Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2001, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
01 2 86 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM EL P OLO DYCASSAZIONE LA CO Oggetto Долно Нгиналнов SEZIONE TERZA CIVILE rifles , couse queu hell el downs Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: biologica R.G.N. 11744/98 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.2696 Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere LO PIANO Consigliere Rep. 428 Dott. Michele Ud. 27/06/00 Rel. ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: diritti L.2000. per "31 GEN 2001 NUOVA AA ASSIC SPA (già AA ASS AUTO E RISCHI DIVERSI IL CANCELLIERE SPA) quale Impresa designata per la gestione in Lombardia del Fondo di Garanzia per le Vittime della LIRE 3000 CANCELLERIA Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CG408153 AN, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ZE SS, ZE AGNESE, elettivamente presso lo studio 2000 domiciliate in ROMA VIA BORSIERI 3, 1280 dell'avvocato GIUSEPPE CORAPI, che le difende anche 1 all'avvocato ANNA CHIERUZZI, giusta disgiuntamente delega in atti%;B controricorrenti nonchè
contro
BU GI;
- intimato -
avversO la sentenza n. 1521/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 12/02/97 e depositata il 13/05/97 (R.G. 3578/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato ZI AN;
udito l'Avvocato Anna CHIERUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del Ricorso ZE GN e rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10 marzo 1988 le signore Straz- zeri TA ed GN, nella veste di parti danneg- giate, convenivano dinanzi al Tribunale di Milano, il signor GI GA nella veste di conducente pro- prietario non assicurato di un'auto SIMCA 1000, ed il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada. Le at- 2 trici chiedevano il risarcimento, in solido, dei danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'incidente avvenuto in Milano il 14 novembre 1987 mentre attraversava la strada. Si costituiva la società AA quale impresa desi- il GA, gnata e spiegava azione di regresso verso : che restava contumace. Con sentenza del 19 luglio 1993 il Tribunale di Milano così decideva:
1. dichiara il concorso di colpa delle pedoni nella misura del 10% e del GA (conducente dell'auto) nella misura del 90%;
2. Condanna il solido il GA e la AA, questa ul- tima nei limiti del massimale vigente al tempo del sinistro, a corrispondere: .L.33.307.500 a TR TA, con gli inte- ressi legali dal sinistro al saldo, ed a corrispondere gli interessi legali sulla somma di lire 4.380.000 dal sinistro all'aprile 1991; .L.143.282.450 a TR GN, con gli inte- ressi legali dal sinistro al saldo, e con gli interes- si legali dalla data del sinistro a quello di ciascun versamento delle rispettive somme di lire 26.200.000 e 10.950.000; 3. condanna il GA a rifondere in regresso M 3 la AA per tutto quanto pagato e da pagare per sorte e spese in dipendenza della sentenza, con gli interessi legali.
4. Pone le spese di lite e di CTU a carico dei convenuti (v. amplius in dispositivo). La decisione era impugnata: a. con appello principale dalla AA, sia per l'an che per il quantum;
b. con appello incidentale dalle TR, ap- pello non notificato al GA, che restava contumace in relazione all'appello della AA. Con sentenza del 13 maggio 1997 la Corte di appel- lo di Milano, in parziale riforma della sentenza: a. riduceva il danno biologico di TR As- sunta (v. amplius in sentenza); b. aumentava il danno biologico della TR GN, a 175 milioni, e poneva tale aumento a carico della AA contro cui era stata diretta la domanda in appello;
C. confermava nel resto l'impugnata sentenza e le spese di primo grado;
poneva di 3/4 delle spese di appello a carico della AA nei confronti delle danneg- giate. Contro la decisione ricorre la Nuova AA, deducen- do quattro motivi di censura;
resistono le TR M con controricorso, deducendo in rito la cessazione della materia del contendere tra la AA e TR GN. Le parti TR hanno prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione, sol- levata dalla difesa delle resistenti TR, rela- tivamente all'inammissibilità del ricorso nei confron- ti di TR GN, e ciò sulla base di un "atto di transazione" sottoscritto dalla medesima, e dal suo legale, e prodotto per la prima volta in questa sede. Sull'ammissibilità della produzione, che riguarda latu sensu l'ammissibilità del ricorso (cfr. art. 372 c.p.c.) è consolidato l'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 25 ottobre 1990 n. 10361; 17 maggio 1997 n. 4419; 2 febbraio 1982 n. 631 tra le tante). La Corte deve pertanto prendere cognizione dell'atto del 25 luglio 1977, che è una quietanza, ri- lasciata dalla TR GN, per l'importo di ol- tre 40 milioni, utilizzando un modulo predisposto dal- la AA. La natura transattiva de documento, che reca l'intestazione "atto di transazione" contraddetta dal suo contenuto, là dove è precisato, nel contesto, che l'Assicuratrice corrisponde le somme in relazione 5 al titolo esecutivo costituito dalla sentenza di ap- pello. Manca inoltre la sottoscrizione da parte dell'assicurazione e dunque il documento assume la na- tura di una mera quietanza rilasciata dalla danneggia- ta in favore dell'assicuratore. Il ricorso della AA è dunque ammissibile anche se infondato, per le ragioni che seguono. Nel primo motivo del ricorso si deduce l'error iu- ris (per la violazione degli articoli 2043 e 2054c.c.) ed il vizio della motivazione sul punto dell'accertamento del concorSO di colpa dei pedoni nella ridotta misura del 10%. Si insiste nell'indicare le circostanze di fatto (la distanza delle strisce pe- donali e l'ora notturna) per dimostrare la minor re- sponsabilità causale del conducente dell'auto. La censura è inammissibile, in quanto è sostan- zialmente in fatto, e propone una mera diversa inter- pretazione dei fatti;
