Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
In tema di licenziamento disciplinare (e di altre sanzioni disciplinari), il giudizio sulla proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento (o altra sanzione)è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C.ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente di compagnia assicuratrice con mansioni di ispettore centrale organizzativo,incaricato di controllare i conti degli agenti assicurativi,che aveva alterato gli scontrini relativi ai pasti al fine di ottenere rimborsi maggiori di quelli dovuti in relazione a trasferte effettuate, considerando tale comportamento idoneo a ledere il vincolo fiduciario, tanto più in considerazione della peculiare natura delle mansioni affidategli, senza che assumesse alcun rilievo la tenuità del danno arrecato alla società datrice di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12651 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 2 65 1 /0 3 RE BELIC 12 IN NOME DL POPOLO ITALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE ✓ 2 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 2045/02 Dott. Grazia Consigliere Cron. 26533 CATALDI ww. w Dott. Maura LA TERZA Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud.20/03/03 Dott. Giovanni GIACALONE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: AT OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ZARDO, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE MISCIONE, FLAVIANO DE TINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SPA, in persona del legale LLOYD DR rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FERRI, che lo rappresenta e 2003 difende unitamente all'avvocato GIANNI SADAR, giusta 1722 (delega in atti procura notarile noter's Umbert -cavalli all'11-2-02 "rep. No 48771 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 531/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 18/01/01- R.G.N. 77/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato MISCIONE;
udito l'Avvocato FERRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per rigetto del ricorso. 烹 -2- Svolgimento del processo. Con sentenza del 18 gennaio 2001, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del 3 agosto 1999, con la quale il Tribunale della stessa città aveva accertato la legittimità del provvedimento disciplinare, di sospensione di quattro giorni dal ser- vizio e dal trattamento economico, inflitto ad Agosti- no TZ dalla S.p.A. Lloyd Adriatico, rigettava la domanda riconvenzionale dell'TZ, dichiarando che il suo licenziamento, da parte di detta società, aveva natura di recesso per giustificato motivo sog- gettivo e condannava la società a corrispondere l'indennità di mancato preavviso. Quanto alla so- spensione di quattro giorni, osservano i giudici di appello che l'TZ aveva allegato alla richiesta di rimborso di sei trasferte, svolte tra febbraio e marzo 1997, degli scontrini Autogrill e Ristof da cui risulta- va l'acquisto di svariati generi alimentari di uso fa- miliare, inidonei per dei pasti veloci sostitutivi di quelli in ristorante, così violando sia le disposizioni aziendali, sia il generale dovere di diligenza e di cor- rettezza. Circa la congruità della sanzione, la norma consente di applicare fino a 10 giorni di sospensio- ne, mentre il datore si è limitato ad irrogarne quat- tro. Quanto al licenziamento, è pacifico che l'TZfive 1 allegò a due richieste di rimborso per trasferte undi- ci scontrini autostradali, illeggibili nei dati variabili 5 (data, ora, stazione, importo), sui quali egli aveva Iscritto a mano i dati corrispondenti alle trasferte ef- fettuate, dati questi ultimi risultati discordanti con quelli risultanti dagli scontrini a seguito di controlli effettuati presso la società emittente. Secondo il Tribunale, dalla lettera di giustificazioni, alcuni brani della quale sono riportati nella motivazione della sentenza impugnata, emerge che l'TZ ha con- fessato di avere allegato scontrini illeggibili, di averli presi a caso tra altri illeggibili e di aver confidato nel buon cuore degli impiegati addetti al controllo. Avendo egli preso degli scontrini illeggibili tra altri pure illeggibili, ben sapeva che quelli presentati al datore di lavoro per rimborso non potevano essere quelli effettivamente ricevuti in occasione delle tra- sferte i cui dati egli indicava di suo pugno sugli scontrini stessi. Insostenibile era la tesi della colpa o distrazione perché detto comportamento è atto vo- lontario (lo dice, secondo il Tribunale, lo stesso A- tzori laddove osserva nella predetta lettera che, per lui, essendo illeggibili tutti gli scontrini in suo pos- sesso, allegare questi o quelli era indifferente;
la colpa, semmai, (non è contestato il dolo) è nel com- 2 portamento precedente, e cioè nell'aver lasciato che gli scontrini si alterassero lasciandoli troppo al sole o vicino a intense fonti di calore (come ritiene il C.T.U.). Quanto alla proporzionalità, la condotta era tale, anche in considerazione del posto di rilievo oc- cupato dall'TZ, quale Ispettore Centrale Organiz- zativo, incaricato di controllare la correttezza dei conti degli agenti, da incrinare in maniera irrepara- bile la fiducia caratterizzante il rapporto di lavoro, a nulla rilevando il minimo danno procurato o che po- teva procurare al datore di lavoro. L'elemento psi- cologico è quello di un dolo intenso e ripetuto quanto al fatto contestato. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'TZ, con tre motivi;
