Sentenza 1 giugno 2001
Massime • 1
La clausola derogativa della competenza territoriale per le controversie relative alla partecipazione al concorso Totogol, prevista dall'art. 14, comma terzo, decreto del Ministero delle Finanze del 10 marzo 1993, recante il regolamento del concorso pronostico, non determina un significativo squilibrio a carico dello scommettitore e non può, dunque, qualificarsi come vessatoria per gli effetti di cui all'art. 1469 bis cod. civ. (introdotto dall'art.25 legge 6 febbraio 1996, n. 52, e modificato dall'art. 25 legge 21 dicembre 1999, n. 526).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7436 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
EC TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell'avvocato A MARTUCCI, difeso dall'avvocato FRANCESCO BONETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONI, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Giovanni Petrucci, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CONDEMI MORABITO, che lo difende, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1562/00 del Tribunale di BARI, emessa il 23/05/00 e depositata il 30/05/00 (R.G. 652/98);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/03/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha chiesto si rigetti il ricorsi e si dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1562 del 2000 il tribunale di Bari, innanzi al quale AR GR (residente in Germania ed elettivamente domiciliato in Bari) aveva convenuto il CONI domandandone la condanna al pagamento della somma di L. 2.570.444.000 (ovvero di L. 1.667.630.000) quale vincita non onorata al concorso pronostico Totogol del 5 ottobre 1997, ha declinato la propria competenza territoriale a favore del tribunale di Roma, del quale l'art. 14 del regolamento Totogol approvato con decreto del ministero delle finanze del 19.3.1993 stabilisce, per le controversie quale quella in questione, la competenza esclusiva.
Ricorre con istanza di regolamento di competenza AR GR in base a tre motivi.
Il CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha depositato memoria difensiva.
Il pubblico ministero ha chiesto che, rigettato il ricorso, sia dichiarata la competenza territoriale del tribunale di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il tribunale di Bari ha ritenuto:
a) che la previsione di cui all'art. 14, del regolamento del Totogol approvato con decreto del ministero delle finanze del 10 marzo 1993, contemplante la competenza territoriale esclusiva del tribunale di Roma, fosse efficace indipendentemente dalla specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 c.c. in quanto questa trova un equipollente nella grande diffusione e pubblicità del regolamento, attuate proprio al fine di richiamare l'attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esso inerenti (vengono richiamate Cass., nn. 1317/1953, 2194/77 e 7763/91);
b) che agli scommettitori al Totogol non è applicabile la tutela apprestata per i consumatori dalla legge n.6 febbraio 1996, n. 52 - il cui art. 25 ha introdotto gli artt. 1469 bis, ter, quater, quinquies e sexies C.C. - in quanto il contratto di scommessa, connotato dalla aleatorietà e non dalla commutatività, interviene tra gli scommettitori, assumendo l'ente organizzatore il ruolo di rappresentante che tace il nome del rappresentato nel cui interesse stipula il negozio (che si conclude con l'accettazione della puntata sul pronostico costituito dalla schedina); sicché non possono configurarsi i significativi squilibri dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico dei consumatori, che caratterizzano l'ambito operativo dell'art. 1469 bis c.c.; e ciò anche in considerazione del fatto che l'esborso dello scommettitore è, di regola, modestissimo, pur se idoneo a fargli conseguire vincite miliardarie;
c) che nell'espressione disposizioni di legge, cui fa riferimento l'art. 1469 ter c.c. per escludere la vessatorietà delle clausole che le riproducano, devono intendersi inclusi i regolamenti.
2.1. La prima asserzione non costituisce oggetto di censura ed è in linea con il costante orientamento della corte sul punto (cfr. le sentenze citate sub la) che va anche in questa sede confermato.
2.2. La seconda (sub 1b) è contrastata dal ricorrente in base al rilievo che il CONI esercita un'attività con fini di lucro che si configura nella conclusione di contratti misti nei quali confluiscono elementi propri della scommessa, della locazione d'opera e del deposito cauzionale e che, provvedendo in cambio di un corrispettivo a tutti gli adempimenti previsti per il regolare svolgimento del gioco in base al regolamento, presta un servizio senz'altro ricompreso nell'ambito applicativo dell'art. 1469 bis, comma 1, c.c.. 2.3. Al terzo assunto del tribunale (sub 1c) il ricorrente oppone che il regolamento Totogol non è una legge ma un regolamento detta disposizioni aventi natura e funzione di clausole contrattuali, tanto che si è ritenuto che esse siano insuscettibili di sindacato di costituzionalità (Cass., 16.1.1971, n. 85); che il regolamento non è emanato da un soggetto terzo, ma dal ministero delle finanze, che ha funzioni di controllo ed è direttamente interessato agli incassi;
che, infine, esso non riproduce alcune delle disposizioni di cui al d.P.18.4.1951, n. 581, che ne prevedeva l'emanazione.