è inoltre infondata in quanto i giudici del merito (cfr. ff. 13 motivaz.) hanno anali- ticamente motivato il proprio convincimento logico sull'avvistabilità delle pedoni, che avevano quasi completato l'attraversamento della strada e sulla ri- levante imprudenza e negligenza del guidatore dell'auto. Nel secondo motivo del ricorso si deduce l'error л 6 iuris (per la violazione degli artt. 2054 e 2056cc) in ordine al punto della liquidazione del danno patrimo- niale liquidato a TR TA per l'anticipato ritiro dal lavoro. In senso contrario si Osserva come non sia stato impugnato il punto della decisione (ff. 16 e 17 della motivaz.) in cui la Corte di appello accerta il nesso di causalità tra la perdita patrimoniale (del pensio- namento anticipato) e la necessità di assistenza alla sorella più gravemente danneggiata;
in relazione alle circostanze in concreto dedotte. E' appena il caso di ribadire che "il lucro ces- sante è valutato dal giudice con equo apprezzamento circostanze del caso" (cfr. art. 2056 secondodelle comma CC e V. Cass. 22 febbraio 1991 n. 1908 e 3 set- tembre 1994 n. 7647). Poiché nel caso di specie i giudici del merito hanno accertato l'an debeatur, secondo una causalità giuridica (le ragioni di solidarietà familiare in re- lazione alle precarie condizioni di salute del con- giunto ed ai costi di una assistenza specialistica a pagamento), la valutazione del quantum è avvenuta se- condo la equità circostanziata da cui al secondo comma dell'art. 2056, e tale valutazione, in fatto, è insin- dacabile in questa sede in quanto congruamente motiva- 7 1 ta. Con il terzo motivo si deduce l'error iuris (per la violazione degli artt. 2056 e 2059) ed il vizio della motivazione per i danni, biologico e morale, li- quidati a TR GN;
si aggiunge che i maggiori sono stati estesi al danni liquidati in appello NON danneggiante GA. In senso contrario si osserva: che il danno biologico è stato liquidato a. equitativamente "a punto", secondo le tabelle ritenute più appropriate per la natura e gravità del danno. Ta- le valutazione è insindacabile in questa sede, in quanto diretta all'integrale risarcimento. (Cfr. Cass. 17 marzo 1999 n. 2425, Cass. 24 gennaio 2000 n. 748 tra le più recenti). b. che è inammissibile la deduzione generica dell'eccessiva liquidazione del danno morale;
C. che è infondata la doglianza circa la manca- ta estensione del danno liquidato in appello, nei con- fronti del conducente danneggiante, atteso che (v. ff. 20 della motivaz.) i giudici di appello hanno rilevato come le danneggiate non abbiano notificato al GA l'appello incidentale sulla estensione del quantum, così delimitando la domanda. d. Con il quarto motivo si deduce la violazione 8 л dell'art. 21 della legge 1969 n.990 sul punto della condanna oltre i limiti del massimale. La tesi è che dai conteggi fatti (ma che non ven- gono riprodotti) risulterebbe superato il massimale dei 200 milioni a persona per la GN e che interes- si e rivalutazione debbono essere esclusi dal calcolo. Il motivo è inammissibile per genericità e per non essere stato proposto nell'appello principale della AA, che non impugna i criteri di calcolo degli inte- ressi e della rivalutazione (che la Corte di appello ripete dal Tribunale). Non senza rilevare che questa Corte ha ribadito la natura risarcitoria del danno cui concorre solidalmente il Fondo di Garanzia, sicchè fermi i limiti del massimale garantito, è dovuto il maggior danno (per il ritardato pagamento) e l'attualizzazione del danno capitale, e gli interessi legali, una volta compiuta la liquidazione. (Cfr. Cass. 27 giugno 1990 n. 6532; 14 maggio 1997 n. 4230; Cass. 5 luglio 1999 n. 6933). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ri- corrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione in favore delle resistenti TR As- sunta ed GN, nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Nuova 9 AA assicurazioni spa alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, in favore delle resistenti TR TA ed GN, che li- quida in lire 311'000 311'000 per spese ed in lire diecimilioni per onorari. Roma 27 giugno 2000. for Beth The Jovan Francia IL PRESIDENTE. IL CONSIGLIERE EST. Depositata in Cancellería IL CANCELLIERE C1 30 GEN 2001 Concetta Ammendola Oggi, IL CANCELLIERACT Concetta Ammendoia 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE 10 MAG. 2001 21891. treceniouleu (ire p. If Dingente rege (Dott.ssa Mana PPO Responsabile Servizio Att an (Dr M. RACCIEURI) 10