Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6986 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
こ Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA1 6986 0 1 LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro } Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente - R.G.N. 11904/98 15818 - Rel. Consigliere- Dott. VI MILEO Cron. Dott. Alberto SPANO' Consigliere- Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere- Ud.11/01/01 Consigliere -Dott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente 107 S ENTENZA sul ricorso proposto da: DI TA CE, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, e difeso dall'avvocato D'ANDREA SERGIO,rappresentato giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 122 avverso la sentenza n. 3534/97 del Tribunale di -1- NAPOLI, depositata il 24/07/97; R.G.N. 47665/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. VI MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Generale Dott. Antonio MARTONE l'accoglimento del ricorso. Mhile -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 28 novembre 1995 il Pretore di Napoli rigettava il ricorso di Di TA VI nei confronti del Ministero dell'Interno, volto ad ottenere la condanna dello stesso al pagamento delle somme richieste a titolo di svalutazione monetaria ed interessi legali per ritardata erogazione del trattamento di invalidità civile, maturato dal gennaio 1981 e corrisposto non tempestivamente, ma soltanto in data 28.7.1985. All'esito dell'appello del soccombente il Tribunale del luogo confermava detta pronuncia, con MI decisione del 24 luglio 1997. Ritenevano i giudici di merito che, data la diversa natura dei crediti assistenziali rispetto a quelli previdenziali, ai primo non fosse applicabile la disciplina della prescrizione decennale disposta per i secondi e che, di conseguenza, anche per gli istituti accessori della rivalutazione e degli interessi trovava applicazione, come per la somma capitale, della quale costituivano una indubbia componente, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, codice civile, in tema di importi da pagarsi periodicamente, nella specie ormai verificatasi. Avverso tale sentenza il Di TA ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo;
resiste il Ministero con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cod. civile, con riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civile, deduce che il Tribunale ha errato nel rigettare la domanda ritenendo non dovuti rivalutazione ed interessi sulla ritardata erogazione del trattamento di invalidità civile, perché colpiti MI dalla prescrizione quinquennale, invece che decennale, assumendo che nella specie, trattandosi di prestazioni assistenziali, non andava applicata tale ultima disciplina, a differenza di quella valevole per i crediti previdenziali. La censura è fondata. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 156/91 e 196/93, che hanno parificato, sul piano della concreta disciplina giuridica, i crediti di natura previdenziale ed assistenziale, è ormai orientamento consolidato di questa Suprema Corte, al quale il Collegio si attiene in carenza di validi elementi contrari, che al credito base e quindi, in particolare, per i invalidità civile, sicrediti correlati alla applica la prescrizione decennale, e che tale interessi edisciplina si estende anche agli rivalutazione sulla somma capitale, atteso che entrambi costituiscono una componente essenziale della obbligazione principale. Con il corollario che detta prescrizione decennale si applica agli accessori del credito principale ogni qual volta difetti la liquidità dello stesso, intesa, ai fini Whiles in esame, nella speciale accezione di mancato completamento, anche parziale, del procedimento amministrativo di liquidazione;
sicché, essendo necessarie la liquidità ed esigibilità del credito, e cioè che questo, una volta scaduto, sia messo a disposizione del creditore, che possa riscuoterlo, non è sufficiente la mera idoneità dello stesso ad ancorché prontamente, nel suoessere determinato, ammontare, ai fini della eventuale applicazione della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civile. E con l'ulteriore prescrizione relativa agli precisazione che la accessori comincia a decorrere quando si verifica il ritardo nella corresponsione del capitale, e quindi, per ciò che attiene alla pensione di invalidità civile, dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa, in riferimento al primo rateo e, in relazione agli altri, dalla scadenza di ciascuno di essi (cfr., Cass. nn.292/98 e 9825/2000). A tali principi la sentenza impugnata non si è adeguata, e pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione relativa alle spese del presente giudizio di legittimità, ad altro giudice, designato come da dispositivo, il quale, nel portare l'indagine, applicherà i richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
3 3 0 5 1 La Corte: A I . S . S T D N R , A T A O Accoglie il ricorso. ' , 3 L L 7 L A L - S O E 8 E B - D P 1 I S I Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il 1 D I S 「 “ N N t A E G E T S G S O I G O A nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle P E A D L M E O I , T A T A O I L R D spese presente giudizio di cassazione, alla R L T I E S E I D T D G N O E E Corte di Appello di Napoli. R Rosario de um S E Roma 11 gennaio 2001. Presidente: years Wiles II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 22 MAG. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A Z כסוף I O N E