CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29835 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE di APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CENICCOLA per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati VI Muschio NE e VI PA che, in difesa di AN RO, insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO ,. 1. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza dl 25/5424;<2, h , confermato la sentenza jIIIPt CLe) Cs e di condanna alla pena di anni quattro e mesi alec j ronun ata al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi in data 15/7/2021 nei confronti di RO GE in relazione ai reati di tentato omicidio volontario aggravato, di porto in luogo pubblico di un fucile e per avere esploso due colpi di arma da fuoco sulla pubblica via. 2. Il ricorrente è stato condannato con doppia conforme per il tentato omicidio di AO UM. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 29835 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 10/03/2023 Nello specifico al ricorrente è contestato di avere esploso, all'esito di un diverbio, un colpo di fucile ad altezza uomo nei confronti della vittima che, buttandosi prontamente a terra, ha evitato di essere colpita. La sentenza di condanna di primo grado si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, di AR HI, ex fidanzata del ricorrente e ora fidanzata della vittima, e della sorella di questa. All'esito dell'impugnazione la sentenza è stata confermata. 3. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 612, comma secondo cod. pen. con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti. Nel primo motivo la difesa rileva che dalla ricostruzione dei fatti, così come in specifico emergerebbe dal tenore dei messaggi WhatsApp intercorsi tra il ricorrente, la vittima e anche AR HI, emergerebbe che l'unico scopo del ricorrente era quello di intimidire AO UM che, peraltro, aveva avuto atteggiamenti minacciosi nei confronti dell'imputato. Il ragionevole dubbio sul punto, d'altro canto, non potrebbe essere superato neanche ricorrendo alla figura del dolo alternativo cui ha fatto riferimento la Corte territoriale. Sotto altro , e per la difesa dirimente profilo, poi, il secondo giudice avrebbe fatto riferimento ai verbali di sommarie informazioni più che alle dichiarazioni rese dai testimoni in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e ciò violerebbe il principio del contraddittorio per il quale la prova utilizzabile è quella che si forma in udienza. 3.2. Vizio di motivazione in ordine all'applicabilità della causa di giustificazione della legittima difesa putativa. Nel secondo motivo la difesa rileva che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che il ricorrente ha dichiarato di avere visto che l'imputato aveva preso qualche cosa dalla propria autovettura e che questa avrebbe potuto essere una pistola. 3.3. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. 4. In data 22/2/2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 5 marzo 2023 sono pervenute le conclusioni degli avvocati VI Muschio NE e VI PA che, in difesa di AN RO, insistono per l'accoglimento del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 612, comma secondo cod. pen. con riferimento alla qualificazione giuridica e quanto all'esclusione della scriminante della legittima difesa putativa. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione sì salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica in ordine alla ricostruzione di quanto accaduto e circa le modalità con le quali l'imputato ha affrontato la vittima, l'altezza e la direzione del colpo esploso e la totale mancanza di elementi dai quali poter inferire che la persona offesa fosse armata, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura degli elementi emersi, risulta del tutto i nconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell —iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). 3 Nello specifico, d'altro canto, la Corte territoriale, analizzate le prove acquisite, costituite dalle dichiarazioni dei testi, dai messaggi intercorsi tra le parti e anche dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, ha correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli elementi costitutivi del reato di tentato omicidio e circa la verifica in relazione alla sussistenza o meno della scriminante, anche putativa, della legittima difesa. 1.1. La condotta posta in essere, costituita dall'avere esploso un colpo di fucile in direzione della persona offesa, ad altezza d'uomo e da una distanza di circa quattro o cinque metri, è stata correttamente ritenuta come atto diretto in modo non equivoco a cagionare la morte, evento che nel caso di specie non si è verificato solo per la prontezza di riflessi della vittima. Modalità queste che pure, come correttamente indicato nella motivazione, considerata la potenzialità lesiva dell'arma e gli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria (cfr. pagine 15 e 16 della sentenza impugnata), evidenziano la sussistenza del dolo diretto di attingere una zona vitale del corpo della persona offesa al fine, alternativamente, di cagionarne la morte o delle lesioni (cfr. Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402 - 01) 1.