Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9758 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
0 9 7 58 /0 2 Aula A ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL LA CORTE S SAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.16319/99 Dott. Trezza Vincenzo Dott. Putaturo Donati Mario Consigliere Cron. 26516 Consigliere Maura Dott. La Terza Rep. Giovanni Consigliere Dott. Amoroso Ud. 25/01/02 Raffaele Cons. Relatore Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da DA NN, TO AN, FI NI E NT PA, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.to Ida Gagliardi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Piazzale delle Belle Arti n.
3 - Roma.
- ricorrente -
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contro
EMMEPI TELEMATICA E SICUREZZA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Carlo D' Inzillo e Marco Mannino, ed 1 elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Via Clitunno n. 49 Roma. - resistente - avversO la sentenza del Tribunale di Velletri n.1022 del 4/9/1998 - R. G. 411/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/1/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Ida Gagliardi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO alCon ricorso depositato 1'1/6/1994 innanzi Pretore di Velletri (sezione distaccata di Albano Laziale), gli attuali ricorrenti impugnavano il licenziamento loro intimato "per mobilità", denunciandone la illegittimità per i seguenti motivi: a) la società convenuta, nel confronto con la parte con gli organi della Pubblicasindacale e Amministrazione, aveva offerto una rappresentazione alterata della propria situazione patrimoniale e dell'andamento industriale;
ed in particolare aveva occultato la costituzione, con altre società, di un 2 alla realizzazione di un "gruppo" finalizzato cui perseguimento, anziché a interesse comune, al quello della Emmepi SpA, erano state indirizzate le scelte di quest'ultima, che avevano fatto apparire una inesistente crisi aziendale, inidonea a giustificare la procedura di licenziamento;
b) poiché le società del costituendo gruppo operavano in province, ed anche in regioni, differenti, la competenza della istruttoria per la procedura di licenziamento non spettava all'UPLMO, ma al Ministero del Lavoro. Chiedevano, pertanto, dichiararsi la illegittimità dei licenziamenti, con le conseguenze di cui all'art 18 legge 300 del 20 maggio 1970. La società convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo che si era inteso procedere ai licenziamenti collettivi in conseguenza di un calo di fatturato negli anni 92 e 93, determinato dalla drastica riduzione delle commesse SIP, e confermato dalle previsioni di ordini per il 94. Il Pretore rigettava la domanda. Il Tribunale di Velletri, sull'appello proposto dai lavoratori, ha confermato la decisione pretorile. Il giudice di appello ha preliminarmente richiamato il principio giurisprudenziale consolidato, per il quale i fatti posti a fondamento della domanda nell'atto introduttivo del giudizio costituiscono 3 la causa petendi e delimitano definitivamente l'oggetto dell'indagine giudiziale, osservando che ei principi della domanda del rispetto del contraddittorio impediscono che, una volta proposta una impugnativa di licenziamento collettivo sulla base di specifici motivi di illegittimità, l'indagine giudiziale possa poi essere condotta, come era avvenuto nel giudizio pretorile, in modo esplorativo, sulla base di richieste intervenute in corso di causa ed aventi ad oggetto fatti non posti a fondamento della domanda. Il giudice del gravame ha, quindi, esaminato i singoli motivi d'appello. Ha rilevato: che i licenziamenti impugnati, secondo quanto correttamente ritenuto dal giudice di primo grado nell'esercizio del suo potere di qualificazione giuridica del negozio dedotto in giudizio, non cui all'art 4rientravano nella fattispecie di della legge 223 del 23 luglio 1991 ("procedura di messa in mobilità", che presuppone l'esistenza di una crisi aziendale e la conseguente ammissione alla Cassa Integrazione), bensì in quella di cui all'art 24 della suddetta legge (riduzione di personale), in relazione alla quale la decisione di procedere ai licenziamenti collettivi presuppone esclusivamente il verificarsi di "una riduzione trasformazione di attività o di lavoro"; 4 che gli impugnati licenziamenti apparivano in quanto adottati sulla base di una legittimi, "riduzione di attività" idonea a giustificare il provvedimento adottato, e cioé sulla base di un rilevante e non transeunte calo di fatturato, la era stata contestata, edcui sussistenza non appariva peraltro confermata dalle risultanze istruttorie;
