Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 26 del d. P.R. n. 448 del 1988 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97 cod. pen. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Ne consegue che al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui all'art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988, attesa l'ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, minore degli anni quattordici al momento del fatto, volto a censurare il mancato compimento, prima della sentenza di non luogo a procedere, di attività processuali, preordinate a dimostrare la propria estraneità ai fatti oggetto di imputazione).
Commentari • 4
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Rassegna di giurisprudenza La previsione di cui all'art. 26 DPR 448/1988 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97 stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Ne consegue che al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima …
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L'art 97 c.p. dispone che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni di età”. La presunzione assoluta di non imputabilità si giustifica alla luce di un doveroso contemperamento tra necessità e opportunità dell'intervento penale nei confronti di un soggetto che vive uno status particolare. La minore età del soggetto autore di reato di certo non attenua la dannosità del fatto compiuto, ma richiede la consapevolezza che gli episodi di devianza possano essere conseguenza di un mancato o errato indirizzo educativo. L'epilogo processuale dell'art 97 c.p. è l'art 26 d.P.R. 488\1988, il quale richiede al giudice di pronunciare, in ogni …
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1. Premessa. L'imputabilità – o meglio il difetto di imputabilità – del minore autore di reato, che trova fondamento all'interno del nostro ordinamento agli articoli 97 e 98 del codice penale, è un concetto giuridico di contenuto incerto, che deve essere riempito sulla base degli apporti e dei continui progressi delle scienze psico-sociali, così come ricorda, tra molti, Chiara Scivoletto[1]. La formula utilizzata dal nostro legislatore fonda la non imputabilità dell'autore di reato minore di anni diciotto sull'assenza della sua effettiva capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto. Questa condizione di non imputabilità “minorile” è stata tradotta dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2009, n. 49863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49863 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
O S C U RA TA
M.
y al vau lucrullati
49 8 63 /09 di:
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto: REPUBBLICA ITALIANA
☐ disposto d'ufficio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
☐ a richiesta di parte LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
☐ imposto dalla legge QUINTA SEZIONE PENALE Roma, 15/12/2009 UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 25/11/2009 Il Presidente Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N.льро Dott. GIANGIULIO AMBROSINI
- Consigliere - Dott. GIUSEPPE PIZZUTI REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 31459/2009 Dott. ARTURO CARROZZA
- Consigliere - Dott. GIULIANA FERRUA
- Rel. Consigliere - Dott. GENNARO MARASCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
N. IL (omissis) 1) M..G.
2) IN. IL (omissis) M.E.
3) M.R. N. IL (omissis)
avverso la sentenza n. 618/2009 GIP TRIB. MINORENNI di ROMA, del 31/03/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
lette/sentite le conclusioni del PG-Dott.
Udit i difensor Avv.;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Gioacchino Izzo , che ha concluso per il rigetto del ricorso ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 448 del 1988;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Daniele Saveri, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva : Nei confronti di M.G. minore degli anni quattordici all'epoca del fatto, il GIP presso il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza emessa in data 31 marzo 2009, ha dichiarato non luogo a procedere in ordine ai reati ascrittigli di cui agli articoli 614, 612 e 582c.p., oltre che di quello di cui all'articolo 4 del della legge 110/75, perché non imputabile all'epoca del fatto perché minore degli anni quattordici.
Con il ricorso per cassazione M.G. tramite il proprio difensore di fiducia, deduceva :
1) la violazione degli articoli 375, 369c.p.p. e 7 DPR 448/1998 e 24 Costituzione
per mancata notifica all'indagato e ai genitori esercenti la potestà dell'invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini, della nomina del difensore di ufficio e dell'informazione di garanzia non essendogli in tal modo stato consentito di dimostrare la sua completa estraneità ai fatti contestati;
2) la violazione degli articoli 66 e 349c.p.p. in ordine alla mancata identificazione del minore ai sensi degli articoli citati . O S C U RA T A
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da M.G. sono manifestamente infondati.
L'articolo 26 del DPR 22 settembre 1988 n. 448 impone, infatti, al giudice di dichiarare con sentenza, immediatamente in ogni stato e grado del procedimento,
il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici (vedi Cass. 11 novembre 1993, Petrollini, CED 197908 ) .
In effetti l'articolo 97c.p. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità,
e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale, che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne, e non consente al giudice né di esercitare l'azione penale,
né di compiere le indagini tese ad accertare o escludere la responsabilità
dell'imputato in ordine al fatto oggetto di imputazione.
Insomma in presenza della non imputabilità ex articolo 97c.p. al giudice non è
consentito di cercare altri elementi utili al giudizio oltre quelli già acquisiti al processo;
il giudice, pertanto non è tenuto al preventivo accertamento per
-
verificare la eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia della sentenza ex articolo 26 del DPR
448/88, atteso che sarebbe ultronea qualsiasi indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire.
Ne consegue che l'imputato non può dolersi del mancato compimento, prima della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, di attività processuali,
quali l'interrogatorio dell'indagato e simili , al fine di dimostrare la sua estraneità ai fatti oggetto di imputazione . O S C U RA T A
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si omette la condanna al pagamento delle spese processuali trattandosi di imputato minorenne .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 25 novembre 2009
IL PRESIDENTE как Consigliere estensore Maroon
Depositata in Cancelleria 29 DIC. 2009 Roma, li
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