resiste la società con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia insuffi- cienza e contraddittorietà della motivazione, perché la legittimità del licenziamento sarebbe stata giusti- ficata con argomentazioni non corrispondenti ai fatti accertati in giudizio. In particolare, mai nella sua lettera l'TZ avrebbe ammesso di essere stato consapevole della non corrispondenza dei dati e di averlo fatto allo scopo di ottenere rimborsi non 3 spettantigli;
mai sarebbe stato contestato al lavora- tore l'elemento psicologico e nessuna delle condotte poteva essergli imputata a titolo di dolo. La motiva- zione è contraddittoria perché ritiene prima sussiste- re il dolo e poi solo la colpa. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2106 c.c., rite- nendo non rispettata la proporzione fra violazione contestata e sanzione inflitta, tenuto conto dell'esiguità del danno patrimoniale arrecato (lire 42.600) tale da non poter arrecare alcun danno all'attività dell'impresa, dell'elemento psicologico e dell'inidoneità del fatto riprovevole ad incrinare il rapporto fiduciario, non avendo recato pregiudizio all'attività lavorativa. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 2106 c.c. ed insuffi- cienza ed illogicità della motivazione, essendo stato violato ilil principio di proporzionalità anche nell'irrogazione della sanzione disciplinare della so- spensione di quattro giorni, non essendovi stato danno economico, essendo rimasto l'TZ entro il tetto della cifra stabilita per la consumazione die pa- sti, essendovi assoluta mancanza di precedenti di- sciplinari ed essendo stata riconosciuta anche dal Jal 4 datore di lavoro la buona fede soggettiva del lavo- ratore, con conseguente illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza. Stante la loro stretta connessione, le censure vanno trattate congiuntamente, Esse sono infondate. La valutazione della gravità dei fatti addebitati al lavoratore ai fini di un licenziamento disciplinare così come ai fini dell'altra sanzione disciplinare in- flitta costituisce un apprezzamento di fatto, come - tale riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione j congrue ed immune da vizi (Cass. 9 novembre 2000 n. 14552). Inoltre, per stabilire la giusta causa di licenzia- mento occorre accertare in concreto se - in relazio- ne alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il pre- statore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto com- portava la specifica mancanza commessa dal di- - pendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata. soggettiva, specie con riferimento alle particolari cir- costanze e condizioni in cui è posta in essere, ai 5 suoi modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e su- biettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esi- gere la sanzione non minore di quella massima, de- finitivamente espulsiva, senza che in tal caso possa rilevare l'assenza o la modesta entità di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro (Cass. 14 gennaio 2003 n. 444; Cass. 16 settembre 2002 n. 13536; Cass. 23 aprile 2002 n. 5943; Cass. 23 giu- gno 2000 n. 8568; Cass. 23 giugno 2000 n. 8553). Il giudizio sulla proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento o altra sanzione disciplinare - è 1 rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motiva- zione (Cass. 11 maggio 2002 n. 6790; Cass. 4 aprile 2000 n. 4138; Cass. 25 febbraio 2000 n. 2176). A questi principi si è attenuto il giudice del merito, che ha fornito congrua e corretta motivazione, sia in ordine agli estremi oggettivi e soggettivi delle man- canze accertate, sia in ordine alla idoneità di queste 0 a ledere il vincolo fiduciario, sia, infine, circa la pro- porzionalità della sanzione espulsiva, così come di 6 quella della sospensione per quattro giorni dal ser- vizio e dal trattamento economico, in altra occasio- ne inflitta all'TZ. Né, sempre secondo il giudice di appello, poteva assumere rilievo la tenuità del danno arrecato alla società, in quanto in tema di licenziamento per giu- sta causa è irrilevante l'assenza o la tenuità del danno patrimoniale a carico del datore di lavoro, dovendo invece verificarsi se la specifica mancan- za, valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, sia idonea a ledere in modo grave la fiducia che deve sussistere tra le parti. Nel caso di specie, la gravità dell'infrazione era tale da incrinare irrimediabilmente il vincolo fiduciario proprio in relazione alla peculiare natura delle mansioni di Ispettore centrale organiz- zativo espletate dal lavoratore ed all'elevato grado di affidamento connesso al controllo dei conti degli agenti assicurativi. Ricorreva, pertanto, secondo il Tribunale, il rap- porto di proporzionalità tra illecito e sanzione, aven- do il soggetto gravemente violato i propri doveri (art. 2104 c.c.), non rispettando le norme interne e le in- dicazioni date dai superiori, per trarne un vantaggio personale in danno dell'azienda, dando luogo a fe 7 condotta rientrante nelle previsioni del codice disci- plinare, trattandosi di notevole violazione degli ob- blighi di diligenza. Rispetto a tale puntuale, congrua e corretta moti- vazione, i motivi si limitano a denunziare, non già il mancato o deficiente esame di punti decisivi nel ra- gionamento del giudice, ma un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme di quello preteso dalla parte, richiedendo, sostanzialmente, un riesa- me ed una rivalutazione del merito della causa, inammissibile in questa sede (tra le molte, si vedano Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960; Cass. 21 ottobre 1994 n. 8653; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 50,00, oltre Euro 2.500 (duemilacinque- cento) per onorario. Il 20 marzo 2003. L'estensore. Il Presidente. 1 INCELLIERE Depositats in Carpenteria 2886020 ✓ CANCELLIERE