Sentenza 28 giugno 2001
Massime • 1
La radiodiffusione, dal vivo o mediante disco, di opere tutelate dalla S.I.A.E. integra gli estremi dell'illecito civile se effettuata in difetto di autorizzazione e con diniego di corresponsione del dovuto compenso agli autori (e, per essi, alla predetta società italiana autori ed editori), senza che spieghi, in contrario, influenza la circostanza dell'avvenuta concessione del diritto di riproduzione dell'opera su supporti elettrici o meccanici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8860 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OP.IM. Srl OPERAZIONI IMPRENDITORIALI DI TRENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE ISOLE 32, presso l'avvocato BARNESCHI G., rappresentata e difesa dall'avvocato PORTA EUGENIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 15500/99 proposto da:
SOCIETÀ ITALIANLA DEGLI AUTORI ED EDITORI, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLA LETTERATURA 30, presso l'avvocato MARIA GRAZIA DELEDDA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OP.IM. OPERAZIONI IMPRENDITORIALI DI TRENTO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 119/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 20/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Porta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Deledda, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Trento con sentenza n. 921 respingeva la opposizione al decreto ingiuntivo emesso ad stanza della SIAE, avanzata da S.r.l. OP.IM. di Trento. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente il diritto autonomo degli autori di brani musicali e per essi dalla SIAE alla percezione ci compensi ad onta dell'avvenuta concessione del diritto di riproduzione su supporti elettrici o meccanici.
Proponeva appello la S.r.l. e resisteva SIAE. La Corte di Trento accoglieva parzialmente l'opposizione per la parte relativa alla adeguatezza della documentazione allegata a sostegno dell'istanza di decreto ingiuntivo che considerava insussistente e pertanto revocava il provvedimento medesimo. Nel merito invece confermava la prima decisione rilevando che la cessione del diritto di riprodurre su supporto la esecuzione di una opera musicale non comporta automaticamente, anche ai sensi dell'art. 171 l.d. a., come preteso dalla appellante, la cessione del diritto la diffusione radiofonica che ella specie era stata realizzata da parte del cessionario. Riteneva manifestamente infondata la adombrata questione di costituzionalità dell'art. 171 predetto.
Ricorre in cassazione con otto motivi la S.r.l. OP.IM.. Resiste e spiega ricorso incidentale la SIAE. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1) I due ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
2) Con i primi due motivi del ricorso che sviluppano sostanzialmente la stessa argomentazione la ricorrente lamenta la violazione delle norme del titolo terzo, capo 2^, della legge sul diritto di autore (l. n. 633 del 1941 e succ. mod.), sostenendo che la corte di merito ha erroneamente affermato il diritto dell'autore a pretendere un compenso per l'utilizzazione della esecuzione musicale distinta dal diritto già concesso attraverso la cessione dei dischi e degli altri supporti della esecuzione stessa. Lamenta altresì che ha mancato di notare che la protezione della legge cui la SIAE può aspirare è l'opera di autore e non la sua esecuzione.
Con il terzo motivo, che è connesso ai primi due e va esaminato insieme ad essi la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 72, 73 ed 80 della l. d.a. che disciplinano i diritti connessi del produttore del supporto fonografico e la libera utilizzabilità dei medesimi una volta che siano stati liberamente ceduti. 3) Osserva il Collegio che le doglianze poggiano su taluni equivoci, giacché confondono il diritto di autore con quello dell'esecutore e connettono al contratto di esecuzione effetti che non gli appartengono.
La legge sul diritto di Autore con la affermazione di carattere generale di cui all'art. 12, e l'art. 2577 c.c., assegnano all'autore il diritto di sfruttare l'opera. Tale diritto in tutte le sue forme è liberamente cedibile. La SIAE in quanto cessionaria dei diritti degli autori dei brani musicali in controversia fa valere pertanto il diritto esclusivo dell'autore.
Orbene quanto all'opera musicale lo sfruttamento può avvenire anche attraverso la pubblicazione o diffusione dell'opera stessa. Tali facoltà, ciascuna autonomamente, come si trae dall'art. 19 della legge speciale ce in vi di principio afferma che l'esercizio di una di esse non esclude le altre, strutturano il complessivo sfruttamento economico che spetta all'autore.
