Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 1
La data di commissione dei reati di bancarotta fraudolenta prefallimentare coincide, in caso di liquidazione coatta amministrativa, con quella dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2009, n. 29915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29915 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/04/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 571
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 06598/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di TRANI;
nei confronti di:
1) D'LI EL, N. IL 26/04/1952;
2) IA EB, N. IL 24/03/1960;
3) DE EN EN, N. IL 19/10/1950;
4) CH MA, N. IL 24/05/1957;
5) NO IO, N. IL 19/02/1966;
avverso la SENTENZA del 23/02/2007 G.U.P. TRIBUNALE di TRANI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Aurelio Galasso che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con sentenza in data 7 febbraio 2008, emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di
Trani ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di D'UL LA, AN RI, VI DE EN, GI RI e UN AT in ordine al delitto di concorso in bancarotta fraudolenta, in relazione alla liquidazione coatta amministrativa della "Serena Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata", dichiarata in stato di insolvenza il 10 dicembre 1996.
Ha ritenuto il giudicante che la collocazione temporale delle condotte ascritte agli imputati, siccome anteriore alla data del 14 giugno 1996, avesse comportato la prescrizione del reato per avvenuta maturazione del termine decennale anteriormente al primo atto interruttivo (la richiesta di rinvio a giudizio), intervenuto il 14 giugno 2006.
Avverso tale sentenza il pubblico ministero ha interposto appello, che la Corte d'Appello di Bari ha qualificato come ricorso per Cassazione, disponendo conseguentemente la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema.
Quale unico motivo d'impugnazione il P.M. si richiama al principio giuridico secondo cui la dichiarazione dello stato d'insolvenza, equiparata alla dichiarazione di fallimento dalla L. Fall., art. 237, è un elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta: il quale, pertanto, non può ritenersi consumato se non con la pronuncia di tale provvedimento, dalla quale soltanto decorre il termine prescrizionale.
Con una separata memoria, recante motivi aggiunti, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p., nella parte in cui esclude per il pubblico ministero la possibilità di proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere.
Vi è agli atti una memoria difensiva nell'interesse dell'imputata RI GI, con cui si deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
DIRITTO
Per il suo carattere preliminare merita prioritaria trattazione la questione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M. ricorrente con la memoria datata 19 aprile 2007.
Nell'ottica dell'inferenza la L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 4, nella parte in cui - modificando l'art. 428 c.p.p. - ha escluso la possibilità di appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p., si porrebbe in contrasto con l'art. 111 Cost., comma 2 e art. 112 Cost., imponendo una irragionevole limitazione ai poteri d'impugnazione del titolare dell'azione penale.
La questione, certamente rilevante in una fattispecie nella quale l'impugnazione proposta dal pubblico ministero è stata qualificata come ricorso per Cassazione a motivo dell'inappellabilità della sentenza, è tuttavia manifestamente infondata. Infatti la sentenza di non luogo a procedere non segna in modo irrevocabile la definizione della vicenda processuale e può essere assoggettata a revoca alle condizioni indicate dall'art. 434 c.p.p.; essa è preordinata a paralizzare l'iniziativa del pubblico ministero qualora gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio: onde, in tal senso, può essere considerata decisione a effetto meramente processuale, per la quale il legislatore, nella sua discrezionalità, può ragionevolmente stabilire una disciplina difforme rispetto a quella prevista per le sentenze rese in giudizio;
nè sussiste una violazione del principio costituzionale di parità delle parti, posto che la previsione di cui all'art. 428 c.p.p. esclude sia il pubblico ministero che l'imputato dalla legittimazione all'appello. In tal senso questa sezione si è già espressa con la sentenza n. 23838 in data 4 maggio 2007 (ric. P.M. in proc. Amato e altri), ne' vi è ragione per discostarsi dal principio ivi enunciato.
Venendo ora alla disamina dell'unica censura proposta dal P.M. ricorrente, deve affermarsene la fondatezza.
È principio da tempo acquisito nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui la consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta prende data non già dal compimento della condotta vietata, bensì dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, essendo quest'ultima elemento costitutivo del reato (Cass. 3 aprile 1973, Tittonel;
v. anche le successive Cass. 2 luglio 1991, Bianchi;
Cass.27 ottobre 1994, Ferrari;
e le molteplici successive, fino alla più
recente Cass. 6 novembre 2006, Iacobucci): alla dichiarazione di fallimento è poi equiparato, per disposto del R.D. 16 marzo 1942, n.267, art. 237, l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza a norma del cit. Decreto, artt. 195 e 202, dettati in materia di liquidazione coatta amministrativa.
Poiché la prescrizione prende a decorrere dalla data di consumazione del reato per disposizione dell'art. 158 c.p., nel caso di cui si tratta il G.U.P. avrebbe dovuto valutare se il termine prescrizionale si fosse compiuto fissandone la decorrenza alla data coincidente con la dichiarazione dello stato d'insolvenza (collocata dal capo d'imputazione al 10 dicembre 1996), e non con l'epoca di compimento delle attività illecite cui l'accusa si riferisce.
È appena il caso di osservare che la circostanza - addotta dalla difesa dell'imputata GI nella memoria qui presentata - che le cariche rivestite dagli imputati in seno alla società siano cessate anni prima, rispetto all'accertamento dello stato d'insolvenza, potrà eventualmente assumere rilievo ai fini del merito (nel concorso dei restanti presupposti riconosciuti dalla giurisprudenza idonei ad escludere la penale responsabilità), ma non certamente ai fini del computo della prescrizione.
La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale di Trani, in persona di altro magistrato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009