Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
E' inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'esercente la potestà genitoriale nell'interesse di minore infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito, atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2019, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
03029-20 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZONE P DEPOSITATA IN CALELLERIA In caso di diffusione del presents provvedimento 24 CEAN 7070 omettere le generalità a REPUBBLICA ITALIANA gli altri casti identificativi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIA 세 In nome del Popolo Italiano a norma dell'art. 52 d.lgs. 106/03 in quanto™ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il Funzionario Gudtabako Connel LANZUISE. QUINTA SEZIONE PENALE deposso d'ufficio ☐ & richiesta di parte Imposto dalla legge Composta da: CARLO ZAZA Presidente - Sent. n. sez. 3530/2019 UP - 27/11/2019 EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 11293/2019 MICHELE ROMANO IRENE SCORDAMAGLIA - Relatore - ELISABETTA MARIA MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: G.C. omissis nato a [...]A. ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ G.G. E GENITORIALE SUL FIGLIO MINORE avverso la sentenza del 16/01/2019 del GIP TRIB. MINORENNI di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'Avv Staro si riporta 刈 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 gennaio 2019, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale dei Minorenni di Messina ha emesso nei confronti di G.C. in relazione alle contestazioni di furto, consumato e tentato, in abitazione, aggravato e in concorso, di cui ai capi A), B), C), riferite a fatti commessi in Capo d'Orlando l'8 e il 9 dicembre 2018, sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 448 del 1988, per essere l'imputato infraquattordicenne all'epoca dei fatti.
2. Propongono ricorso per cassazione G.G. e G.A. nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul ed affidano l'impugnativa a cinque motivi,figlio minore G.C. enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. Con il primo motivo denunciano la violazione degli artt. 7, 26 e 31 d.P.R. 448/1988, sul rilievo che era stata omessa l'informazione di garanzia e la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare agli esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indicato come autore dei reati contestati. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo denunciano vizio della motivazione da travisamento di atti processuali specificamente indicati in relazione alla ricostruzione dei fatti e della responsabilità del minore, in riferimento ai delitti di cui ai capi A), B) e C), e vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 5 e 112, comma 2, cod.pen., in punto di ricorrenza dei presupposti di integrazione delle aggravanti contestate. Con il quinto motivo denunciano il vizio di violazione di legge da omessa motivazione ed all'uopo deducono che la sentenza di non luogo a procedere ex art. 26 d.P.R. 448 del 1988, per difetto di imputabilità del minore, postula il necessario accertamento della responsabilità dell'imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. 1 ss 1. Questa Corte ha di recente affermato che: < E' inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'imputato infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito, atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313>> (Sez. 1, n. 16118 del 14/02/2019, C, Rv. 275892).
2. A tale principio di diritto il Collegio intende uniformarsi, condividendo le ragioni ostese a sostegno dell'orientamento interpretativo di cui è espressione.
2.1. In effetti, rilevato che l'assenza di capacità penale del soggetto infraquattordicenne comporta l'obbligo della immediata declaratoria di non imputabilità ex art. 26 d.P.R. 448 del 1998, considerato che l'art. 97 cod.pen. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale, che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne (Sez. 5, n. 49863 del 25/11/2009, Maggini e altro, RV. 245815), salva la necessità di procedere all'accertamento in concreto del fatto costituente delitto, nonché della pericolosità sociale del soggetto che ne sia riconosciuto autore, nel caso di applicazione di misura di sicurezza, siccome desumibile dal combinato disposto degli artt. 224 cod.pen. e 37 d.P.R. 448 del 1988, deve darsi atto che, nel caso al vaglio tale necessità non può postularsi se non in astratto, atteso che non è stata applicata al minore indicato come autore del reato alcuna misura di sicurezza.
2.2. Al riguardo giova rammentare che il diritto vivente ha, in più occasioni, statuito che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4., cod.proc.pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso 2 l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv, 203093), di modo che lo stesso deve rivestire i caratteri della concretezza e dell'attualità (Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, P.M., in proc. Boido e altro, Rv. 202018).
3. Tanto evidenziato, e considerato, per un verso, che l'iscrizione nel casellario della sentenza di non luogo a procedere nei confronti del minore è meramente temporanea, atteso che l'art. 5, comma 4, d.P.R. 312 del 2002, ne prevede, in ogni caso, la cancellazione al compimento del diciottesimo anno di età (Sez. 1, n. 16118 del 14/02/2019, C, Rv. 275892; Sez. 5, n. 55260 del 23/10/2018, R., Rv. 274605) e, per altro verso, che nulla è stato allegato dai ricorrenti in ordine ad ulteriori ragioni atte ad integrare un interesse attuale e concreto all'impugnazione della sentenza di proscioglimento per assoluto difetto di imputabilità del figlio minore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In ragione della condizione dell'imputato al momento del fatto, è d'obbligo disporre l'oscuramento, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento è d'obbligo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003. Così deciso il 27/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia If my tudnaylon Carlo AZ ужи 3 ل ی ا