Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 7582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7582 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7582/2026 Roma, li, 25/02/2026
LV DO LA AL
- Presidente -
Sent. n. sez. 1282/2025
- Relatore -
UP - 18/12/2025
EUGENIA SERRAO
R.G.N. 26357/2025
SA LD
SA D'RE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catania
e dalle parti civili:
AZ AN (nato a [...] il [...]) e AZ RA (nata a [...] 1'8/03/1984)
nel procedimento a carico di: LL LD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d'appello di Catania;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio;
udito l'avvocato Francesco Fazzino in difesa delle parti civili AZ AN e AZ RA, che si associa alla richiesta del procuratore generale e si riporta alle conclusioni scritte e nota spese che deposita;
udito l'avvocato Tommaso Tamburino in difesa di LL LD il quale chiede la conferma della sentenza impugnata.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b490b1734fc8- Firmato Da: LV DO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: LA AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
RILEVATO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto LL LD dal reato di omicidio colposo in danno di IU AZ, deceduto il 15 aprile 2010, ritenendo sussistente un ragionevole dubbio in ordine alla riconducibilità causale dell'evento alla condotta dell'imputato. All'LL era stato contestato di avere cagionato l'evento mortale in quanto, quale proprietario e custode di un motociclo KTM da cross di cilindrata 600 cc, non immatricolato, privo di targa e di copertura assicurativa, e quindi non idoneo alla circolazione su strada, lo aveva colposamente affidato a IU AZ per la guida nel centro abitato di Sortino, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della patente di guida di categoria A.
2. Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito è emerso che, l'11 aprile 2010, l'imputato e la vittima si trovavano, insieme ad altri giovani, presso un piazzale abitualmente frequentato come luogo di ritrovo e talvolta utilizzato per la guida di motocicli. In tale contesto, l'LL giunse con il proprio motociclo da gara KTM, destinato esclusivamente all'uso su pista. Su richiesta del AZ, l'imputato gli consenti di condurre il mezzo. Dopo un primo giro, durante il quale il motore si spense e fu riavviato con l'intervento del proprietario, la vittima proseguì la guida uscendo dal piazzale e immettendosi sulla viabilità urbana. Mentre percorreva via Cianci, all'interno del centro abitato, il AZ perse autonomamente il controllo del mezzo e cadde a terra, riportando un grave trauma cranico con emorragia cerebrale. Gli agenti di polizia municipale intervenuti accertarono la natura autonoma del sinistro, rilevando tracce di frenata e una macchia di sangue a distanza significativa dal punto d'impatto, elementi ritenuti indicativi di una velocità non adeguata. Il motociclo, rinvenuto successivamente nel garage dell'imputato, presentava danni compatibili con l'incidente, senza evidenza di guasti o anomalie meccaniche. La vittima era titolare della sola patente di categoria B, abilitante alla guida di motocicli fino a 125 cc, ed era solita condurre veicoli di cilindrata inferiore. Dopo il sinistro, il AZ fu trasportato presso l'ospedale di Augusta, ove venne sottoposto ad accertamenti tossicologici che evidenziarono la positività ai cannabinoidi e a sostanze di tipo benzodiazepinico;
il decesso sopraggiunse alle ore 23,15 dello stesso giorno.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: LV DO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: LA AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
3. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell'imputato, ravvisando in capo allo stesso una posizione di garanzia derivante dalla qualità di proprietario e custode del veicolo, nonché la violazione della specifica regola cautelare di cui all'art. 116, comma 14, cod. strada, per avere affidato il motociclo a soggetto privo della prescritta abilitazione alla guida. Tale violazione era stata ritenuta causalmente rilevante, in quanto l'evento aveva concretizzato il rischio che la norma intendeva prevenire, risultando prevedibile la condotta imprudente della vittima, inesperta nella guida di motocicli di elevata potenza.
