Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo la entrata in vigore della legge 11 maggio 1999 n. 152 l'attività di allevamento del bestiame va considerata, ai fini degli scarichi, di tipo produttivo, con conseguente applicabilità della normativa disciplinante gli scarichi da insediamenti industriali, atteso che tale attività può essere assimilata a quella agricola solo in via eccezionale in presenza di elementi che dimostrino che la stessa si svolga in connessione con la coltivazione della terra e che quest'ultima sia in grado di sopportare e smaltire naturalmente nell'ambito di un ciclo chiuso il carico inquinante delle deiezioni animali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2001, n. 9422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9422 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 06/02/2001
1. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 418
3. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 20405/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES LI, n. il 5/7/1933 a Carassai, ivi residente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 28/3-4/4/2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. Antonio Alfano che ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
IO ST titolare di un allevamento di suini in agro di Carassai, fu tratto al giudizio del Pretore di Ascoli Piceno per rispondere delle contravvenzioni di cui all'art 21 co. 1 (capo a) e 21 co. 3 (capo b) della legge 319/76,per avere convogliato, senza autorizzazione, direttamente sul suolo di un fondo a confine col proprio scarichi provenienti dalle deiezioni organiche degli animali e per il superamento, in tali reflui, dei limiti di accettabilità di cui alla tabella A) annessa alla citata legge, come accertato il 21/10/1996.
Con sentenza del 19/2/99 quel pretore, ritenuti i fatti accertati, attraverso la deposizione dibattimentale del verbalizzante (che aveva riferito di aver sorpreso un dipendente dell'imputato nell'atto in cui eseguiva lo scarico sul suolo limitrofo mediante una pompa, convogliando i reflui in un fosso),rilevato che un'autorizzazione, a suo tempo ottenuta dal ST, prevedeva lo spargimento dei liquami previo idoneo trasporto, su altri fondi e che, pertanto, vi era stata difformità rispetto al provvedimento autorizzatorio in ordine sia alle modalità, sia al recapito finale dello smaltimento, ragioni per le quali non poteva configurarsi un'ipotesi di fertilizzazione agricola escludeva la qualificabilità dei reflui quali provenienti da insediamento civile e li considerava di provenienza industriale, e presumendo la natura inquinante degli stessi, dichiarava l'imputato colpevole di entrambe le contravvenzioni ascrittegli, in continuazione, irrogandogli, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena di gg. 42 di arresto, convertita ex art. 53 L. 689/81 in L.
3.140.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali dichiarandolo altresì, incapace di contrattare con la P.A. per la durata di un anno.
A seguito di gravame dell'imputato, con sentenza del 28/3-4/4/2000,la Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione pretorile, assolveva il ST dall'addebito di cui al capo b),ritenendolo non provato(in mancanza di alcuna analisi e sul rilievo che i liquami erano preventivamente trattati in una vasca di decantazione), mentre ne confermava la colpevolezza in ordine al non autorizzato sversamento, per considerazioni, sul piano oggettivo, analoghe a quelle svolte dal primo giudice, e sul versante soggettivo, basate sulla sufficiente coscienza e volontà dell'atto, agli effetti della configurazione dell'elemento psicologico. La pena veniva rideterminata in L.
1.500.000 di ammenda, con conferma, nel resto, dell'appellata sentenza.
Ricorre, contro la suddetta statuizione confermativa di condanna, il ST deducendo, in tre motivi, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (art 21 co. 1 L. 319/76) e relativo vizio di motivazione, travisamento del fatto e mancanza o comunque testuale illogicità della motivazione, violazione di norme processuali (artt. 129, 530, 533 c.p.p) con relativo vizio di motivazione.
La corte di merito avrebbe errato nell'escludere la natura civile dell'allevamento e nell'assimilarne i reflui a quelli provenienti da insediamento produttivo, non tenendo conto del dato oggettivo, costituto dalla natura zootecnica e dalle dimensioni dello stesso, e dell'esistenza dell'autorizzazione, allo spargimento quale fertilizzante, costituente conferma della sostenuta natura dei liquami.
Contraddittoriamente sarebbe stata ravvisata la responsabilità per il reato di cui al capo a) pur essendo stata esclusa la sussistenza di quello di cui al capo b),dandosi atto che i liquami erano sottoposti a depurazione nella vasca di decantazione così riconoscendosi la regolarità e legittimità dell'attività svolta dal ST.
Erroneamente, ancora, e previo travisamento delle risultanze processuali, sarebbe stato ritenuto l'elemento psicologico del reato, in relazione ad un singolo ed eccezionale episodio di sversamento da parte di un dipendente, verificatosi in assenza dell'imputato, da considerarsi dunque di natura accidentale.
La condotta accertata non integrerebbe l'ipotesi di reato contestata, configurantesi solo in assenza di autorizzazione allo scarico e non anche nel diverso caso di inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzatorio.
Tale inosservanza, d'altra parte, non sarebbe sufficiente all'assimilazione ai fini del trattamento penale, dei reflui agricoli a quelli provenienti dagli insediamenti produttivi industriali. Per di più, infine, il rapporto tra la superficie del fondo e la consistenza complessiva, numerica e ponderale, del bestiame, comporterebbe, a termini di giurisprudenza e direttive interministeriali in materia, la riferibilità dei reflui in questione alla categoria di quelli civili.
