CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24490 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di LI NT ZI nato a [...] il [...] DAUR SR HM EE nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni degli avv.ti GIOVANNA MAGGI e LUCA BERRA, per il ricorrente EN, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 20 maggio 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Novara, nei confronti di AZ EL EN e AH HE DABO RE, per i reati di cui agli artt. 110-628 e 56-110-629 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24490 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/04/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione AZ EL EN, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge (in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen. e 530 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, per il travisamento e l'errata valutazione delle prove derivanti dalle intercettazioni di conversazioni intercorse tra i due imputati. In particolare, si duole la difesa che la Corte di merito abbia ritenuto che il contenuto delle captazioni telefoniche non costituisca un limite insuperabile per la ricostruzione dei fatti, così evitando di valorizzare elementi processuali che smentiscono in più punti la narrazione della persona offesa ED BE NA LO (la disponibilità di guanti, chiavi, coltello;
l'immobilizzazione della vittima;
l'abbassamento delle tapparelle;
l'impossessamento del denaro;
condotte violente poste in essere da EL EN). Dalle conversazioni intercettate, fisiologicamente attendibili, emergerebbe dunque la totale inattendibilità di NA GA, che avrebbe dunque enfatizzato alcune circostanze, inventandone altre cli sana pianta, per essere presa maggiormente in considerazione dagli operanti. 2.2. Con il secondo motivo, si censura - sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen.) e di norme processuali (in ordine alla ritenuta affermazione di responsabilità), nonché del vizio di motivazione - la valutazione di sussistenza dei delitti contestati, a fronte di emergenze istruttorie inidonee a provare l'impossessamento, le condotte violente addebitabili a EN, il profitto e l'effettivo momento consumativo della rapina, nonché, in assenza di violenza e tenuto conto della convinzione dell'imputato di un pregresso rapporto di debito della persona offesa nei confronti di DABO, anche la tentata estorsione. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione di legge (in relazione agli artt. 42, 628 e 629 cod. pen. e 530 cod. proc. pen,) e il vizio di mol:ivazione, in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo sia della rapina, sia dell'estorsione, nell'assoluta inconsapevolezza di contribuire a tali reati, con possibilità, al più di derubricazione in concorso, rispettivamente, in violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 3. Ricorre per cassazione anche AH HE DABO RE, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge (in relazione all'art. 628 cod. pen.) e di norme processuali (in ordine alla omissione di motivazione), nonché vizio di motivazione, per non essere stata data risposta al motivo di gravame che criticava la mancata considerazione in cui erano stati tenuti gli esiti 2 delle intercettazioni telefoniche, tali da inficiare la credibilità della versione della persona offesa. 3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione di legge (in relazione all'art. 628 cod. pen.) e il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del dolo di rapina, contraddittoriamente ritenuto dai giudici di merito in presenza di una diatriba per motivi esclusivamente personali. 3.3. Il terzo motivo evidenzia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.4. Il quarto motivo si duole, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, del mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, avuto riguardo alla natura passionale del movente. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quani:o disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1.1. Può osservarsi, infatti, in via preliminare, come entrambi i ricorrenti invochino in concreto, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte. Rispetto ad ognuno dei punti oggetto di censura, la Corte subalpina, come specificato di seguito nel dettaglio, ha offerto una motivazione congrua, non illogica o contraddittoria, coerente con le risultanze processuali e dunque incensurabile in questa sede di legittimità. 