4. La Corte d'appello, pur condividendo con il Tribunale il riconoscimento della posizione di garanzia dell'imputato, rispetto alle situazioni nelle quali il già menzionato mezzo potesse rappresentare una fonte di pericolo per gli altri, e affermando l'avvenuta violazione del disposto dell'art. 116, comma 14, cod. strada, ha valorizzato elementi istruttori attestanti una certa esperienza del AZ nella guida di motocicli da cross, nonché l'esito del giudizio civile promosso dai genitori della vittima, conclusosi con il rigetto della domanda risarcitoria. Ritenendo di rilievo decisivo il dato, non considerato dal primo giudice, relativo alla positività della vittima a sostanze dotate di effetti sedativi e psicotropi, la Corte territoriale ha affermato che tale condizione, ignota e imprevedibile per l'imputato, fosse astrattamente idonea a integrare una causa autonoma ed esclusiva dell'evento, tale da interrompere il nesso causale e da fondare un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato.
5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, deducendo vizio di motivazione in relazione alla ritenuta idoneità dell'assunzione di sostanze stupefacenti a interrompere il nesso causale, in assenza di un accertamento concreto sulla effettiva incidenza di tale condizione sulle capacità di guida della vittima, richiamando, a tal fine, i criteri di stretta correlazione temporale tra assunzione e condotta di guida.
6. Hanno altresì proposto ricorso le parti civili costituite, deducendo violazione dei principi in tema di causalità della colpa e vizio di motivazione, censurando la sentenza per avere attribuito rilievo esclusivo alla mera positività tossicologica, senza verificarne l'effettiva incidenza causale sull'evento, e per avere omesso una adeguata giustificazione della ragionevolezza del dubbio posto a fondamento dell'assoluzione.
7. All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
I motivi di impugnazione, che sviluppano argomentazioni in larga parte sovrapponibili, pongono il tema generale della difformità tra le sentenze di merito, nella specie risoltasi in senso favorevole all'imputato. Ciò impone una preliminare ricognizione dei principi elaborati da questa Corte in materia di onere motivazionale, funzionale al corretto esercizio del controllo di legittimità sulla pronuncia impugnata, tenuto conto delle diverse situazioni che possono venire in rilievo.
2. In via generale, quando le decisioni di primo e di secondo grado sono conformi, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente, formando un unico e coerente corpo argomentativo. Diversamente, nel caso in cui il giudice di appello, per effetto di una diversa valutazione del materiale probatorio, dell'apporto critico delle parti ovvero di nuove acquisizioni istruttorie, pervenga a conclusioni difformi rispetto a quelle del primo giudice, egli non può risolvere l'onere motivazionale mediante un generico richiamo alla sentenza di primo grado, innestando su di essa isolate notazioni critiche di dissenso. 3. È, invece, necessario che il giudice di secondo grado proceda a un riesame, sia pure sintetico, del materiale probatorio già valutato dal primo giudice, consideri quello eventualmente trascurato e quello sopravvenuto, e costruisca, con riferimento ai punti della decisione non condivisi, una nuova e compiuta struttura motivazionale, idonea a dare conto delle ragioni delle difformi conclusioni raggiunte (Sez. U, n. 6682 del 4 febbraio 1992, Rv. 191229). Tali principi sono stati successivamente ulteriormente precisati, affermandosi che, in caso di totale riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'appello è tenuto a delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e a confutare specificamente gli argomenti centrali della decisione riformata, evidenziandone le carenze o le aporie tali da giustificare il mutamento dell'esito decisorio (Sez. U, n. 33748 del 12 luglio 2005, Rv. 231679). Ne discende l'obbligo di uno sviluppo argomentativo che si confronti puntualmente con le ragioni poste a fondamento del decisum impugnato (Sez. 2, n. 50643 del 18 novembre 2014, Rv. 261327), conferendo alla decisione una nuova e autonoma completezza motivazionale (Sez. 6, n. 1253 del 28 novembre 2013, dep. 2014, Rv. 258005; n. 46742 dell'8 ottobre 2013, Rv. 257332; Sez. 4, n. 35922 dell'11 luglio 2012, Rv. 254617).
