Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12651
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Sentenza 28 agosto 2003

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In tema di licenziamento disciplinare (e di altre sanzioni disciplinari), il giudizio sulla proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento (o altra sanzione)è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C.ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente di compagnia assicuratrice con mansioni di ispettore centrale organizzativo,incaricato di controllare i conti degli agenti assicurativi,che aveva alterato gli scontrini relativi ai pasti al fine di ottenere rimborsi maggiori di quelli dovuti in relazione a trasferte effettuate, considerando tale comportamento idoneo a ledere il vincolo fiduciario, tanto più in considerazione della peculiare natura delle mansioni affidategli, senza che assumesse alcun rilievo la tenuità del danno arrecato alla società datrice di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12651
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12651
    Data del deposito : 28 agosto 2003

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