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto al diniego di riconoscere l'operatività della scriminante della legittima difesa, anche putativa. Pure volendo considerare la versione fornita dall'imputato, quella secondo la quale la persona offesa avrebbe avuto o potuto avere un'arma (che nessuno dei testimoni però ha visto), infatti, risulta decisiva la considerazione della Corte territoriale per la quale nel caso di specie -in cui il ricorrente ha personalmente determinato la situazione di pericolo o, comunque, l'ha accettata- la legittima difesa non è applicabile per la carenza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa o, meglio, per il difetto del requisito della necessità della difesa (così Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 09/11/2011, dep. 2012, Minasi, Rv. 251834 - 01). 1.3. Del tutto infondate, infine, sono le censure contenute nel ricorso in ordine alle prove utilizzate dal giudice di merito / che avrebbe fatto riferimento alle dichiarazioni contenute nei verbali delle sommarie informazioni testimoniali piuttosto che alle testimonianze acquisite in contraddittorio. Il processo, infatti, è stato celebrato con le forme del rito abbreviato e ciò determina la piena utilizzabilità di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, dei verbali e degli accertamenti, nonché delle dichiarazioni acquisite a mezzo s.i.t. Elementi questi che, in virtù della scelta effettuata, costituiscono le prove cui il giudice deve fare riferimento e che, anche qualora ci dovesse essere una ulteriore integrazione o una nuova e diversa acquisizione, come avvenuto nel caso di specie con l'esame testimoniale, conservano intattf l'efficacia e il valore di prova, in tutto e per tutto equiparati a quella successivamente acquisita, che risulta essere solo un arricchimento della prima e non la 4 sostituisce, ciò proprio per la scelta dell'imputato di essere processato allo stato degli atti, cioè sulla base di quanto acquisito nel corso delle indagini e così come in tale fase verbalizzato e documentato. 2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine al terzo motivo nel quale la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. Anche tale doglianza, formulata peraltro in termini generici, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, diversamente da quanto indicato nel ricorso, facendo riferimento al fatto che il primo a dare corso all'aggressione era stato proprio il ricorrente, si è conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripolini, Rv. 281377 - 01; Sez. 5, n. 55741 del 25/09/2017, R., Rv. 272044 - 01 e, anche, Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137 - 03) e ha reso sul punto una motivazione adeguata e coerente che non è pertanto sindacabile in questa sede. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/3/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CENICCOLA per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati VI Muschio NE e VI PA che, in difesa di AN RO, insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO ,. 1. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza dl 25/5424;<2, h , confermato la sentenza jIIIPt CLe) Cs e di condanna alla pena di anni quattro e mesi alec j ronun ata al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi in data 15/7/2021 nei confronti di RO GE in relazione ai reati di tentato omicidio volontario aggravato, di porto in luogo pubblico di un fucile e per avere esploso due colpi di arma da fuoco sulla pubblica via. 2. Il ricorrente è stato condannato con doppia conforme per il tentato omicidio di AO UM. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 29835 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 10/03/2023 Nello specifico al ricorrente è contestato di avere esploso, all'esito di un diverbio, un colpo di fucile ad altezza uomo nei confronti della vittima che, buttandosi prontamente a terra, ha evitato di essere colpita. La sentenza di condanna di primo grado si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, di AR HI, ex fidanzata del ricorrente e ora fidanzata della vittima, e della sorella di questa. All'esito dell'impugnazione la sentenza è stata confermata. 3. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 612, comma secondo cod. pen. con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti. Nel primo motivo la difesa rileva che dalla ricostruzione dei fatti, così come in specifico emergerebbe dal tenore dei messaggi WhatsApp intercorsi tra il ricorrente, la vittima e anche AR HI, emergerebbe che l'unico scopo del ricorrente era quello di intimidire AO UM che, peraltro, aveva avuto atteggiamenti minacciosi nei confronti dell'imputato. Il ragionevole dubbio sul punto, d'altro canto, non potrebbe essere superato neanche ricorrendo alla figura del dolo alternativo cui ha fatto riferimento la Corte territoriale. Sotto altro , e per la difesa dirimente profilo, poi, il secondo giudice avrebbe fatto riferimento ai verbali di sommarie informazioni più che alle dichiarazioni rese dai testimoni in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e ciò violerebbe il principio del contraddittorio per il quale la prova utilizzabile è quella che si forma in udienza. 3.2. Vizio di motivazione in ordine all'applicabilità della causa di giustificazione della legittima difesa putativa. Nel secondo motivo la difesa rileva che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che il ricorrente ha dichiarato di avere visto che l'imputato aveva preso qualche cosa dalla propria autovettura e che questa avrebbe potuto essere una pistola. 