Sentenza 3 ottobre 2014
Massime • 1
La responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare. (Nella specie, la Corte ha confermato la condanna del giostraio per il decesso di una donna, la quale, nel tentativo di accedere alla giostra già in movimento, aveva perso l'equilibrio ed era caduta rovinosamente per terra, urtando violentemente con la parte frontale del corpo il bordo della base rotante della struttura, l'accesso alla quale non era stato adeguatamente interdetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2014, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/10/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco RI - Consigliere - N. 1805
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 6295/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NI AL N. IL 06/02/1973;
avverso la sentenza n. 1614/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 16/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa il 26 settembre 2012 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo nei confronti Di DO ND, giudicato colpevole di omicidio colposo commesso in danno di AR RI. Secondo l'accertamento operato nei gradi di merito la mattina del 16 giugno 2009, unitamente alla figlia e ai nipotini, la signora AR si trovava presso il parco giochi gestito dal Di DO;
nel tentativo di accedere alla giostra già in movimento, sulla quale avevano preso posto i congiunti, l'anziana signora aveva perso l'equilibrio ed era caduta rovinosamente per terra, urtando violentemente con la parte frontale del corpo il bordo della base rotante della struttura e riportando ferite che successivamente, anche per una sopraggiunta infezione nosocomiale intervenuta durante la lunga degenza ospedaliera, la conducevano a morte.
Al Di DO è stato ascritto di non aver regolamentato l'accesso alla giostra, anche mediante la collocazione di apposita segnaletica oltre che mediante la predisposizione di personale, impedendo tale accesso quando la giostra fosse già in movimento.
2. La Corte di appello, in particolare, ha respinto il motivo di gravame incentrato sul carattere imprevedibile ed eccezionale della infezione nosocomiale, tale da determinare l'interruzione del nesso causale tra la condotta attribuita all'imputato e l'evento infausto. Ha affermato la Corte distrettuale che tale infezione è assai comune in casi come quello della AR, caratterizzati dalla lungodegenza di pazienti anziani. Il Collegio territoriale ha altresì respinto un secondo motivo di impugnazione che atteneva alla ricostruzione della dinamica dell'infortunio, che per la difesa persisteva incerta. Ha ritenuto, infatti, che non vi sia alcun profilo di incertezza in ordine alle modalità dell'accaduto, in quanto sulla scorta delle emergenze processuali risulta certo che la AR perse l'equilibrio cadendo all'interno della base rotante della struttura già in movimento;
ed ha giudicato irrilevante accertare se tale caduta sia avvenuta quando la donna si trovava sulla piattaforma rotante oppure se vi fosse caduta inciampando sul gradino che consentiva di accedere a tale struttura. Ciò in quanto anche solo l'avvicinamento alle parti fisse o mobili della struttura era assai pericoloso e avrebbe dovuto essere controllato ed impedito dal Di DO nella sua qualità.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Barreca Vincenzo.
3.1. Con unico motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen. nonché vizio motivazionale. L'esponente rammenta che i due periti chiamati a determinare le cause della caduta della AR sono pervenuti a conclusioni opposte. Secondo il medico legale nominato dal Giudice per le indagini preliminari, la donna era caduta perché si trovava sulla giostra in movimento;
secondo l'ing. RB, anch'egli perito del Giudice per le indagini preliminari, la donna era inciampata nello scalino della giostra oppure prima di salire tale gradino era scivolata su una struttura rigida in plastica posta per terra e che costituiva la pavimentazione di tutto il parco giochi. Partendo da tale premessa l'esponente contesta il giudizio di irrilevanza dell'incertezza in ordine alle ragioni della caduta della vittima, assumendo che individuare compiutamente questo segmento della dinamica del sinistro è di fondamentale importanza perché solo avendo conoscenza delle cause dell'evento è possibile stabilire se la regola cautelare contestata all'imputato si pone in rapporto di causalità con l'evento stesso, in ossequio al criterio della concretizzazione del rischio valevole in materia di responsabilità colposa. L'esponente opta per la ricostruzione offerta dall'ing. RB e conseguentemente dubita che l'osservanza della regola cautelare costituita dalla apposizione di segnaletica avrebbe impedito lo scivolamento sul pavimento in plastica;
quando poi si volesse ritenere che la AR fosse inciampata sul gradino di accesso della giostra - aggiunge l'esponente - andrebbe rilevato che questo era perfettamente visibile e non rivestiva le caratteristiche dell'insidia e del trabocchetto. Si dubita, quindi, che l'osservanza della regola cautelare contestata al Di DO potesse impedire l'inciampo nel gradino di accesso alla giostra. Di nessun pregio, per l'esponente, è poi l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la predisposizione di una recinzione avrebbe impedito il verificarsi dell'evento; infatti, il perito ha chiarito che ove fosse stata in situ una recinzione, la donna scivolando sulla pavimentazione avrebbe comunque impattato contro tale recinzione anziché contro la giostra;
ne deduce l'esponente che lo stesso perito avrebbe evidenziato che la regola cautelare contestata all'impugnante non avrebbe evitato l'evento lesivo. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. In primo luogo giova precisare che il riferimento al concetto di concretizzazione del rischio operato dall'esponente riposa su una distorta lettura della sentenza impugnata.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire (cosiddetta causalità della colpa), poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (tra le altre, cfr. Sez. 4, n. 36857 del 23/04/2009 - dep. 22/09/2009, P.C. in proc. Cingolani, Rv. 244979).
