Cass. pen., sez. feriale, sentenza 24/07/2008, n. 40878
CASS
Sentenza 24 luglio 2008

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Massime1

Sussiste il dolo eventuale e non la colpa aggravata dalla previsione dell'evento (c.d. colpa cosciente) se l'agente, pur non volendo l'evento, ne accetta il rischio di verificazione come risultato della sua condotta, anche a costo di determinarlo. (La Corte ha precisato che l'agente risponde, invece, a titolo di colpa con previsione se, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi.)

Commentario1

  • 1Art. 42 - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Responsabilità dolosa (i passaggi di questo paragrafo sono tutti tratti da SU, 38343/2014) …Il dolo. La definizione legislativa e le questioni generali La disamina deve partire dalla generale considerazione del dolo, che esprime la più intensa adesione interiore al fatto, costituisce la forma fondamentale, generale ed originaria di colpevolezza e rappresenta il criterio ordinario d'imputazione soggettiva. Esso è conoscenza e volontà in relazione agli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice, ovvero rappresentazione e volizione del fatto di reato. La definizione che ne dà l'art. 43 vale se non altro a rimarcare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 24/07/2008, n. 40878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40878
Data del deposito : 24 luglio 2008

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