2. Posizione di AZ EL EN. 2.1. I giudici di appello hanno proceduto, doverosamente e con esiti impermeabili allo scrutinio di questa Corte in quanto congruamente argomentati, ad apprezzare i diversi elementi istruttori, singolarmente e complessivamente. La valutazione conclusiva è stata di piena attendibilità della narrazione della persona offesa, riscontrata da molteplici risultanze (ivi compresi alcuni passaggi delle 3 conversazioni captate, oltre a quanto sequestrato dagli operanl:i e alle dichiarazioni di Piciaccia), chiarendo le plausibili ragioni delle divergenze, a volte solo apparenti, tra le dichiarazioni di NA GA e alcune frasi pronunciate dagli imputati nel rievocare l'aggressione. In primo luogo, la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ciò che non si riscontra nella decisione impugnata). La Corte di merito ha congruamente argomentato in merito alla mancanza di seri dubbi sulla versione offerta dalle NA GA, chiarendo che marginali discrasie tra dichiarazioni rese in giorni diversi e a diversi operanti (in particolare, per quanto attiene alla sottrazione di denaro dalla borsetta) non incidessero sulla linearità complessva della narrazione e fossero comunque giustificabili con un malinteso tra la donna e gli agenti intervenuti sul posto. Peraltro, all'attività valutativa del giudicante non si sottrae certo il concreto tenore dei dialoghi intercettati (cfr., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 secondo cui costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle c:onversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimil:à se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite). I giudici di merito hanno ben illustrato come l'imputata, parlando al telefono con il proprio amante, avesse la chiara intenzione di caricare di significati sentimentali la violenza perpetrata nei confronti della rivale, sorvolando sulle connotazioni strettamente predatorie dell'aggressione. Una simile conclusione risulta tutt'altro che illogica o contraddittoria;
ne discende, quindi, che la conversazione intercettata presenta ampie sfumature confess.;orie e riscontra in maniera significativa le dichiarazioni della persona offesa. 2.2. Analogamente, la Corte subalpina, in maniera congrua, ha ben illustrato - muovendo dalle accuse della persona offesa, coerenti, articolate e riscontrate (ma anche, come detto, dalle intercettazioni) - come EL EN dovesse rispondere di rapina e di tentata estorsione, avendo fatto ingresso fraudolentemente in casa di NA GA, avendo contribuito a immobilizzarla e a minacciarla (pur senza percuoterla violentemente come la complice, ciò di cui si dorrà più tardi telefonicamente), emergendo la sua piena consapevolezza del fine di profitto patrimoniale (dividendosi con DABO il denaro sottratto), avuto altresì riguardo alla partecipazione anche alla successiva richiesta 4 estorsiva (anche perché il denaro richiesto alla persona offesa era destinato a lui, che non vantava crediti di sorta, e non alla complice). Risultano dunque adeguatamente argomentate le valutazioni di sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della rapina e dell'estorsione tentata in concorso. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono dunque manifestamente infondati. 3. Posizione di AH HE DABO RE. 3.1. Quanto alla doglianza relativa alla valutazione delle intercettazioni telefoniche, può rinviarsi a quanto esposto sub 2.1. 3.2. Il dolo di rapina, a fronte della sottrazione di una somma di denaro, ripartita con il còrreo, sussiste, ad avviso della Corte territoriale. La conclusione è corretta, non potendosi - se non al prezzo di confondere il dolo specifico con le ragioni personali originariamente sottese all'iniziativa criminale - dubitare della finalità anche economica della sottrazione e del successivo irnpossessamento di una somma in contanti. 3.3. L'imputata non è stata ritenuta meritevole delle circ:ostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla gravità della condotta (l'aggressione era stata pianificata da un anno e si era poi concretizzata in termini particolarmente violenti, la persona offesa era stata minacciata anche il giorno stesso dell'esecuzione della misura cautelare). La sussistenza di circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con argomentazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione. La motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). 3.4. Come accennato, la Corte ha ricostruito la lunghissima pianificazione dei delitti (ideazione del piano, raccolta di informazioni sulla persona offesa e sulla sua condizione di irregolarità sul territorio nazionale, individuazione del necessario complice di sesso maschile, disponibilità di forbici e scotch), risalente a un anno prima della loro materiale esecuzione, come ammesso da DABO in una conversazione registrata dagli inquirenti. Su questa base, ha ritenuto di escludere che i fatti siano stati commessi nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui. 5 Non appare configurabile la suddetta circostanza, neppure nella forma cosiddetta "per accumulo", come suggerito dalla difesa, in difetto di solidi indicatori sintomatici di condizioni di alterazione emotiva idonee a giustificare un perdurante rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità e viceversa in presenza di una manifesta inadeguatezza tra il torto e la condotta (cfr. sul punto, Sez. 1, n. 28292 del 09/05/2017, Di Sero, Rv. 270272), Appare dunque incensurabile la valutazione in punto di fatto dei giudici di appello, che hanno escluso, anche in considerazione dell'arco temporale consistente, la possibilità di collegare le condotte per cui si procede a una spirale di sofferenza sedimentata nel tempo, riconducendo l'intera vicenda ai un puro e semplice episodio di rappresaglia. 4. Entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. In considerazione della suddetta declaratoria, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che entrambi hanno proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), vanno ambedue altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni degli avv.ti GIOVANNA MAGGI e LUCA BERRA, per il ricorrente EN, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 20 maggio 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Novara, nei confronti di AZ EL EN e AH HE DABO RE, per i reati di cui agli artt. 110-628 e 56-110-629 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24490 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/04/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione AZ EL EN, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge (in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen. e 530 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, per il travisamento e l'errata valutazione delle prove derivanti dalle intercettazioni di conversazioni intercorse tra i due imputati. In particolare, si duole la difesa che la Corte di merito abbia ritenuto che il contenuto delle captazioni telefoniche non costituisca un limite insuperabile per la ricostruzione dei fatti, così evitando di valorizzare elementi processuali che smentiscono in più punti la narrazione della persona offesa ED BE NA LO (la disponibilità di guanti, chiavi, coltello;
l'immobilizzazione della vittima;
l'abbassamento delle tapparelle;
l'impossessamento del denaro;
condotte violente poste in essere da EL EN). Dalle conversazioni intercettate, fisiologicamente attendibili, emergerebbe dunque la totale inattendibilità di NA GA, che avrebbe dunque enfatizzato alcune circostanze, inventandone altre cli sana pianta, per essere presa maggiormente in considerazione dagli operanti. 2.2. Con il secondo motivo, si censura - sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen.) e di norme processuali (in ordine alla ritenuta affermazione di responsabilità), nonché del vizio di motivazione - la valutazione di sussistenza dei delitti contestati, a fronte di emergenze istruttorie inidonee a provare l'impossessamento, le condotte violente addebitabili a EN, il profitto e l'effettivo momento consumativo della rapina, nonché, in assenza di violenza e tenuto conto della convinzione dell'imputato di un pregresso rapporto di debito della persona offesa nei confronti di DABO, anche la tentata estorsione. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione di legge (in relazione agli artt. 42, 628 e 629 cod. pen. e 530 cod. proc. pen,) e il vizio di mol:ivazione, in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo sia della rapina, sia dell'estorsione, nell'assoluta inconsapevolezza di contribuire a tali reati, con possibilità, al più di derubricazione in concorso, rispettivamente, in violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 3. Ricorre per cassazione anche AH HE DABO RE, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge (in relazione all'art. 628 cod. pen.) e di norme processuali (in ordine alla omissione di motivazione), nonché vizio di motivazione, per non essere stata data risposta al motivo di gravame che criticava la mancata considerazione in cui erano stati tenuti gli esiti 2 delle intercettazioni telefoniche, tali da inficiare la credibilità della versione della persona offesa. 3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione di legge (in relazione all'art. 628 cod. pen.) e il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del dolo di rapina, contraddittoriamente ritenuto dai giudici di merito in presenza di una diatriba per motivi esclusivamente personali. 3.3. Il terzo motivo evidenzia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.4. Il quarto motivo si duole, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, del mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, avuto riguardo alla natura passionale del movente. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quani:o disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1.1. Può osservarsi, infatti, in via preliminare, come entrambi i ricorrenti invochino in concreto, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte. Rispetto ad ognuno dei punti oggetto di censura, la Corte subalpina, come specificato di seguito nel dettaglio, ha offerto una motivazione congrua, non illogica o contraddittoria, coerente con le risultanze processuali e dunque incensurabile in questa sede di legittimità. 2. Posizione di AZ EL EN. 2.1. I giudici di appello hanno proceduto, doverosamente e con esiti impermeabili allo scrutinio di questa Corte in quanto congruamente argomentati, ad apprezzare i diversi elementi istruttori, singolarmente e complessivamente. La valutazione conclusiva è stata di piena attendibilità della narrazione della persona offesa, riscontrata da molteplici risultanze (ivi compresi alcuni passaggi delle 3 conversazioni captate, oltre a quanto sequestrato dagli operanl:i e alle dichiarazioni di Piciaccia), chiarendo le plausibili ragioni delle divergenze, a volte solo apparenti, tra le dichiarazioni di NA GA e alcune frasi pronunciate dagli imputati nel rievocare l'aggressione. In primo luogo, la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ciò che non si riscontra nella decisione impugnata). La Corte di merito ha congruamente argomentato in merito alla