Ma nella vicenda in esame l'evocazione di tale principio è fatta dal ricorrente in uno alla preliminare - ed arbitraria - ridescrizione del decorso causale, che vorrebbe l'evento essersi prodotto per effetto dello scivolamento della AR sulla pavimentazione. Il passaggio successivo è quello di negare che l'interdizione dell'area prossima alla giostra avesse quale scopo quello di evitare lo scivolamento sulla pavimentazione.
Ma ben diversamente, i giudizi di merito hanno ricostruito il fatto come prodottosi per effetto della prossimità della AR alla base rotante della giostra mentre questa era in movimento;
una prossimità congiunturale che avrebbe dovuto essere impedita dal Di DO, quale titolare e gestore dell'impianto, attraverso una gamma di misure, dalla apposizione di idonea segnaletica al controllo diretto da parte di un addetto. Come emerge con evidenza, le ragioni per le quali la AR giunse nell'area che doveva esserle interdetta sono nel caso che occupa del tutto prive di rilievo ai fini del corretto accertamento del fatto, poiché le lesioni non si determinarono per lo scivolamento bensì per la caduta della donna sulla giostra: per la Corte di Appello la AR cadde mentre era già sulla giostra o mentre vi accedeva, essendo incontestato che in quel momento l'impianto era in movimento. Per il Collegio distrettuale è propriamente questo il dato decisivo, che consente di affermare l'irrilevanza della irrisolta alternativa tra l'inciampo sul gradino e lo scivolamento sulla pavimentazione. Infatti, nell'uno come nell'altro caso ciò che provocò le lesioni, cosi come si produssero realmente, fu il movimento della giostra. E all'imputato si ascrive di non aver vietato o impedito l'accesso alla giostra quando questa era in movimento.
È tale dato che l'esponente tende a margina lizza re, dando risalto alla ipotesi dello scivolamento sulla pavimentazione come se questa fosse stata la causa essenziale del grave sinistro;
all'inverso, la causa in parola - per il concorde giudizio dei gradi di merito, e lo si ripete - fu il contatto della AR con la base rotante della giostra. Che sia di nessun rilievo ai fini evidenziati che tale contatto sia avvenuto per effetto dell'inciampo su un gradino o per la perdita di equilibrio sulla pavimentazione è affermazione del tutto logica, poiché tanto nell'uno che nell'altro caso - come correttamente rilevato dalla Corte di Appello - la premessa fattuale che determinò il contatto tra la AR e la base rotante della giostra fu la mancanza di interdizione dell'area contigua alla stessa, sicché la donna potè trovarsi così prossima alla giostra da cadere sulla medesima.
Non essendo in discussione la esistenza di una regola cautelare che impone di interdire l'accesso alla giostra in movimento, non è dubitabile che tale prescrizione abbia la funzione di evitare che taluno riporti lesioni per effetto del particolare moto dell'impianto. Sicché, a voler seguire la prospettiva indicata dal ricorrente, sia pure attraverso l'artificio sopra evidenziato, risulta escluso che l'imputazione per colpa possa cadere per l'estraneità dell'evento all'area del rischio cautelato. Del pari è tutt'altro che manifestamente illogica l'affermazione della Corte distrettuale della valenza impeditiva delle misure omesse, la cui adozione non avrebbe consentito alla AR di raggiungere la giostra una volta che questa fosse stata attivata.
5. Ne discende il rigetto del ricorso;
e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015