4. Il controllo di legittimità, quando il ribaltamento del primo verdetto intervenga in senso favorevole all'imputato, non va pertanto condotto alla stregua del canone del "ragionevole dubbio", che attiene a una diversa fase valutativa, ma
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alla luce dei principi sopra richiamati, così come progressivamente precisati dalla giurisprudenza di legittimità. In tale prospettiva, si è affermato che il giudice di appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ma deve fornire una puntuale e adeguata giustificazione delle difformi conclusioni cui perviene (Sez. 4, n. 4222 del 20 dicembre 2016, dep. 2017, Rv. 268948). In tale occasione, questa Corte, accogliendo il ricorso delle sole parti civili, ha annullato agli effetti civili la sentenza assolutoria di secondo grado che, nel ribaltare la precedente condanna, si era limitata ad affermare genericamente l'esistenza di un ragionevole dubbio, senza un'adeguata verifica della plausibilità tecnica della ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa. 5. È stato, inoltre, chiarito che il dovere di motivazione rafforzata implica l'obbligo di sviluppare un autonomo percorso argomentativo, che non si risolva in una mera valutazione numerica degli elementi di prova contrapposti, ma ne consideri anche il peso, inteso come effettiva capacità dimostrativa (Sez. 3, n. 6880 del 26 ottobre 2016, dep. 2017, DL, Rv. 269523). In definitiva, secondo il diritto vivente consolidatosi sul punto, il giudice di appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna di primo grado non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale, coerente e razionalmente appagante, idonea a giustificare la difforme conclusione adottata, anche attraverso la sintetica rievocazione del contenuto della prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Rv. 27243).
6. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va esaminata la decisione impugnata. Il percorso giustificativo seguito dalla Corte territoriale non supera, tuttavia, il vaglio di legittimità quanto alla congruità e alla tenuta logica della motivazione, né risulta idoneo a sorreggere il ribaltamento della sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato in ordine alla morte di IU AZ.
7. In particolare, la pronuncia di secondo grado, sotto un primo profilo, ha ribaltato quella di condanna senza fornire una motivazione puntuale e adeguata del difforme approdo decisorio relativo alla questione della affermata sussistenza della particolare capacità di guida del motoveicolo da parte della vittima La Corte d'appello (vd. pagina cinque della sentenza impugnata) ha affermato di condividere pienamente la ricostruzione del Tribunale sia in punto di posizione
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: LV DO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: LA AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
di garanzia che del correlato obbligo di custodia gravante sull'imputato, rispetto alle situazioni nelle quali la motocicletta potesse causare una fonte di pericolo per altri. Alla pagina sei della sentenza impugnata, la Corte d'appello ha espressamente riferito anche di condividere il punto della decisione di primo grado relativo alla effettiva violazione della regola cautelare specifica contenuta nell'art. 116, comma 14, codice della strada, affermando che, che seppure sia sostenibile che qualunque soggetto patentato sia, per ciò solo, a conoscenza del fatto che esistano limiti diversi di velocità a seconda della strada percorsa, non può sostenersi con certezza che lo stesso soggetto sia anche a conoscenza del fatto che motoveicoli con caratteristiche del tipo di quello di proprietà dell'imputato, si contraddistinguono proprio per il fatto di poter raggiungere in brevi istanti velocità elevate, come aveva evidenziato anche il consulente De Luca, tanto da poter divenire ingovernabile da parte di un soggetto non dotato delle abilità necessarie. Pertanto, la sentenza impugnata, alla pagina sette ha definito la condotta dell'imputato certamente concausale (sembrerebbe anche quanto alla "causalità della colpa") al verificarsi dell'evento, dal momento che, in assenza della consegna della moto, l'evento stesso non si sarebbe verificato. Nello sviluppo del successivo ragionamento, tuttavia, si attribuisce rilievo alle testimonianze dell'allora fidanzata dell'imputato, relativa alla fama della vittima quale soggetto abile a condurre qualsiasi moto, unitamente alla valorizzazione di foto che la ritraeva in sella a moto di grossa cilindrata, quali elementi tali da incrinare il significato che il Tribunale aveva attribuito alle dichiarazioni della fidanzata della vittima e della madre, che invece avevano riferito di una sostanziale inesperienza della vittima in ordine a quel tipo di guida. Si tratterebbe di elementi sufficienti a far insorgere il dubbio ragionevole che esclude la formulazione del giudizio di colpevolezza.
