Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
022 9 1 / 0 1 Aula 'A' REPUBBLICA ITAL LA CORTE JU MA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE ARBITRATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARNEVALE Presidente R.G.N. 10899/99 Dott. Corrado CAPPUCCIO Consigliere Dott. Giammarco Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron. 4768 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Rep. 726 Ud. 06/12/2000 Consigliere Dott. Angelo SPIRITO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IL SOLE 24 ORE SENTENZA Richiesta copia stud dal Sig. sul ricorso proposto da: 3004 per diritti L. 70771 DANIELA, # 16 IT RO, IT AU, IT IL CANCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE LIRE 3000 9, presso l'avvocato NOTARO G., rappresentati e difesi CANCELLERIA dall'avvocato MELACRINIS CAIO FIORE, giusta procura a margine del ricorso;
CG068966
- ricorrenti -
contro
SAMRO LE;
intimato - avverso la sentenza n. 1388/98 della Corte d'Appello di 2000 ROMA, depositata il 27/04/98; 2313 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 Nel settembre 1992 veniva costituita una società in nome collettivo fra IE HI e FO Pie- tro, FO UR e FO EL. Essendo insorta tru controversia detti soggetti, IE HI, adducen- do che la controversia era attinente al rapporto socia- le, ai sensi di clausola compromissoria stipulata nel contratto di società, con atto 16 giugno 1994, promuo- veva il giudizio arbitrale. Costituitosi il collegio arbitrale, con decisione del 12 luglio 1995 gli arbitri dichiaravano cessato il rapporto sociale e condannavano i FO al pagamento, nei confronti del IE, di lire 46.000.000, oltre accessori. Tale decisione veniva impugnata dai FO di- nanzi alla Corte di appello di Roma con citazione 24 novembre 1995. Deducevano che gli arbitri, pur trattan- dosi di arbitrato irregolare, non avevano giudicato se- condo equità, come era previsto dalla clausola compro- missoria, ma avevano emesso una pronuncia secondo di- ritto. Il IE si costituiva deducendo la inammis- 2 T sibilità della impugnazione dinanzi alla Corte di ap- pello stante il carattere irrituale dell'arbitrato, la litispendenza con la causa di opposizione proposta dai IT avversO il decreto ingiuntivo da lui ottenuto in forza della decisione arbitrale. Contestava inoltre la fondatezza dell'impugnazione nel merito. La Corte di appello di Roma, con sentenza deposi- tata il 27 aprile 1998, dichiarava improponibile irrituale l'impugnazione stante il carattere dell'arbitrato. Avverso tale sentenza i FO hanno proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato al Sampie- tro il 31 maggio 1999 con il quale hanno formulato quattro motivi di impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la "violazione delle norme relative al giudizio ex bono et equo e quindi delle norme relative alla nullità del lodo e omessa motivazione su tale punto". In proposito si deduce che, qualora il compro- messo affidi agli arbitri il compito di decidere secon- do equità, la pronuncia secondo diritto integra un er- ror in procedendo, come tale denunciabile con l'impugnazione per nullità ex art. 829, n. 4, c.p.c. 3 1. Secondo ricorrenti la Corte di appello si sa- rebbe limitata all'esame letterale della clausola com- promissoria, omettendo di esaminare il lodo con la do- vuta attenzione, "altrimenti non sarebbe potuta sfuggi- re la sua natura di sentenza tipicamente emessa con funzioni giurisdizionali" e sulla base di norme di di- ritto е non di valutazioni equitative. In proposito vi stata da parte della Corte di appello "una er- sarebbe valutazione del lodo arbitrale che evidentemente rata non è stato esaminato con la dovuta attenzione, e anzi probabilmente non è stato neppure letto, altrimenti non sarebbe potuta sfuggire la sua natura di sentenza tipi- camente emessa con funzioni giurisdizionali". Il motivo è infondato. L'impugnazione per nullità del lodo dinanzi alla Corte di appello, ai sensi degli artt. 827 e segg. c.p.c., è proponibile unicamente riguardo agli arbitra- ti rituali, ai quali unicamente si riferisce il proce- dimento dettato da tali norme. Viceversa, in caso di arbitrato irrituale, la statuizione arbitrale, che ha carattere negoziale, non è impugnabile dinanzi alla Corte di appello ai sensi degli artt. 827 e segg. c.p.c., ma solo con un'azione per gli eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e 4 del doppio grado di giurisdizione (da ultimo Cass. 28 maggio 1998, n. 5280; 29 ottobre 1992, n. 11761). Nel caso di specie la Corte di appello, con la -sentenza impugnata, ha espressamente affermato sulla base di una diffusa e argomentata esegesi della clauso- - carattere irrituale dell'arbitrato in la arbitrale il questione e, in conseguenza di tale natura, la impropo- nibilità della impugnazione per nullità del lodo irri- tuale emesso dagli arbitri, proposta dinanzi ad essa ai sensi degli artt. 827 e segg. c.p.c., dai FO, omettendo coerentemente, di esaminarla nel merito. Con il motivo