che, non avendo dunque l'azienda invocato a licenziamenti fondamento della procedura di collettivi alcuna crisi aziendale, о messo in discussione la propria solidità economica, ma avendo dedotto esclusivamente una caduta non momentanea del fatturato (imputabile alla drastica riduzione delle commesse SIP) e la necessità di recuperare condizioni di flessibilità, redditività e competitività, apparivano prive di pregio le doglianze dei ricorrenti circa il carattere solo apparente della crisi aziendale, ○ comunque circa la sua imputabilità alle scelte aziendali a favore del costituendo gruppo societario;
che, considerata la irrilevanza della dedotta crisi aziendale in relazione agli impugnati licenziamenti collettivi, la pretesa dei ricorrenti, per i quali la società avrebbe dovuto informare le 00.SS., della procedura di licenziamento, in nell'ambito comportamenti e alle scelte che avevano merito ai 5 determinato detta crisi, appariva priva di fondamento logico e giuridico;
che quand' anche si fosse trattato di licenziamenti giustificati da crisi aziendale, la imputabilità di detta crisi a comportamenti colposi o dolosi degli amministratori non costituirebbe circostanza di per se idonea a negare la legittimità dei licenziamenti stessi;
che le ulteriori doglianze proposte con l'appello apparivano inammissibili о infondate, ovvero inammissibili e infondate;
In particolare, appariva inammissibile sia il motivo di appello con il quale si deduceva la illegittimità dei licenziamenti, per avere la società omesso di comunicare alle 00.SS., in violazione dei criteri di correttezza e buona fede, che dal febbraio al luglio 93 alcuni dipendenti collocati in cassa integrazioneerano stati ordinaria;
sia l'ulteriore motivo di appello, con cui si sosteneva che l'azienda non aveva dimostrato di avere adottato ed applicato legittimi criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Si trattava infatti di motivi di illegittimità dei licenziamenti che non erano stati proposti con il ricorso introduttivo, ma solo, e inammissibilmente, nel corso del giudizio;
Egualmente inammissibile appariva il motivo di contestava genericamente la appello con cui si 6 esatta applicazione di tutte le disposizioni di cui ai commi da 2 a 12 dell'art 4 della legge 223 del 23 luglio 1991. Mancava infatti, con riferimento a tali disposizioni legislative, qualsiasi specificazione, non solo in appello ma altresì nel ricorso introduttivo, di vizi riscontrati, per cui il motivo proposto si risolveva nella richiesta di controllo esplorativo, in un inammissibile violazione del principio di specificità dei motivi di appello. Doveva ritenersi inammissibile, oltre che infondato, il motivo di appello con il quale si censurava la statuizione pretorile che aveva ritenuto la legittimità della procedura in esame, benché la stessa non fosse stata preceduta da alcun periodo di straordinario di trattamento integrazione salariale. Inammissibile, in quanto il vizio denunciato non era stato posto a fondamento della domanda (per cui il Pretore aveva errato nel prenderlo in considerazione). Infondato, in quanto i licenziamenti impugnati, come già evidenziato, non integrano una ipotesi di procedura di messa in mobilità di cui all'art 4 della legge 223 del 23 luglio 1991, ma rientrano nella fattispecie di cui all'art 24 della stessa legge (licenziamenti collettivi) che si caratterizza e si distingue dalla prima proprio per la insussistenza di una 7 preliminare situazione di ammissione alla integrazione salariale. Avverso tale pronuncia LI Giovanni, RI AN, RI AN e MO AO propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato con successiva memoria. La Emmepi Telematica e Sicurezza S.P.A. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con istanza proposta in udienza, ricorrenti, premesso che, sia nel primo che nel secondo grado del giudizio, era stato citato anche (rimanendo contumace) il Ministero del Lavoro, hanno preliminarmente richiesto la concessione di un termine per integrare il contraddittorio nei confronti del suddetto ente, а cui gli stessi avevano omesso di notificare il ricorso per cassazione. L'istanza non appare meritevole di accoglimento. Nel caso di specie non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale. Non risulta essere stata infatti proposta nel presente giudizio alcuna domanda nei confronti del Ministero del Lavoro, e non è ipotizzabile, in 8 relazione a tale parte processuale, e con riferimento alle questioni oggetto del giudizio, alcun rischio di contrasto di giudicati. La notifica del ricorso nei precedenti gradi merito appare rispondere esclusivamente alla mera esigenza di dare all'ente notizia del procedimento. Di conseguenza, la omessa notifica del ricorso per cassazione non incide sulla ammissibilità dello stesso e non comporta la necessità di integrare il contraddittorio (vedi Cass. 16205 del 28/12/2000; Cass. 14753 del 30/12/1999; Cass. 13779 del 9/12/1999). Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della legge 223 del 23 luglio 1991, e dell'art 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. I ricorrenti sostengono che il giudice del gravame, laddove ha affermato che il controllo giudiziario sulla correttezza e completezza delle informazioni, fornite dal datore di lavoro alle 00.SS. ai sensi legge 223 del 23 luglio 1991, devedell'art essere effettuato in relazione ai contributi conoscitivi richiesti dalla controparte sindacale, ha individuato un inaccettabile criterio di 9 giudizio, in quanto è la legge, e non il giudice, né il sindacato, a stabilire il contenuto degli obblighi di informazione cui è tenuto il datore di lavoro. Non Occorre esaminare l'effettivo contenuto e significato delle censurate affermazioni al fine di valutare la eventuale fondatezza della doglianza, poiché Va evidenziata, preliminarmente, la inammissibilità della stessa. Nella sentenza impugnata le affermazioni richiamate si riferiscono al motivo di appello con il quale i ricorrenti avevano denunciato che, in violazione dei criteri di correttezza e buona fede, la società non aveva comunicato alle 00.SS. che dal febbraio al luglio 93 alcuni dipendenti erano stati collocati in cassa integrazione ordinaria, e non aveva trasmesso la relativa documentazione. Con riferimento a tale motivo d'appello, il giudice del gravame ne ha preliminarmente rilevato la inammissibilità, trattandosi di un preteso vizio non dedotto nel ricorso introduttivo. Pertanto le affermazioni del giudice del gravame successive circa i limiti del controllo del giudice sulla completezza e correttezza delle informazioni di cui argomentazioni al citato art 4 costituiscono 10 meramente rafforzative e sostanzialmente superflue, che, in quanto inidonee di conseguenza ad incidere lasulla statuizione adottata, comportano irrilevanza, e dunque la inammissibilità del profilo di censura che le riguarda. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della legge 223 del 23 luglio 1991, degli artt. 99, 112 e 116 c.p.c., e dell'art 2697 C.C., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. I ricorrenti si dolgono che il giudice del gravame, dopo avere sostenuto che l'azienda aveva posto a giustificazione dei licenziamenti non già uno stato di crisi aziendale, bensì esclusivamente un calo ladel fatturato per drastica riduzione delle commesse SIP, ha poi erroneamente sostenuto che i lavoratori non avevano contestato tale circostanza, né avevano censurato con l'atto di appello l'affermazione del Pretore, che aveva ritenuto raggiunta la prova sul dedotto calo del fatturato. I ricorrenti rilevano, а fondamento della doglianza, che, già con il ricorso introduttivo, essi avevano denunciato una "falsa alterazione della situazione patrimoniale". 11 evidenzia essa La censura, così come proposta, infondatezza, in stessa le ragioni della propria contestazioni proposte quanto conferma che le riguardavano e deducevano una apparente compromissione della situazione economica della Emmepi SpA, ma non riguardavano né contestavano la drastica riduzione delle commesse Sip ed il conseguente calo del fatturato, e cioè le sole circostanze poste a base dei licenziamenti;
e conferma altresì che l'affermazione del Pretore, laddove ha ritenuto che era stata fornita la prova circa la riduzione stabile del fatturato, non stata oggetto dei motivi di appello. Con ulteriore profilo di doglianza, ricorrenti affermazione del giudice censurano la successiva del gravame, il quale ha precisato che in ogni caso la situazione di crisi aziendale, che il datore di lavoro facesse, in ipotesi, eventualmente valere, non potrebbe comunque incidere, per il solo fatto di essere stata determinata dal comportamento colposo o anche doloso degli amministratori, sulla legittimità dei licenziamenti. Sostengono i ricorrenti che tale affermazione, consentendo all'azienda di creare ad arte apparenti difficoltà in relazione alle quali procedere ai 12 licenziamenti, si pone in contrasto con quei principi di lealtà e correttezza che, ai sensi della legge 223/1991, devono caratterizzare l'obbligo comunicativo di cui all'art 4 della suddetta legge. Anche tale profilo di doglianza è inammissibile. Avendo il giudice del gravame precisato che nel caso di specie i licenziamenti erano stati determinati non già da crisi economiche colposamente o dolosamente provocate, bensì da un calo di fatturato effettivamente verificatosi e provocato dalla riduzione di commesse da parte della SIP, le affermazioni censurate costituiscono, ancora una volta, nulla più che una superflua argomentazione aggiuntiva, irrilevante ai fini della decisione. Con ulteriore profilo di censura ricorrenti si dolgono che il giudice del gravame abbia ritenuto motivo nuovo quello con il quale si invocava la violazione dei principi di lealtà e di correttezza, laddove già nel ricorso introduttivo essi avevano manifestato la volontà di impugnare per dolo i licenziamenti. Il profilo di censura in esame non merita accoglimento. 