8. Tale passaggio non è logicamente corretto. La sentenza impugnata ha evidentemente frainteso la portata del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio che non è quella di consentire al giudice di eludere l'impegno alla valutazione della prova, semplicemente registrando la presenza di elementi tra loro contrastanti, bensì quello di verificare la valenza dimostrativa di ognuno e tutti gli elementi di prova rilevanti e solo all'esito concludere per l'impossibilità di negare ipotesi ricostruttive alternative a quella accusatoria, dandone adeguata motivazione. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha spiegato quali valutazione abbia fatto di ciascuna e tutte le evidenze disponibili, limitandosi a contrastare le conclusioni del primo giudice sulla assenza delle necessarie qualità di guida di quella particolare moto da corsa, da parte del AZ, con la valorizzazione di
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alcune dichiarazioni sulle pregresse esperienza di guida del medesimo, senza però mettere a confronto tale risultato con i dati utilizzati dalla sentenza di primo grado relativi alla imperizia emersa nella incapacità di governo della repentina accelerazione del mezzo, con ciò incorrendo nel vizio di illogicità del ragionamento. Tale tecnica di formulazione del giudizio è necessaria in quanto strettamente funzionale all'accertamento della concreta causalità della colpa. Questa Corte di legittimità ha infatti da tempo affermato che ai fini dell'affermazione della responsabilità per colpa è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell'evento (ex multis, Sez. 4, n. 43645 del 11/10/2011, Rv. 251930). Infatti, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare abbia determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez. 4, n. 1819 del 03/10/2014 - dep. 2015, Rv. 261768).
9. Altro punto decisivo su cui si è fondata l'assoluzione è quello relativo alla idoneità, accertata in sede di esame anatomopatologo, della positività della vittima ai cannabinoidi a costituire causa autonoma e sufficiente a determinare il mancato controllo del mezzo e quindi l'evento morte. 10. La motivazione non è suffragata dal necessario supporto argomentativo, il quale postula adeguato accertamento anche scientifico. Nella sostanza, viene proposta una ricostruzione del tema delle cause preesistenti, idonee ad interrompere il nesso causale tra condotta colposa ed evento, sostanzialmente tautologica. La Corte d'appello è incorsa nel denunciato vizio di manifesta illogicità con riferimento alla ritenuta idoneità della mera positività della vittima ai cannabinoidi a integrare una causa autonoma ed esclusiva dell'evento letale. Non basta, l'enunciazione di un esito tossicologico per affermare l'interruzione del nesso causale innescato dall'affidamento della motocicletta al AZ, privo della prevista abilitazione ma, in ipotesi, capace di guidarla, per ricondurre la causa unica dell'accaduto alla ridotta capacità di guida del medesimo dovuta all'assunzione di stupefacente e non alla sua imperizia. Viceversa, la Corte territoriale avrebbe dovuto seguire un rigoroso accertamento di ciascun elemento della catena causale indicata. 11. Di tutte tali condizioni si sarebbe dovuta predicare, in termini di certezza, la loro esclusiva valenza causale nella causazione dell'evento. Infatti, nei confronti
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delle concause non solo sopravvenute, ma anche preesistenti e simultanee, la presunzione di pari valenza nel rapporto di causalità può essere vinta, con preminenza di una sola causa, a condizione che vi sia una prova che essa sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento (Sez. 1, n. 9389 del 17/06/1985, Rv. 170770). La sussistenza di una condotta antigiuridica in cui versi uno degli utenti della strada, con violazione di norme del codice della strada, non è di per sé sufficiente per affermare la sua responsabilità, esclusiva o concorrente, per l'evento dannoso prodotto se non si dimostra l'esistenza del nesso causale tra la suddetta condotta violatrice e l'evento. Nella specie, la eventuale responsabilità del centauro messosi alla guida del motoveicolo, avendo in precedenza assunto cannabinoidi, non costituisce, in quanto tale, causa o concausa dell'evento lesivo che sia derivato dal successivo incauto affidamento del mezzo da parte dell'ignaro proprietario, se non è provato che per effetto della condotta del motociclista il mezzo subi uno sbandamento o altro incongruo movimento che contribui alla determinazione dell'evento (vd. Sez.4 n. 10626 del 04/05/1987, Rv. 176832-01). 18. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così è deciso, 18/12/2025
Il Consigliere estensore
LA AL
Il Presidente
LV DO
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Seriale:
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