mancanza di seri dubbi sulla versione offerta dalle NA GA, chiarendo che marginali discrasie tra dichiarazioni rese in giorni diversi e a diversi operanti (in particolare, per quanto attiene alla sottrazione di denaro dalla borsetta) non incidessero sulla linearità complessva della narrazione e fossero comunque giustificabili con un malinteso tra la donna e gli agenti intervenuti sul posto. Peraltro, all'attività valutativa del giudicante non si sottrae certo il concreto tenore dei dialoghi intercettati (cfr., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 secondo cui costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle c:onversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimil:à se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite). I giudici di merito hanno ben illustrato come l'imputata, parlando al telefono con il proprio amante, avesse la chiara intenzione di caricare di significati sentimentali la violenza perpetrata nei confronti della rivale, sorvolando sulle connotazioni strettamente predatorie dell'aggressione. Una simile conclusione risulta tutt'altro che illogica o contraddittoria;
ne discende, quindi, che la conversazione intercettata presenta ampie sfumature confess.;orie e riscontra in maniera significativa le dichiarazioni della persona offesa. 2.2. Analogamente, la Corte subalpina, in maniera congrua, ha ben illustrato - muovendo dalle accuse della persona offesa, coerenti, articolate e riscontrate (ma anche, come detto, dalle intercettazioni) - come EL EN dovesse rispondere di rapina e di tentata estorsione, avendo fatto ingresso fraudolentemente in casa di NA GA, avendo contribuito a immobilizzarla e a minacciarla (pur senza percuoterla violentemente come la complice, ciò di cui si dorrà più tardi telefonicamente), emergendo la sua piena consapevolezza del fine di profitto patrimoniale (dividendosi con DABO il denaro sottratto), avuto altresì riguardo alla partecipazione anche alla successiva richiesta 4 estorsiva (anche perché il denaro richiesto alla persona offesa era destinato a lui, che non vantava crediti di sorta, e non alla complice). Risultano dunque adeguatamente argomentate le valutazioni di sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della rapina e dell'estorsione tentata in concorso. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono dunque manifestamente infondati. 3. Posizione di AH HE DABO RE. 3.1. Quanto alla doglianza relativa alla valutazione delle intercettazioni telefoniche, può rinviarsi a quanto esposto sub 2.1. 3.2. Il dolo di rapina, a fronte della sottrazione di una somma di denaro, ripartita con il còrreo, sussiste, ad avviso della Corte territoriale. La conclusione è corretta, non potendosi - se non al prezzo di confondere il dolo specifico con le ragioni personali originariamente sottese all'iniziativa criminale - dubitare della finalità anche economica della sottrazione e del successivo irnpossessamento di una somma in contanti. 3.3. L'imputata non è stata ritenuta meritevole delle circ:ostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla gravità della condotta (l'aggressione era stata pianificata da un anno e si era poi concretizzata in termini particolarmente violenti, la persona offesa era stata minacciata anche il giorno stesso dell'esecuzione della misura cautelare). La sussistenza di circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con argomentazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione. La motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). 3.4. Come accennato, la Corte ha ricostruito la lunghissima pianificazione dei delitti (ideazione del piano, raccolta di informazioni sulla persona offesa e sulla sua condizione di irregolarità sul territorio nazionale, individuazione del necessario complice di sesso maschile, disponibilità di forbici e scotch), risalente a un anno prima della loro materiale esecuzione, come ammesso da DABO in una conversazione registrata dagli inquirenti. Su questa base, ha ritenuto di escludere che i fatti siano stati commessi nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui. 5 Non appare configurabile la suddetta circostanza, neppure nella forma cosiddetta "per accumulo", come suggerito dalla difesa, in difetto di solidi indicatori sintomatici di condizioni di alterazione emotiva idonee a giustificare un perdurante rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità e viceversa in presenza di una manifesta inadeguatezza tra il torto e la condotta (cfr. sul punto, Sez. 1, n. 28292 del 09/05/2017, Di Sero, Rv. 270272), Appare dunque incensurabile la valutazione in punto di fatto dei giudici di appello, che hanno escluso, anche in considerazione dell'arco temporale consistente, la possibilità di collegare le condotte per cui si procede a una spirale di sofferenza sedimentata nel tempo, riconducendo l'intera vicenda ai un puro e semplice episodio di rappresaglia. 4. Entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. In considerazione della suddetta declaratoria, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che entrambi hanno proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), vanno ambedue altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/04/2023