Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2002, n. 5979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5979 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 05979702 LA CORTE SUPR Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 15159/99 Dott. Ettore MERCURIO Cron.17491 Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep Dott. Francesco Antonio MAIORANO . Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 18/01/02 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NT ER, IN OR, UP EN, RF IC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BONNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI CALDERA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 268 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
CA IT;
intimato avverso la sentenza n. 696/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 28/04/99 - R.G. N. 140/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato CEVOLOTTO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 15159/99 ud. 18 gennaio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 20.1.98 il Pretore di Verona, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da NT SE, ZZ GI, LU EN e OR RI, depositato il 2552 19.3.1997, col quale avevano richiesto la condanna dell'INPS al pagamento di quote aggiuntive di pensione maturate dalla data di originaria decorrenza fino all'1.1.1988, in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 21 legge 11.3.1988 n. 67, siccome interpretato dalla sentenza n. 72 del 20/2/1990 della Corte Costituzionale. Avverso tale sentenza proponevano appello avanti al Tribunale di Verona gli originari ricorrenti NT, ZZ, LU e OR chiedendone l'integrale riforma, assumendo che il Pretore aveva nell'applicazione della sentenza n. 72 del 1990 dellaerrato Corte Costituzionale. L'INPS resisteva al gravame. Con sentenza del 26 gennaio 28 aprile 1999 il tribunale di Verona rigettava l'appello compensando tra le parti le spese del grado. Avverso tale pronuncia i ricorrenti ricorrono per cassazione con un unico motivo di impugnazione. Resiste l'INPS con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti censurano la sentenza del Tribunale di Verona per erronea applicazione dell'art. 21 1. 11 marzo 1988, n. 67, che, come interpretato dalla cit. pronuncia della Corte costituzionale, garantirebbe la riliquidazione della pensione a coloro che avevano sofferto la limitazione del tetto pensionabile.
2. Il ricorso non è fondato. alla giurisprudenza diLa pronuncia impugnata si è attenuta questa Corte (ex plurimis Cass. 1 marzo 2001 n.2968) che qui ancora una volta si ribadisce. Deve quindi considerarsi che in relazione alla rilevanza ai fini pensionistici nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti anche della retribuzione pensionabile eccedente il massimale annuo di legge, prevista con decorrenza dal 1° gennaio 1988 dall'art. sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si è 21, affermato che la nuova disciplina (integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma secondo bis, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in legge 20 maggio 1988, n. 160) deve effettivamente intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio con la1988 (cosi' come precisato dalla Corte costituzionale sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990). Ma si è 4 altresì puntualizzato che per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicche' anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione. Neanche puo' procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i perequazione automatica delle pensioni, conparametri di riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori in conformita' agli orientamenti in materiamonetari, mentre - della cit. sentenza della Corte costituzionale va escluso che la graduazione, in relazione ad elementi temporali delle fattispecie, dell'incidenza di nuovi benefici previdenziali possa implicare la violazione del principio costituzionale di eguaglianza (conf. Cass., sez. lav., 11 ottobre 1997, n. 9929, che ha anche ulteriormente precisato che, così interpretato l'art. 21, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di tale disposizione, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui non prevede la delle pensioni maturate prima del 1° gennaioriliquidazione 1988). Non avendo i ricorrenti prospettato nuove e diverse argomentazioni rispetto a quelle già esaminate dalla cit. 5 giurisprudenza, il ricorso deve pertanto essere respinto. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.
1. n. 384 del 1992, convertito con 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n.134 del - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto 1994) prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente (Ettore Mercu (filovanni Amofoso) woesti Guine custo I D , S D O S I 3 L zau IL CANCELLIERE A . L 3 T T # O , R Depositato in Cancelleria B A . A I S ' E N L D oggi,24 APR. 2002 P L S 3 E A I T 7 D - N S I 8 O G S - P IL CANCELLIERE O 1 N 1 M E A I S D Affranco I E A E A D G , O E G O E R T T T L T N S I I E R S G A I E E L D R L E O D 6