CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2023, n. 10299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10299 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
sul ricorso proposto da SENTENZA LA RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE di APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni dell'avvocato FA VAIANO, difensore del ricorrente, che, in replica alla requisitoria del P.G., insiste, in particolare, sulla fondatezza del primo motivo. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10299 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del locale Tribunale, che aveva dichiarato IO RO colpevole dei reati di cui agli artt. 497 bis co. 1 e 2 ( capo A) e 477-482 - 489 - 81 cpv cod. pen. ( capo B), accertati in data 25 agosto 2020, per essere stato trovato in possesso di una carta di identità elettronica contraffatta, valida per l'espatrio, e per avere contraffatto, facendone uso presso una struttura alberghiera nella quale alloggiava, una patente di guida italiana, recando entrambi i documenti la sua effige fotografica. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con il ministero del difensore di fiducia, avvocato FA IA, che si affida a quattro motivi. 2.1.Con il primo, denuncia violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. in relazione all'art. 23 bis D.L. n. 137/2020, conv. in L. n. 176/2020. Premesso di essere stato nominato fiduciariamente con nomina resa dall'imputato, in data 11 marzo 2022, alla direzione della Casa circondariale di Napoli - Poggioreale presso cui RO era detenuto, il difensore ricorrente si duole di non avere ricevuto la notifica delle conclusioni del Procuratore Generale per l'udienza dinanzi alla Corte di appello di Napoli del 29 marzo 2022, invece, inoltrata al precedente difensore, il quale, tuttavia, era stato espressamente revocato contestualmente alla nuova nomina, e, comunque, eccepisce la tardività della notifica delle predette conclusioni, avvenuta solo in data 25 marzo 2022, e, quindi, in violazione del termine di legge, rispetto all'udienza tenutasi il 29 marzo 2022. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 497 bis cod. pen., e mancanza di motivazione, dal momento che la carta di identità della quale è stato trovato in possesso il ricorrente era già scaduta in data 23 marzo 2019 e, quindi, non più utilizzabile per l'espatrio. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia ancora violazione dell'art. 497-bis e mancanza di motivazione in merito alla prova del concorso del ricorrente nella falsificazione della carta di identità e, quindi, della sussistenza della fattispecie di cui al comma primo. Sostiene, infatti la Difesa che in assenza di elementi, che la Corte di appello non ha indicato, sintomatici della effettiva partecipazione alla contraffazione, la sola disponibilità del documento integra il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497 - bis cod. pen. . 2.4. Con l'ultimo motivo ci si duole dell'erronea applicazione della recidiva, in merito alla quale la Corte di appello, pur a fronte di specifico motivo di appello, ha del tutto omesso di argomentare in ordine alle ritenuta sussistenza di elementi sintomatici di effettiva riprovevolezza e pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo. 1.Come si è premesso, l'imputato, all'epoca detenuto, ha effettuato una nuova nomina fiduciaria, in uno alla revoca del precedente difensore, con comunicazione ricevuta dalla direzione dell'istituto carcerario nel quale si trovava ristretto. 2.Ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese dall'imputato detenuto "hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria". ( cfr. Sez. 3, n. 3147 2 del 12/12/2013 - dep. 23/01/2014, Rv. 258383). L'art. 44 disp. att. cod. proc. pen. ribadisce che le dichiarazioni previste dall'art. 123 sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all'autorità giudiziaria competente. 3. Proprio con riferimento alla dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, questa Corte ha affermato che la presentazione della dichiarazione con le forme dell'art. 123 cod. proc. pen. da parte dell'imputato detenuto comporta l'immediata efficacia della dichiarazione stessa nonché l'obbligo di trasmissione all'autorità competente, così ponendo a carico dell'amministrazione penitenziaria l'onere di individuare quest'ultima anche senza o addirittura contro le indicazioni del detenuto. 