in esame ricorrenti sembrano adombrare una qualche doglianza in ordine al carattere irrituale dell'arbitrato affermato dalla Corte di ap- pello, ma non lo fanno prendendo in esame e censurando i singoli passaggi della motivazione della Corte di ap- pello sul punto, dettagliatamente articolati nell'esame della clausola compromissoria nel contesto del contrat- to nel quale era inserita, ma si limitano, sostanzial- mente, a lamentare. che la Corte di appello non abbia adeguatamente esaminato il lodo, dal cui contenuto avrebbe dovuto desumere la natura rituale dell'arbitrato. Così prospettata, la censura deve essere ritenuta infondata, poichè il carattere rituale о irrituale 5 dell'arbitrato non va desunto dal lodo, ma dalla clau- sola arbitrale ° dal compromesso (da ultimo Cass. 22 maggio 1999, n. 4977), riconnettendosi esso alla volon- tà delle parti, rispetto alla quale sono irrilevanti le modalità di espletamento in concreto del lodo, in rela- zione al comportamento degli arbitri, che, se non con- forme a quanto prescritto dalla clausola о al compro- messo, non altera il carattere rituale o irrituale del lodo, ma può unicamente ed eventualmente rendere il lo- do invalido, fermo restando che tale invalidità può es- sere fatta valere unicamente con i diversi mezzi pro- cessuali previsti in relazione a ciascun tipo di arbi- trato. Ne deriva che il motivo deve essere ritenuto in- fondato. 2 Con il secondo motivo si denuncia la "violazione delle norme relative al giudizio ex bono et quo di cui alla clausola compromissoria vincolante per i giudici arbitrali ed aperta violazione di legge per errore in procedendo e abuso di autorità ed eccesso di potere da parte degli arbitri e per falsa ed errata applicazione e violazione di legge da parte dei giudici della Corte di appello". Con il motivo i ricorrenti sostanzialmente lamen- che la Corte di appello non abbia avvertito che tano 6 gli arbitri avevano violato la clausola compromissoria avendo giudicato in modo non imparziale e secondo di- ritto, mentre erano tenuti a decidere la controversia secondo equità. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 822 e 829, n. 4, c.p.c., l'eccesso ed abuso di potere per non avere agito secon- do equità e per avere favorito una sola parte anche nella liquidazione della quota". Anche con tale motivo i ricorrenti insistono nel lamentare che dall'esame del lodo emergerebbe che gli arbitri hanno adottato una decisione secondo diritto, facendo ricorso anche a presunzioni fiscali, e non se- condo equità, al fine di accogliere la domanda del Sam- pietro. In proposito i ricorrenti si soffermano su ta- luni aspetti della decisione arbitrale per dedurne la parzialità degli arbitri e il carattere non equitativo della decisione, lamentando che la Corte di appello ab- bia omesso di valutare tali aspetti del lodo. Con il quarto motivo si denuncia la "violazione delle norme relative alla clausola compromissoria vin- colante per gli arbitri che sono incorsi in abuso ed eccesso di potere incorrendo anche in errore in proce- dendo favorendo le sole richieste dell'attore ed omet- tendo di dare una giusta collocazione ai diritti dei 7 convenuti", nonchè la violazione dell'art. 814 c.p.c. per eccesso di potere. Con il motivo si ripercorre il contenuto del lo- do, insistendosi nel lamentare che gli arbitri avrebbe- ro favorito l'attore, giudicando in modo parziale, vio- lando i principi di correttezza e lealtà, facendo ri- corso, in contrasto con quanto stabilito dalla clausola compromissoria, ad una perizia, a presunzioni fiscali e contabili. In particolare, a sostegno della non imparzialità degli arbitri, si lamenta che essi abbiano "apoditticamente e presuntivamente" stabilito che il versamento di 44.000.000 da parte del IE costi- tuiva un finanziamento anziché un conferimento di capi- tale, pur essendo indicato in tal senso nel libro gior- nale della società, insistendo nel rilevare nel lodo altri aspetti dai quali emergerebbe la parzialità degli arbitri, attraverso l'adozione di presunzioni fiscali e trascurando di rilevare la esistenza delle perdite so- ciali. Si lamenta altresì che la Corte di appello non abbia rilevato, sulla base di tali fatti, che gli arbi- tri avevano trasformato il lodo da irrituale in irri- tuale. Tali motivi vanno dichiarati tutti inammissibili, in quanto non attengono alla ratio decidendi della sen- 8 costituita dalla improponibilità del tenza impugnata relazione al carattere irrituale gravame in dell'arbitrato - ma al merito del gravame, che esatta- mente la Corte non ha esaminato avendo dichiarato la impugnazione improponibile. Ne consegue il rigetto del ricorso. Non avendo la parte intimata controdedotto, nulla va stabilito in te- ma di spese.
P. Q. M.
64600 La Corte di cassazione 310000 Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Felicetti Corrado Carnevale осно вим Господи l'au кашити Aller Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2, Iscritto a ruolo il04 04 (1 Art. n.