La legge stessa disciplina peraltro espressamente quella forma di diffusione che avviene attraverso il mezzo radiofonico. Essa, come la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (Cass. n. 388 del 1999), con le norme degli artt. 58 e 59 da leggere in coerenza all'art. 16, richiede il consenso dell'autore e stabilisce comunque il diritto al compenso. Tale assetto giuridico è stato confermato dal recente intervento di cui al d.lgs. n. 685 del 1994. Esso infatti (vedi 1 norme degli artt. 72 e 79 l. a) ha espressamente ricompreso tra le ipotesi di diffusione anche la trasmissione mediante cavo e mediante satellite, sconosciute al legislatore del 1941, e, sempre espressamente, ha fatto salvi così come regolati dalla previgente normativa i diritti di sfruttamento esclusivo degli autori. Non ha pregio la considerazione, su cui la ricorrente insiste, relativa alla autonomia dell'esecuzione rispetto alla creazione dell'opera originale ed al diritto altrettanto autonomo dell'esecutore. Un'opera per essere diffusa ha bisogno dell'intermediazione dell'esecutore o dell'interprete, (i ruoli che lo stesso autore può esercitare di persona), ma tali attività ulteriori alla creazione sono protette dalla legge ad altro titolo, e non in base alla posizione tutelata di autore. Il diritto connesso dell'esecutore o dell'interprete infatti, quando non si connota di un particolare carattere creativo come può accadere con le elaborazioni, non è diritto di autore e può convivere con quest'ultimo, senza eliderlo, come vorrebbe il ricorrente, per il sol Fatto di sussistere.
Consegue, contrariamente a ciò che la ricorrente sostiene, che il contratto di esecuzione non trasferisce di per sè ovvero senza una volontà ulteriore in tal senso, il diritto dell'autore in capo all'esecutore, e non toglie all'autore i diritti che la legge connette alla creazione dell'opera.
Ciò comporta che su un'opera in genere possono insistere più diritti distinti, ovvero, quanto all'opera musicale, il diritto dell'autore, quello dell'esecutore e quello del produttore del supporto meccanico o fonografico che l'opera stessa riproduce. Tale convivenza va correlata con la considerazione per la quale non si trae dalla legge una nozione di radiodiffusione dell'opera contrapposta a quella di radiodiffusione della esecuzione dell'opera, dalla quale quindi per ulteriore approssimazione dedurre la sufficienza della circolazione del supporto fonografico per la realizzazione di una fattispecie di cessione del diritto di autore. La radiodiffusione è una forma specificamente regolata di diffusione dell'opera che abbisogna di specifico consenso dell'autore. I diritti connessi dell'esecutore e quelli di chi ha acquistato legittimamente il supporto meccanico non tolgono tale potere.
2a) Osserva ancora il Collegio, anche in considerazione della funzione nomofilattica che spetta alla Corte di cassazione, che il supporto non è l'opera, come non lo è lo spartito. Esso è il contenitore di una specifica esecuzione. La sua circolazione in base alla cessione che l'autore soltanto, titolare del diritto originario di riprodurre l'opera su tale mezzo può autorizzare ai sensi dell'art. 61 n. 1 l.a., riguarda, al più, il diritto di sfruttare quella esecuzione attraverso il supporto. E poiché la stessa legge che regola la radiodiffusione all'art. 61 comma 2 chiarisce anche che la cessione del diritto di riprodurre o del diritto di porre in commercio l'opera non comporta, salvo patto contrario, la cessione del diritto di radiodiffondere, regolata dai precedenti artt. 51/68, si deve escludere in via di principio l'equazione pretesa dalla ricorrente. La cessione o la autorizzazione alla registrazione su supporto meccanico non implicano che il cessionario del supporto ovvero il legittimo produttore del medesimo siano cessionari del diritto di sfruttare l'opera come fossero autori. Cosicché l'attore, come ha ritenuto il giudice del merito e come la giurisprudenza anche penale di questa corte ha chiarito, (cfr. cass. terza sez., penale n. 12820 del 1999) può cedere il diritto sul supporto distintamente dal diritto alla radiodiffusione dell'opera.
