Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2009, n. 49863
CASS
Sentenza 25 novembre 2009

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Massime1

La previsione di cui all'art. 26 del d. P.R. n. 448 del 1988 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97 cod. pen. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Ne consegue che al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui all'art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988, attesa l'ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, minore degli anni quattordici al momento del fatto, volto a censurare il mancato compimento, prima della sentenza di non luogo a procedere, di attività processuali, preordinate a dimostrare la propria estraneità ai fatti oggetto di imputazione).

Commentari4

  • 1Art. 97 - Minore degli anni quattordici
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza La previsione di cui all'art. 26 DPR 448/1988 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97 stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Ne consegue che al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima …

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  • 2L’immediata fuoriuscita del minore infraquattordicenne dal circuito penale: profili problematici dell’art. 26 d.P.R. 488/1988
    Donatella Cirocco · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    L'art 97 c.p. dispone che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni di età”. La presunzione assoluta di non imputabilità si giustifica alla luce di un doveroso contemperamento tra necessità e opportunità dell'intervento penale nei confronti di un soggetto che vive uno status particolare. La minore età del soggetto autore di reato di certo non attenua la dannosità del fatto compiuto, ma richiede la consapevolezza che gli episodi di devianza possano essere conseguenza di un mancato o errato indirizzo educativo. L'epilogo processuale dell'art 97 c.p. è l'art 26 d.P.R. 488\1988, il quale richiede al giudice di pronunciare, in ogni …

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  • 3Art. 224 - Minore non imputabile
    https://www.filodiritto.com/

  • 4Imputabilità del minore: educazione o rapida fuoriuscita dal processo penale?
    https://dirittopenaleuomo.org/ · 8 luglio 2020

    1. Premessa. L'imputabilità – o meglio il difetto di imputabilità – del minore autore di reato, che trova fondamento all'interno del nostro ordinamento agli articoli 97 e 98 del codice penale, è un concetto giuridico di contenuto incerto, che deve essere riempito sulla base degli apporti e dei continui progressi delle scienze psico-sociali, così come ricorda, tra molti, Chiara Scivoletto[1]. La formula utilizzata dal nostro legislatore fonda la non imputabilità dell'autore di reato minore di anni diciotto sull'assenza della sua effettiva capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto. Questa condizione di non imputabilità “minorile” è stata tradotta dalla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2009, n. 49863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49863
Data del deposito : 25 novembre 2009

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