L'impugnazione è infondata, avendo i giudici di merito correttamente applicato alla fattispecie, nel solco dei consolidati dettami della giurisprudenza di legittimità, i principi normativi regolanti gli scarichi provenienti da allevamenti zootecnici.
Va premesso che l'attività di allevamento del bestiame, ontologicamente rientrante in quelle produttive, viene assimilata a quella agricola solo in via eccezionale e derogatoria alla generale disciplina, in cospetto di elementi tali da far ritenere che la stessa si svolga in connessione con la coltivazione della terra, alla condizione che quest'ultima sia in concreto, capace di sopportare e smaltire naturalmente, in termini ecologici, e nell'ambito di un c.d. "ciclo chiuso", il peso dell'allevamento stesso.
In difetto di tali condizioni l'attività zootecnica va considerata, anche agli effetti degli scarichi, di tipo produttivo, con conseguente applicabilità della normativa regolante quelli i provenienti da insediamenti, industriali. La verifica delle condizioni, in concreto, spetta all'accertamento insindacabile (ove adeguatamente motivato) del giudice di merito il quale si potrà avvalere, oltre che dei criteri direttivi (correlati al rapporto tra superficie coltivata e consistenza ponderale del bestiame sulla stessa allevata) di cui alla Delibera Interministeriale dell'8/5/80 (adottata ai sensi dell'art 7 u.c. L. 650/79), anche di ogni altro elemento desunto dall'esame della fattispecie concreta (v. tra le altre, Cass. 3^ pen., n. 7584/84, 9266/92, 3814/93, 1871/98). La giurisprudenza di questa S.C ha avuto modo, d'altra parte, di precisare, in fattispecie analoghe alla presente, come pur in cospetto del rapporto tra peso "vivo", del bestiame ed estensione del fondo, lo scarico dei liquami zootecnici, ove non realizzi, in concreto, la fertirrigazione, necessiti comunque di autorizzazione:
con la conseguenza che, in difetto di sversamento degli stessi correttamente ed integralmente sul fondo di proprietà, oggetto di coltivazione, lo scarico va qualificato di provenienza industriale e non civile (v., tra le altre, sez. 3^, n 5866/84, 11860/87, 1013/91). Alla stregua di tali principi è stato, in particolare, ritenuto costituire un "ruscellamento vietato" lo scarico delle deiezioni provenienti da un allevamento di maiali, sul fondo, in modo tale che la pendenza dello stesso non ne consentisse il naturale assorbimento da parte del terreno (Cass. 3^, 29/5/92 n. 6546). I giudici di merito, nel caso di specie, hanno dunque correttamente ritenuto, anche agli effetti penali la natura produttiva dello scarico in questione, avendo dato atto che, pur in presenza di un'autorizzazione allo smaltimento per "fertirrigazione"(peraltro di dubbia legittimità e conformità ai principi in materia, essendo prevista su fondi altrui non oggetto di coltivazione da parte dell'allevatore), questa era stata in concreto del tutto disattesa, sia in relazione alle modalità di convogliamento (mediante getto diretto, e non trasporto su veicoli attrezzati), sia, e soprattutto, in ordine al recapito, essendo questo avvenuto su un fondo alieno, non compreso tra quelli finitimi contemplati nel provvedimento, per di più con modalità tali (ruscellamento su una scarpata con pendenza superiore al 30%) da escluderne la naturale assimilazione quale fertilizzante e dar luogo, invece, a pericolo di inquinamento della falda sottostante.
Tale motivazione, del tutto logica e coerente ai principi sopra evidenziati, si sottrae ad ogni censura nella presente sede. Giova, ancora, precisare, al fine di evidenziare la correttezza, sotto gli altri profili, della decisione di merito:
a) che, come riconosciuto da costante giurisprudenza di questa Corte, la natura episodica dello scarico non autorizzato non vale a sottrarlo alla previsione penale di cui all'art. 21 co 1^ L. 319/76, che non distingue al riguardo non esigendo la continuità o reiterazione delle immissioni (v. Cass. 4^ pen. 48/90, 3^ pen. n. 12685/87, 12505/88, 12516/89):
b) che, anche alla stregua della nuova disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 11/5/1999 n. 152, la condotta de qua è penalmente illecita, ai sensi dell'art 59 co. 8, in relazione all'art. 29 Co. 1^ che sanziona con l'arresto fino a tre anni l'inosservanza del divieto di non autorizzato scarico diretto sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, indipendentemente dalla natura, produttiva o meno, e senza distinguere tra immissioni episodiche o continuative;
c) che la rilevata presenza sul luogo dell'imputato, in considerazione della quale è stato disatteso il motivo di appello deducente il difetto dell'elemento psicologico, costituisce accertamento di fatto incensurabile nella presente sede di legittimità; d'altra parte le modalità dell'immissione descritta dai giudici di merito (impiego di attrezzature facenti parte della dotazione dell'insediamento zootecnico, messe dunque, a disposizione del datore di lavoro) evidenziano come, quanto meno a titolo colposo, il fatto, configurante responsabilità contravvenzionale, resterebbe comunque addebitabile all'imputato, a titolo di "culpa in vigilando". Il ricorso va, dunque, respinto, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 6 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001