4.Si è precisato che il direttore dell'istituto penitenziario è tenuto ad effettuare una verifica diretta in ogni caso a sovrapporsi o ad integrare la dichiarazione dell'imputato e quindi a trasmettere la dichiarazione all'autorità giudiziaria competente, anche in caso di erronea indicazione da parte del dichiarante (Sez. 2, n. 402 del 25/01/2000, Cuccurullo, Rv. 216450). Si osservava, in quella sede, che il tenore della norma permette di ritenere che il legislatore non si è limitato a riconoscere efficacia immediata alle dichiarazioni di nomina del detenuto, ma ha posto a carico dell'amministrazione penitenziaria l'obbligo d'individuare l'autorità giudiziaria competente anche senza o addirittura contro le indicazioni del detenuto. Come è stato anche osservato, nella successiva giurisprudenza, (Sez. 1 n. 50443 del 04/10/2018, Rv. 274667), "il testo della norma è chiaro nel prevedere un duplice effetto: quello di ritenere "ricevuta direttamente dall'Autorità Giudiziaria" la dichiarazione e quella dell'insorgenza dell'obbligo per la Direzione dell'istituto di comunicarla all'Autorità Giudiziaria "competente". Di conseguenza, è ininfluente la "mancanza di colpa" del P. M. e del Tribunale, che avrebbero ignorato l'avvenuta nomina del nuovo difensore e la revoca di quello precedente: in linea di diritto, la nomina era stata ricevuta dal Pubblico Ministero (anche se in linea di fatto ciò non era avvenuto) il giorno stesso in cui era stata effettuata". 5. In conseguenza, si ritiene affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio a difensore diverso da quello nominato dall' imputato detenuto con dichiarazione resa al direttore dello stabilimento di custodia, a nulla rilevando che detta dichiarazione, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., non sia pervenuta all'autorità procedente. 6. Questo, comporta — venendo alla fattispecie in esame, che, come premesso, attiene alla denunciata omessa notifica al difensore fiduciario già nominato in atti delle conclusioni scritte formulate dal Procuratore generale nell'ambito del giudizio di appello tenutosi in forma cartolare, secondo la disciplina pandemica emergenziale, - che le conclusioni del Procuratore Generale sono state erroneamente notificate a legale che non era più difensore di fiducia dell'imputato, mentre è stata omessa la notifica all'unico difensore di fiducia. 7. Va, allora, ricordato che, nella giurisprudenza di legittimità, si è già chiarito che l'art. 23 bis co. 2 del D.L. n. 137/2020 - che stabilisce che la cancelleria della Corte di appello comunichi immediatamente in via telematica le conclusioni del Procuratore generale alle parti private, che 3 possono presentare conclusioni scritte entro il quinto giorno antecedente all'udienza - è riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., sul rilievo che la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare. 8. E' stato, quindi, affermato che, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23 -bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 5 - , n. 20885 del 28/04/2021, Rv. 281152; conf. Sez. 5 n. 6207 del 17/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280412). 9. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità, come detto in apertura, è l'annullamento della sentenza inviata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 02 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni dell'avvocato FA VAIANO, difensore del ricorrente, che, in replica alla requisitoria del P.G., insiste, in particolare, sulla fondatezza del primo motivo. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10299 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del locale Tribunale, che aveva dichiarato IO RO colpevole dei reati di cui agli artt. 497 bis co. 1 e 2 ( capo A) e 477-482 - 489 - 81 cpv cod. pen. ( capo B), accertati in data 25 agosto 2020, per essere stato trovato in possesso di una carta di identità elettronica contraffatta, valida per l'espatrio, e per avere contraffatto, facendone uso presso una struttura alberghiera nella quale alloggiava, una patente di guida italiana, recando entrambi i documenti la sua effige fotografica. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con il ministero del difensore di fiducia, avvocato FA IA, che si affida a quattro motivi. 2.1.Con il primo, denuncia violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. in relazione all'art. 23 bis D.L. n. 137/2020, conv. in L. n. 176/2020. Premesso di essere stato nominato fiduciariamente con nomina resa dall'imputato, in data 11 marzo 2022, alla direzione della Casa circondariale di Napoli - Poggioreale presso cui RO era detenuto, il difensore ricorrente si duole di non avere ricevuto la notifica delle conclusioni del Procuratore Generale per l'udienza dinanzi alla Corte di appello di Napoli del 29 marzo 2022, invece, inoltrata al precedente difensore, il quale, tuttavia, era stato espressamente revocato contestualmente alla nuova nomina, e, comunque, eccepisce la tardività della notifica delle predette conclusioni, avvenuta solo in data 25 marzo 2022, e, quindi, in violazione del termine di legge, rispetto all'udienza tenutasi il 29 marzo 2022. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 497 bis cod. pen., e mancanza di motivazione, dal momento che la carta di identità della quale è stato trovato in possesso il ricorrente era già scaduta in data 23 marzo 2019 e, quindi, non più utilizzabile per l'espatrio. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia ancora violazione dell'art. 497-bis e mancanza di motivazione in merito alla prova del concorso del ricorrente nella falsificazione della carta di identità e, quindi, della sussistenza della fattispecie di cui al comma primo. Sostiene, infatti la Difesa che in assenza di elementi, che la Corte di appello non ha indicato, sintomatici della effettiva partecipazione alla contraffazione, la sola disponibilità del documento integra il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497 - bis cod. pen. . 