Sentenza 28 marzo 2008
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in sede di applicazione dell'indulto, abbia disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le sue valutazioni ed eventuali richieste (In motivazione, la S.C. ha precisato che la richiesta di parere al pubblico ministero, benché "praeter legem", non può essere considerata "contra legem").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2008, n. 15604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15604 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 28/03/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 936
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 27192/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI;
nei confronti di:
1) UC IA, N. IL 10/07/1970;
avverso ORDINANZA del 23/05/2007 GIP TRIBUNALE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. FRATICELLI Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
RILEVA IN FATTO
1. - Con provvedimento del 23 maggio 2007, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice della esecuzione, a seguito di segnalazione dell'Ufficio recupero crediti per l'applicazione del condono in relazione alla complessiva pena pecuniaria di Euro 6.511,14 inflitta a TO AN, ravvisata la necessità di procedere al cumulo delle pene condonabili, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero "per le sue valutazioni ed eventuali richieste".
2. - Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica denunziando l'abnormità del provvedimento.
Il ricorrente deduce: non concorrono pene detentive da eseguire e/o condonare;
la competenza per l'esecuzione delle pene pecuniarie spetta esclusivamente all'Ufficio recupero crediti;
alla applicazione del condono il giudice della esecuzione deve provvedere de plano";
l'impugnato provvedimento comporta l'indebita regressione del procedimento "alla fase della richiesta".
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 30 gennaio 2008, sostiene che non era necessario l'intervento del Pubblico Ministero in ordine alla applicazione del condono e che il provvedimento adottato ha determinato "una indebita regressione del procedimento, la qual cosa è sintomo di abnormità del provvedimento stesso".
4. - Il ricorso è manifestamente infondato.
Nella sollecitazione rivolta al requirente di esprimere parere ovvero "eventuali richieste", non è ravvisabile alcuna regressione di fase del procedimento: il procedimento de plano di applicazione dell'indulto non presenta alcuna scansione di fase e la iniziativa della richiesta di parere si connota, all'evidenza, di carattere prodromico rispetto al provvedimento che il giudice della esecuzione si accinge ad adottare.
Peraltro, la richiesta di parere del Pubblico Ministero, benché, nel caso in esame, formulata praeter legem dal giudice della esecuzione, non può certamente considerarsi contra legem, alla luce delle generali attribuzioni dell'ufficio requirente, ai sensi della prima parte dell'articolo 73, comma 1, dell'Ordinamento giudiziario e dell'implicito dovere di collaborazione tra tutti i pubblici uffici, pur al di là delle specifiche attribuzioni, restando ovviamente rimessa al prudente apprezzamento del Pubblico Ministero, richiesto del parere (non prescritto dalla legge), la valutazione della opportunità di corrispondere alla sollecitazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2008