S 3 I 1 A . (A Tmposta dai Magistrati: N A M R.G. N. 8000/98 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Antonio MERONE Consigliere 4121 Cron. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Ud. 18.10.2000 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8000 R.G. 1998, proposto 7 da P.D.R. S.p.a., con sede in Udine, in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto PATRONE e Giovanni MEINERI, domiciliatario in Roma alla via Salaria 162; ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; Richiest udio controricorrente - dal Sig. per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria per diritti L. 3000 9 2 6 -1-1-GEN, 2001 1 IL CANCELLIERE Regionale del Friuli Venezia Giulia in data 4 aprile 1997, depositata col n. 38/12/97 il 9 maggio 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
законо - ľavv. Patrone per la ricorrente e l'avv. Barbieri per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concl per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il 17 dicembre 1990 l'Ufficio II.DD. di Udine notificò alla S.p.a. P.D.R. un avviso di accertamento (n. 85/90) relativo all'i.r.pe.g. ed all'i.lo.r. per l'anno 1984, operando alcune riprese a tassazione ed irrogando le sanzioni corrispondenti;
l'impugnativa della Società contribuente fu parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Udine, con decisione n. 5 del 14 gennaio 1993; e la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, pronunziando sui gravami contrapposti delle parti, li ha, con sentenza del 4 aprile 1997 depositata col n. 38/12/97 il 9 maggio seguente, accolti per quanto di rispettiva ragione. Ha, in particolare, ritenuto legittima la pretesa fiscale limitatamente ai rilievi contrassegnati con le lett. C) e D) dell'avviso d'accertamento, rispettivamente riguardanti le riprese a tassazione per lire 104.163.045, quale plusvalenza iscritta in bilancio, e per lire 3.075.000, per indebita deduzione d'interessi passivi, dalla contribuente già computati in sede di determinazione della plusvalenza. Per la cassazione ricorre, con atto notificato il 29 aprile 1998, la Società P.D.R., articolando un unico mezzo, illustrato da memoria. Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato il 6 giugno 1998. Motivi della decisione Denunziando violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 51 segg. d.P.R. 917/1986 e collegato vizio di motivazione, la Società ricorrente, premesso che l'importo di lire 104.163.045, oggetto del recupero impositivo in questione, è rappresentato dagli interessi passivi, imputati ad incremento del valore dei fabbricati, e dalla conseguente individuazione ad opera dell'ufficio di una plusvalenza, si duole che il giudice 'a quo' - modificando la statuizione resa sul punto dal giudice di prime cure - non abbia riconosciuto il rilievo 'privo di idonea motivazione, incongruo ed incomprensibile'. Sostiene che, proprio per sopperire a tali difetti, tardivamente - solo in sede di gravame · ha affermato la inapplicabilità dell'art. 58 comma 2 d.P.R. 597/1973 'in presenza di cespiti già impiegati dalla Società'; oppone che, anche a voler condividere la (ancora incomprensibile) impostazione, ne sarebbe dovuta derivare la ripresa a tassazione delle sole 'eventuali quote d'ammortamento indebitamente dedotte', fermo il 'contestuale riconoscimento degli interessi passivi'. Ne trae la conseguenza che la sentenza 3 4 c.p.c.), complessivamente mosse alla sentenza impugnata, si esauriscono nella mera contrapposizione di affermazioni di segno contrario, le quali, a loro volta, coincidono con le già disattese difese di merito della contribuente. La ricorrente infatti, dopo un accenno alla novità dell'impostazione sull'art. 58 comma 2 del d.P.R. 597/1973 - da cui non si traggono specifiche conseguenze, fermo restando che lo spunto è contraddetto dal riferimento testuale alla disposizione richiamata nell'avviso di accertamento, nella parte riportata a p. 2 dello stesso ricorso -, si limita a ripetere le proprie tesi, che, semmai esatte sotto l'astratto profilo dell'impostazione contabile da seguire e delle conseguenze da trarne sul piano fiscale, non offre alcun concreto spunto critico, suscettibile di valutazione in questa sede, circa gli errori da addebitare al giudice 'a quo'. E, ciò, sia sotto il profilo della violazione di legge, che andrebbe desunta dalla disciplina sulla motivazione dell'avviso di accertamento, da estendersi alla sentenza, nonché dal richiamo alle norme sulla determinazione del reddito d'impresa, che rimane del tutto generico;
sia sotto l'aspetto del vizio logico della motivazione, in nessun modo autonomamente argomentato, ed indirettamente cui peraltro sottende una sorretto dalla pura asserzione questione di merito " secondo cui "appare ancor oggi l'iter' logico-giuridico seguito dall'organo incomprensibile accertatore". Per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile. S a 4 c.p.c.), complessivamente mosse alla sentenza impugnata, si esauriscono nella mera contrapposizione di affermazioni di segno contrario, le quali, a loro volta, coincidono con le già disattese difese di merito della contribuente. La ricorrente infatti, dopo un accenno alla novità dell'impostazione sull'art. 58 comma 2 del d.P.R. 597/1973 - da cui non si traggono specifiche conseguenze, fermo restando che lo spunto è contraddetto dal riferimento testuale alla disposizione richiamata nell'avviso di accertamento, nella parte riportata a p. 2 dello stesso ricorso si " limita a ripetere le proprie tesi, che, semmai esatte sotto l'astratto profilo dell'impostazione contabile da seguire e delle conseguenze da trarne sul piano fiscale, non offre alcun concreto spunto critico, suscettibile di valutazione in questa sede, circa gli errori da addebitare al giudice 'a quo'. E, ciò, sia sotto il profilo della violazione di legge, che andrebbe desunta dalla disciplina sulla motivazione dell'avviso di accertamento, da estendersi alla sentenza, nonché dal richiamo alle norme sulla determinazione del reddito d'impresa, che rimane del tutto generico;
sia sotto l'aspetto del vizio logico della motivazione, in nessun modo autonomamente argomentato, ed indirettamente sorretto dalla pura asserzione cui peraltro sottende una questione di merito secondo cui "appare ancor oggi - incomprensibile l'iter' logico-giuridico seguito dall'organo accertatore". Per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5 3 Le spese del giudizio di cassazione devono, per il criterio essere poste a carico della Societàdella soccombenza, ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 2.100.000, di cui 2.000.000 per onorari, oltre quelle a debito. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000. II Presidente II Cons. estensore E N - Vincenzo Carbone - -Enrico O I Z مشده A AM OU S S IL CANCELLIERE C1 LD AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN. 2001 Oggi. CANCELLIERE C1 NA AN Mable ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 6