2.4. Con l'ultimo motivo ci si duole dell'erronea applicazione della recidiva, in merito alla quale la Corte di appello, pur a fronte di specifico motivo di appello, ha del tutto omesso di argomentare in ordine alle ritenuta sussistenza di elementi sintomatici di effettiva riprovevolezza e pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo. 1.Come si è premesso, l'imputato, all'epoca detenuto, ha effettuato una nuova nomina fiduciaria, in uno alla revoca del precedente difensore, con comunicazione ricevuta dalla direzione dell'istituto carcerario nel quale si trovava ristretto. 2.Ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese dall'imputato detenuto "hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria". ( cfr. Sez. 3, n. 3147 2 del 12/12/2013 - dep. 23/01/2014, Rv. 258383). L'art. 44 disp. att. cod. proc. pen. ribadisce che le dichiarazioni previste dall'art. 123 sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all'autorità giudiziaria competente. 3. Proprio con riferimento alla dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, questa Corte ha affermato che la presentazione della dichiarazione con le forme dell'art. 123 cod. proc. pen. da parte dell'imputato detenuto comporta l'immediata efficacia della dichiarazione stessa nonché l'obbligo di trasmissione all'autorità competente, così ponendo a carico dell'amministrazione penitenziaria l'onere di individuare quest'ultima anche senza o addirittura contro le indicazioni del detenuto. 4.Si è precisato che il direttore dell'istituto penitenziario è tenuto ad effettuare una verifica diretta in ogni caso a sovrapporsi o ad integrare la dichiarazione dell'imputato e quindi a trasmettere la dichiarazione all'autorità giudiziaria competente, anche in caso di erronea indicazione da parte del dichiarante (Sez. 2, n. 402 del 25/01/2000, Cuccurullo, Rv. 216450). Si osservava, in quella sede, che il tenore della norma permette di ritenere che il legislatore non si è limitato a riconoscere efficacia immediata alle dichiarazioni di nomina del detenuto, ma ha posto a carico dell'amministrazione penitenziaria l'obbligo d'individuare l'autorità giudiziaria competente anche senza o addirittura contro le indicazioni del detenuto. Come è stato anche osservato, nella successiva giurisprudenza, (Sez. 1 n. 50443 del 04/10/2018, Rv. 274667), "il testo della norma è chiaro nel prevedere un duplice effetto: quello di ritenere "ricevuta direttamente dall'Autorità Giudiziaria" la dichiarazione e quella dell'insorgenza dell'obbligo per la Direzione dell'istituto di comunicarla all'Autorità Giudiziaria "competente". Di conseguenza, è ininfluente la "mancanza di colpa" del P. M. e del Tribunale, che avrebbero ignorato l'avvenuta nomina del nuovo difensore e la revoca di quello precedente: in linea di diritto, la nomina era stata ricevuta dal Pubblico Ministero (anche se in linea di fatto ciò non era avvenuto) il giorno stesso in cui era stata effettuata". 5. In conseguenza, si ritiene affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio a difensore diverso da quello nominato dall' imputato detenuto con dichiarazione resa al direttore dello stabilimento di custodia, a nulla rilevando che detta dichiarazione, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., non sia pervenuta all'autorità procedente. 6. Questo, comporta — venendo alla fattispecie in esame, che, come premesso, attiene alla denunciata omessa notifica al difensore fiduciario già nominato in atti delle conclusioni scritte formulate dal Procuratore generale nell'ambito del giudizio di appello tenutosi in forma cartolare, secondo la disciplina pandemica emergenziale, - che le conclusioni del Procuratore Generale sono state erroneamente notificate a legale che non era più difensore di fiducia dell'imputato, mentre è stata omessa la notifica all'unico difensore di fiducia. 7. Va, allora, ricordato che, nella giurisprudenza di legittimità, si è già chiarito che l'art. 23 bis co. 2 del D.L. n. 137/2020 - che stabilisce che la cancelleria della Corte di appello comunichi immediatamente in via telematica le conclusioni del Procuratore generale alle parti private, che 3 possono presentare conclusioni scritte entro il quinto giorno antecedente all'udienza - è riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., sul rilievo che la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare. 8. E' stato, quindi, affermato che, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23 -bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 5 - , n. 20885 del 28/04/2021, Rv. 281152; conf. Sez. 5 n. 6207 del 17/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280412). 9. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità, come detto in apertura, è l'annullamento della sentenza inviata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 02 febbraio 2023 Il Consigliere estensore