Sentenza 16 novembre 2016
Massime • 1
E abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare, disponga la restituzione degli atti al P.M., per avere esercitato l'azione penale - in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9.10.1990 n. 309 - nelle forme della citazione diretta a giudizio, attesa la conseguente stasi insuperabile del processo, non potendo, da un lato, essere emesso un nuovo decreto di citazione diretta e, dall'altro, non potendo il P.M. procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, la cui non rispondenza alla disciplina processuale sarebbe oggetto di rilevazione da parte del Collegio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2016, n. 52160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52160 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2016 |
Testo completo
52 16 0 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano H LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1766 Giacomo Paoloni Maurizio Gianesini Pierluigi Di Stefano -16/11/2016 C.C. Massimo Ricciarelli R.G.N. 24075/16 -relatore- Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.M. presso il Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di VI UD, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 01/02/2016 del Tribunale di Lamezia Terme visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marta Agostini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1/2/2016 il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto che il reato per cui era stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio richiedesse l'udienza preliminare e dunque, in accoglimento di eccezione difensiva, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso.
2. Ha presentato ricorso il P.M. presso il Tribunale di Lamezia Terme. Chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, di cui deduce l'abnormità. Segnala che il decreto di citazione diretta a giudizio per il reato di cui all'art. 73, comma 4 e 5, d.P.R. 309 del 1990, concernente la detenzione di grammi 4,5 di marijuana, risalente al 2012, era stato emesso dopo le recenti modifiche in forza delle quali l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit. costituisce reato autonomo: conseguentemente il reato rientra tra quelli di cui all'art. 550 cod. proc. pen. Corrispondentemente l'ordinanza impugnata è da ritenersi abnorme, in quanto emessa al di fuori dei presupposti di legge e tale da determinare una indebita regressione, cui consegue una stasi, in quanto non può nuovamente emettersi citazione diretta, mentre a seguito di richiesta di rinvio a giudizio il G.I.P. dovrebbe rilevare che il reato non rientra tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare.
3. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Deve premettersi che il decreto di citazione a giudizio era stato emesso in data 26/5/2015 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, commesso nel 2012: in conseguenza delle modifiche introdotte da ultimo dall'art. 1, comma 24-ter, lett. a), d.l. 36 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 79 del 2014, l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 costituisce reato autonomo, per il quale dunque legittimamente era stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio, esso rientrando ormai, con riguardo ai limiti di pena, tra quelli di cui all'art. 550 cod. proc. pen. 2 3. E' dunque senza dubbio erroneo il provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta la restituzione degli atti al P.M., sul presupposto che non si era celebrata l'udienza preliminare.
4. Tale provvedimento va peraltro più specificamente qualificato abnorme. Deve considerarsi tale (si rinvia sul punto a Cass. Sez. U. n. 25957 del 26/3/2009, Toni, rv. 243590) un provvedimento caratterizzato dall'esercizio di un potere che al giudice non è attribuito o da deviazione rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto, ma in una situazione diversa da quella contemplata (abnormità strutturale), ovvero un provvedimento che determina una stasi nel processo e l'impossibilità di proseguirlo (abnormità funzionale). Nel caso di specie ricorre proprio un caso di abnormità funzionale, in quanto la regressione indebita, che il provvedimento ha prodotto, non è emendabile se non rimuovendolo: infatti non potrebbe essere nuovamente emesso un decreto di citazione diretta ma nel contempo, in caso di fissazione dell'udienza preliminare, il G.U.P. dovrebbe rilevare l'anomalia della richiesta, non rispondente alla disciplina processuale (si rinvia per un caso analogo a Cass. Sez. 5, n. 46489 del 26/10/2015, Rizzo, rv. 265870).
5. Il provvedimento impugnato deve essere dunque annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lamezia Terme per l'ulteriore corso. Così deciso il 16/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Massimo Ricciarelli In each DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 DIC 2016 IL A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P E Pera Esposito T R O N E C O 3