3. Al fine di stabilire se la clausola sia da considerarsi vessatoria ai sensi degli artt. 1469 bis e 1469 ter c.c., e sia dunque inefficace ex art. 1469 quinquies c.c., vengono in considerazione le seguenti disposizioni:
l'art. 1469 bis, comma 1, c.c., che definisce vessatorie le clausole che "determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto";
l'art. 1469 ter, comma 1, c.c., secondo il quale la "vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto";
l'art. 1469 bis, comma 3, là dove prevede che "si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: ... 19) stabilire come sede del foro competente per le controversie località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore".
Dal combinato disposto delle tre disposizioni citate si evince che la presunzione di vessatorietà resta superata se debba escludersi che la clausola (nella specie derogativa del criterio di determinazione della competenza in base alla residenza del consumatore) determini un significativo squilibrio a carico del consumatore stesso, tenuto conto della natura del bene o del servizio;
e dunque se possa escludersi, posto che viene in discussione il diritto al pagamento della vincita da parte dello scommettitore, che la tutela giudiziale di tale diritto in Roma, anziché nel luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, renda significativamente più difficile la sua realizzazione, in quanto in ipotesi si risolva in una possibile remora a far valere innanzi ad un giudice il diritto che si assuma leso.
Appare evidente che la (semplice) maggiore onerosità, per il consumatore, di una tutela che va domandata presso un foro diverso da quello domestico non è di per sè sufficiente a giustificare un giudizio affermativo di significativo squilibrio: la presunzione di vessatorietà non potrebbe altrimenti essere mai superata e l'art 1469 bis, comma 3, c.c., che pure ammette la "prova contraria",
risulterebbe sempre inapplicabile con riguardo a clausole derogative della competenza territoriale di cui al successivo n. 19. La valutazione va allora operata in relazione alle particolarità del contratto che viene in considerazione, nella specie di carattere aleatorio e caratterizzato dal rischio di una posta usualmente lievissima da parte dello scommettitore (Cass., n. 1424 del 1969), a fronte di possibili vincite enormemente superiori (secondo il corretto rilievo della sentenza gravata), e dalla natura del servizio prestato dal CONI che gestisce il concorso pronostico, connotato da un rilevante grado di improbabilità di atteggiamenti inadempienti da parte del gestore.
Il che induce ad escludere che la fissazione della esclusiva competenza di un foro diverso da quello della residenza o del domicilio eletto dello scommettitore/consumatore possa costituire per il medesimo un'apprezzabile remora a far valere giudizialmente i propri diritti;
e, al contempo, che possa costituire un incentivo a non adempiere le proprie obbligazioni per l'ente pubblico che gestisce il concorso, il cui interesse alla concentrazione presso un determinato foro delle controversie relative a concorsi a larghissima diffusione nazionale ed a cadenza settimanale trova la sua ragion d'essere nella salvaguardia di tutt'altre esigenze. Deve allora concludersi che la clausola derogativa della competenza territoriale per le controversie relative alla partecipazione al concorso Totogol, prevista dall'art. 14, comma 3, del decreto del ministero delle finanze del 10 marzo 1993, recante il regolamento del concorso pronostico, non determina un significativo squilibrio a carico dello scommettitore e non può dunque qualificarsi come vessatoria per gli effetti di cui all'art. 1469 bis c.c. (introdotto dall'art. 25, legge 6 febbraio 1996, n. 52 e modificato dall'art. 25, legge 21 dicembre 1999, n. 526).
4. Resta assorbito il profilo di censura sub 1c).
5. Incomprensibilmente, da ultimo, il ricorrente sostiene che la disposizione di cui all'art. 14, terzo comma, del regolamento del Totogol approvato con d.m. 10 marzo 1993 non contempla una competenza territoriale esclusiva, giacché la norma stabilisce invece che: "il Foro esclusivamente competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso è quello di Roma, sede dell'ente gestore".
Del tutto improprio è, in particolare, il richiamo operato dal ricorrente a Cass., n. 10422/94, la quale ha bensì affermato che la clausola che prevede la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia" non è idonea ad attribuire al foro indicato il carattere della esclusività, sicché il foro convenzionale resta concorrente con gli altri fori previsti dalla legge;
ma ciò, ovviamente, purché la competenza del foro convenzionale non sia prevista come esclusiva, com'è invece nel caso di specie.
6. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del regolamento.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza territoriale del tribunale di Roma e compensa le spese del regolamento. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2001