Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2001, n. 9422
CASS
Sentenza 6 febbraio 2001

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In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo la entrata in vigore della legge 11 maggio 1999 n. 152 l'attività di allevamento del bestiame va considerata, ai fini degli scarichi, di tipo produttivo, con conseguente applicabilità della normativa disciplinante gli scarichi da insediamenti industriali, atteso che tale attività può essere assimilata a quella agricola solo in via eccezionale in presenza di elementi che dimostrino che la stessa si svolga in connessione con la coltivazione della terra e che quest'ultima sia in grado di sopportare e smaltire naturalmente nell'ambito di un ciclo chiuso il carico inquinante delle deiezioni animali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2001, n. 9422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9422
    Data del deposito : 6 febbraio 2001

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