13 T ricorrenti si riferiscono alla statuizione (di cui già si è detto nell'esame del primo motivo del ricorso) con la quale il giudice del gravame, dopo in appello i ricorrenti aver rilevato che solo qualche tempo prima dei avevano denunciato che, licenziamenti, alcuni dipendenti erano stati collocati in cassa integrazione ordinaria, e che la omessa trasmissione della relativa documentazione alle 00.SS., integrando violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, costituiva ragione di illegittimità dei licenziamenti, ha dichiarato la novità, e quindi la inammissibilità, del motivo di gravame. Non sembra che possa mettersi fondatamente in dubbio la correttezza del rilievo del giudice del gravame circa la "novità" dello specifico motivo di appello in questione. La stessa censura conferma infatti che il suddetto profilo di illegittimità dei licenziamenti non era stato dedotto nel giudizio di primo grado, non essendo un siffatto motivo individuabile nella generica impugnativa dei licenziamenti per dolo. Anche la doglianza in esame non merita, dunque, accoglimento. 14 Con il terzo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione della legge 223 del 23 luglio 1991, 112, 113, 156, 157, 414 e 421 991degli artt. omessa insufficiente c.p.c., nonché contraddittoria motivazione) i ricorrenti si dolgono che il giudice del merito, nel rigettare il motivo di appello con cui si era evidenziata la illegittimità dei licenziamenti in quanto non ammissione dell'azienda al preceduti dalla trattamento di integrazione salariale straordinaria, ha sostenuto che nel caso di specie non si tratta di una procedura di messa in mobilità ai sensi dell'art 4 della legge 223/1991, ma di una ipotesi di licenziamenti collettivi ai sensi dell'art 24 della suddetta legge, e cioè di una fattispecie che si caratterizza, rispetto alla prima, proprio per l'assenza del preventivo ricorso alla Cassa integrazione guadagni. I ricorrenti rilevano che il giudice del gravame non ha considerato che la società, negli scritti difensivi, aveva sempre indicato ed individuato nei licenziamenti intimati l'esito di una procedura di messa in mobilità (ex art 4 legge 223/1991), per cui la statuizione censurata si fonderebbe su una 15 qualificazione ingiustificata variazione della giuridica dei licenziamenti in esame. Il motivo è infondato. La qualificazione del negozio giuridico e questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, la cui decisione e' incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici. Nel caso di specie il giudice del merito ha Osservato che i licenziamenti in questione, in quanto adottati in assenza di una proclamata situazione di crisi e di un periodo di intervento di integrazione straordinaria (e cioè in assenza di quelle circostanze che caratterizzano la procedura di messa in mobilità e la distinguono dalla fattispecie dei licenziamenti collettivi), andavano necessariamente ricondotti alla previsione di cui all'art 24 citato, e qualificati pertanto come ipotesi di licenziamenti collettivi. Peraltro, ha Osservato ancora il giudice del gravame, tutte le comunicazioni della società, inerenti la procedura ed acquisite al giudizio, riportano, sia nell'enunciazione dell'oggetto che nel corpo della comunicazione, la dizione 16 "licenziamenti per riduzione di personale" e richiamano l'art 24 della legge 223/1991. Ha ancora evidenziato come nessuna rilevanza poteva assumere la circostanza che in taluni atti difensivi la società si fosse difesa anche con riferimento alla diversa qualificazione prospettata dai lavoratori. La censurata statuizione appare dunque sorretta da congrue e coerenti argomentazioni, e la doglianza proposta, che non individua alcun vizio motivazionale (risolvendosi nella inammissibile prospettazione di una differente qualificazione), non merita accoglimento. Con un ulteriore profilo di censura, riguardante ancora lo stesso motivo di appello (relativo alla licenziamenti, in quanto nonillegittimità dei preceduti dalla ammissione dell'azienda al trattamento di integrazione salariale straordinaria), i ricorrenti si dolgono altresì che il giudice del gravame lo abbia preliminarmente ed erroneamente ritenuto inammissibile, in quanto introducente una domanda nuova. Si osserva che tale profilo di censura, riguardando una ratio decidendi ulteriore ed aggiuntiva (che non incide pertanto sulla decisione, basata 17 sull'evidenziato rilievo della infondatezza del motivo di appello, di per se idoneo a tener ferma censurata) appare di conseguenza la pronuncia inammissibile. Il ricorso va dunque rigettato. I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso;
in solido Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro1050 oltre euro 2.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Maffelith: bull Vincenzo Trezza Raffaele Di Lella 20 しきえい A 0 S 1 S A M IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 5.LUG. 2002CA S IL CANCELLIERE M Z O T Z Eucal I A K G K I E D R O 18