3.3. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. 4. In data 22/2/2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 5 marzo 2023 sono pervenute le conclusioni degli avvocati VI Muschio NE e VI PA che, in difesa di AN RO, insistono per l'accoglimento del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 612, comma secondo cod. pen. con riferimento alla qualificazione giuridica e quanto all'esclusione della scriminante della legittima difesa putativa. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione sì salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica in ordine alla ricostruzione di quanto accaduto e circa le modalità con le quali l'imputato ha affrontato la vittima, l'altezza e la direzione del colpo esploso e la totale mancanza di elementi dai quali poter inferire che la persona offesa fosse armata, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura degli elementi emersi, risulta del tutto i nconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell —iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). 3 Nello specifico, d'altro canto, la Corte territoriale, analizzate le prove acquisite, costituite dalle dichiarazioni dei testi, dai messaggi intercorsi tra le parti e anche dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, ha correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli elementi costitutivi del reato di tentato omicidio e circa la verifica in relazione alla sussistenza o meno della scriminante, anche putativa, della legittima difesa. 1.1. La condotta posta in essere, costituita dall'avere esploso un colpo di fucile in direzione della persona offesa, ad altezza d'uomo e da una distanza di circa quattro o cinque metri, è stata correttamente ritenuta come atto diretto in modo non equivoco a cagionare la morte, evento che nel caso di specie non si è verificato solo per la prontezza di riflessi della vittima. Modalità queste che pure, come correttamente indicato nella motivazione, considerata la potenzialità lesiva dell'arma e gli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria (cfr. pagine 15 e 16 della sentenza impugnata), evidenziano la sussistenza del dolo diretto di attingere una zona vitale del corpo della persona offesa al fine, alternativamente, di cagionarne la morte o delle lesioni (cfr. Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402 - 01) 1.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto al diniego di riconoscere l'operatività della scriminante della legittima difesa, anche putativa. Pure volendo considerare la versione fornita dall'imputato, quella secondo la quale la persona offesa avrebbe avuto o potuto avere un'arma (che nessuno dei testimoni però ha visto), infatti, risulta decisiva la considerazione della Corte territoriale per la quale nel caso di specie -in cui il ricorrente ha personalmente determinato la situazione di pericolo o, comunque, l'ha accettata- la legittima difesa non è applicabile per la carenza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa o, meglio, per il difetto del requisito della necessità della difesa (così Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 09/11/2011, dep. 2012, Minasi, Rv. 251834 - 01). 1.3. Del tutto infondate, infine, sono le censure contenute nel ricorso in ordine alle prove utilizzate dal giudice di merito / che avrebbe fatto riferimento alle dichiarazioni contenute nei verbali delle sommarie informazioni testimoniali piuttosto che alle testimonianze acquisite in contraddittorio. Il processo, infatti, è stato celebrato con le forme del rito abbreviato e ciò determina la piena utilizzabilità di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, dei verbali e degli accertamenti, nonché delle dichiarazioni acquisite a mezzo s.i.t. Elementi questi che, in virtù della scelta effettuata, costituiscono le prove cui il giudice deve fare riferimento e che, anche qualora ci dovesse essere una ulteriore integrazione o una nuova e diversa acquisizione, come avvenuto nel caso di specie con l'esame testimoniale, conservano intattf l'efficacia e il valore di prova, in tutto e per tutto equiparati a quella successivamente acquisita, che risulta essere solo un arricchimento della prima e non la 4 sostituisce, ciò proprio per la scelta dell'imputato di essere processato allo stato degli atti, cioè sulla base di quanto acquisito nel corso delle indagini e così come in tale fase verbalizzato e documentato. 2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine al terzo motivo nel quale la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. Anche tale doglianza, formulata peraltro in termini generici, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, diversamente da quanto indicato nel ricorso, facendo riferimento al fatto che il primo a dare corso all'aggressione era stato proprio il ricorrente, si è conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripolini, Rv. 281377 - 01; Sez. 5, n. 55741 del 25/09/2017, R., Rv. 272044 - 01 e, anche, Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137 - 03) e ha reso sul punto una motivazione adeguata e coerente che non è pertanto sindacabile in questa sede. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/3/2023