Sentenza 6 giugno 2006
Massime • 1
Nell'ambito della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, relativa alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, impedisce la pronuncia di annullamento con rinvio e impone l'annullamento senza rinvio con contestuale declaratoria di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente, affinché valuti l'eventualità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2006, n. 33580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33580 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 06/06/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 00867
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 021138/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NO, N. IL 14/05/1951;
avverso SENTENZA del 01/10/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per annullamento senza rinvio;
Udito il difensore Avv. CORRIAS LUCENTE Giovanna che si è associata alle conclusioni del P.G..
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale di Roma RA RU, IN MB e VE ST venivano assolti dal reato di cui agli artt. 113, 590 e 583 c.p., a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 1. Proponeva appello il Procuratore generale e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza emessa il 1 ottobre 2002 a norma dell'art. 129 c.p.p., in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati predetti in ordine al reato loro ascritto per intervenuta prescrizione. Detta sentenza, emessa in Camera di consiglio, non veniva notificata alle parti, per cui la Corte d'Appello di Roma, in sede di incidente di esecuzione, con provvedimento depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2003, sospendeva l'esecuzione della sentenza disponendo che la sentenza stessa fosse notificata alle parti.
Il VE, che aveva già proposto ricorso per Cassazione con atto depositato il 14 aprile 2003, presentava altro atto di ricorso il 16 gennaio 2004 in conseguenza della notifica dell'estratto della sentenza d'appello.
Con il ricorso il VE ha dedotto "in primis" violazione di legge sul rilievo della eccepita nullità della sentenza di prescrizione perché emessa con rito camerale in assenza di contraddittorio non avendo la Corte territoriale ordinato la citazione degli imputati non appellanti per il giudizio di secondo grado;
il VE ha denunciato altresì vizio motivazionale in ordine alla ritenuta insussistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito, non rinvenendosi nella sentenza "alcuna traccia di reale motivazione idonea a giustificare la riforma in pejus della sentenza assolutoria" (per come si legge testualmente nell'atto di ricorso depositato il 16 gennaio 2004). Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze. Ed invero il procedimento adottato dalla Corte d'Appello di Roma, per la dichiarazione di prescrizione, è affetto da un radicale vizio, in quanto l'"iter" disciplinato dall'art. 469 c.p.p. per la pronuncia di una sentenza predibattimentale non è
percorribile nel giudizio di secondo grado, come già ripetutamente affermato da questa Corte nel solco di un indirizzo interpretativo assolutamente prevalente (Sez. 3, 29/5/2001, RV. 219595, Pennacchioli;
Sez. 2, 2 ottobre 2001, RV. 220271, Aiello;
Sez. 1, 27 gennaio 2003, RV. 223448, Vitale;
Sez. 6, 13 novembre 2003, RV. 227944, Agresta;
Sez. 3, 14 novembre 2003, RV. 227638, Spinella;
contra, isolata, Sez. 1, 20 novembre 2003, RV. 226835, Poli). Tale prevalente orientamento è stato ulteriormente ribadito anche in decisioni più recenti;
si veda in proposito Sez. 2, n. 41498/04, imp. Morgante, RV. 230576, con la quale è stato enunciato il seguente principio: "nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 c.p.p. (proscioglimento prima del dibattimento) per una molteplicità di considerazioni di ordine sistematico e letterale correlate all'interpretazione dell'art. 598 c.p.p.: a) l'art. 601 c.p.p. introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado;
b) l'art. 599 c.p.p., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può
procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento atteso che nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale".
La rilevata violazione di legge avrebbe imposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice d'appello per il giudizio. Tuttavia, l'intervenuta modifica dell'art. 593 c.p.p., comma 2, per effetto della L. n. 46 del 2006, art. 1 per la quale è precluso (di regola) al Pubblico Ministero l'appello contro le pronunce di proscioglimento, impone una diversa soluzione rispetto a quella dell'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. L'art. 10, comma 1, della legge citata stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge e ciò comporta l'operatività della nuova disciplina dell'appello del pubblico ministero anche ai processi in corso. La regola transitoria, che vuole applicabili ai procedimenti in corso le nuove disposizioni, si applica dunque agli appelli già proposti secondo le norme previgenti e non ancora decisi e, in tal caso, come stabilisce la legge stessa, art. 10, comma 2, il giudice d'appello dovrà dichiarare inammissibile l'appello salva l'eccezione prevista dallo stesso art. 593 c.p.p., comma 2. Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di riforma di quella assolutoria appellata, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, e sia pendente o proposto poi ricorso per Cassazione, i limiti di operatività della regola transitoria sono precisati dal citato art. 10, comma 4, secondo cui l'appello, ove la sentenza impugnata sia annullata per un nuovo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile dal giudice di rinvio. Non v'è dubbio alcuno che nel giudizio di legittimità la novella non possa essere applicata quando la Corte rigetta il ricorso oppure lo dichiara inammissibile, perché, in assenza di una norma transitoria in tal senso, è impedito, ai sensi dell'art. 11 disp. gen., annullare una sentenza d'appello pronunciata in applicazione delle norme all'epoca vigenti.
Spetta alla Corte di Cassazione applicare, ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, commi 1 e 4, le nuove disposizioni preclusive dell'appello del P.M., allorquando (come nella concreta fattispecie) annulla la sentenza d'appello che abbia riformato la precedente assoluzione: ed invero, l'inammissibilità dell'appello del P.M., alla luce della nuova legge e della disciplina transitoria, impedisce alla Corte di Cassazione di pronunciare l'annullamento con rinvio e le impone di annullare la sentenza di riforma, di quella assolutoria di primo grado, senza rinvio, con contestuale declaratoria di inammissibilità del proposto appello. La Corte di Cassazione deve altresì disporre, con la pronuncia stessa, la notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente per le proprie valutazioni circa l'opportunità di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata a norma della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4, dichiara inammissibile l'appello proposto dal P.M.
avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 15/10/2001. Manda alla cancelleria per la notifica a norma dell'art. 10, comma 3, al Procuratore della Repubblica di Roma.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2006