Le allegate violazioni di legge, inclusa quella che pure pare adombrata dalla ricorrente, dell'art. 171 l.a. non sussistono e la motivazione adottata è adeguata a sorreggere la statuizione. 3) Sono conseguentemente infondati il quarto
Ed il quinto motivo di ricorso mediante i quali la ricorrente lamenta la violazione degli artt.. Da 107 a 141 della legge sul D.A., conseguente alla mancata distinzione tra autore ed esecutore, e quella degli artt. 81 e 137 dello stesso testo. La diffusione radiofonica è formalmente distinta dalla cosiddetta esecuzione in pubblico. L'imprenditore radiofonico che diffonde un'opera attraverso la sua emittente non è equiparabile all'esecutore.
4) È inammissibile il sesto motivo di
Ricorso mediante il quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1322 e 2581 c.c. nonché dell'art. 107 l. d.a., ed il difetto di motivazione sul punto. Scopertamente attraverso la allegazione di inesistenti violazioni di legge Fiemme tenta di riesaminare i fatti per dimostrare la avvenuta conclusione tra le parti di un contratto atipico che avrebbe, attraverso la cessione dei supporti, operato quella dei diritti di radiodiffusione.
5) È infondato il settimo motivo che lamenta la violazione dell'art. 51 l.a., e dell'art. 21 della Convenzione dei diritti dell'uomo conseguenti alla sottovalutazione del diritto di radiodiffusione, anche considerazione della norma dell'art. 11 del d. lgs. N. 581 del 1996. Tale normativa infatti esenta taluni soggetti radiodiffusori da obblighi nei confronti della SIAE purché esercitino diritti propri. Il che è per l'appunto ciò che nella specie era in controversia e che la corte trentina ha escluso.
6) È infondato l'ottavo motivo di ricorso con il quale l'O.P.M. lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2701 c.c. conseguente alla affermata idoneità delle certificazioni della SIAE a dimostrare il credito vantato, idoneità che invece sarebbe potuta derivare dalla allegazione delle corrispondenti scritture contabili. Esattamente la corte di Trento ha rilevato che le attestazioni del funzionario SIAE, nonché gli elementi indiziari proposti dalla appellata, ed il criterio logico adottato di valutare il dovuto non già sulla base della esatta ma impossibile indicazione degli innumerevoli brani effettivamente radiodiffusi da ogni emittente, bensì sulla base del fatturato commerciale, ha ottemperato in modo equo all'onere probatorio. Esplicito è stato il ricorso al criterio di cui all'art. 432 c.p.c., mentre la motivazione adottata dal conto della ragionevolezza del suo uso.
7) È fondato l'unico mezzo del ricorso incidentale di SIAE che lamenta la violazione degli artt. 635 e 642 c.p.c. e dell'art. 164 n. 3 della legge n. 633 del 1941 conseguente alla ritenuta inadeguatezza della prova da essa offerta a giustificare la concessione del decreto ingiuntivo e dunque il mancato riconoscimento delle spese di quella fase monitoria. Infatti la nozione giurisprudenziale di prova scritta che giustifica la emissione del decreto ingiuntivo ricomprende l'ipotesi, che nella specie ricorre, del cosiddetto attestato di credito della SIAE: Questo infatti, ai sensi del regolamento di cui al r.d. n. 1369 del 1942, viene emesso senza alcun riferimento alla appostazione eventuale del credito corrispondente elle scritture contabili dell'ente. È sufficiente, come nella specie non è negato, che esso indichi i periodi cui le singole utilizzazioni si riferiscono perché possa giustificare la domanda di tutela monitoria ai sensi dell'art. 635 c.p.c.. 8) Il ricorso principale deve essere respinto,
deve essere accolto quello incidentale e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, senza rinvio. Non essendo infatti necessari altri accertamenti la causa ai sensi dell'art. 384 c.p.c. deve essere decisa nel merito con la condanna del ricorrente a pagare alla SIAE le spese della fase monitoria nella misura decisa dal giudice del merito.
La ricorrente deve infine esser condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Accoglie quello incidentale. Cassa senza rinvio in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, e decidendo nel merito condanna la ricorrente al pagamento delle spese di ingiunzione nella misura già liquidata dal giudice del merito. Condanna la ricorrete al pagamento delle spese di questa fase, che liquida in L. 180.000, nonché degli onorari che liquida in L 5.000.000.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2001