Sentenza 5 agosto 2003
Massime • 1
In tema di onere della prova delle condizioni che legittimano il riconoscimento dell'equo indennizzo, poiché per la sussistenza della causa di servizio, a differenza di quanto previsto per il riconoscimento della rendita da malattia professionale non tabellata, si richiede unicamente che le infermità dipendano dall'adempimento degli obblighi di servizio, e quindi anche dall'espletamento di un'attività del tutto normale per il dipendente (nella specie, delle Ferrovie dello Stato), è sufficiente che il lavoratore alleghi nel ricorso introduttivo il contenuto della propria attività lavorativa perché, in caso di mancata contestazione all'atto della costituzione in giudizio da parte del convenuto, il giudice possa ritenere pacifiche le modalità di svolgimento dell'attività e valutarne la possibile incidenza causale nella genesi della malattia denunciata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur in mancanza di contestazione da parte delle Ferrovie dello Stato circa le mansioni espletate dal ricorrente, come descritte nel ricorso introduttivo, aveva rigettato la domanda di riconoscimento della causa di servizio ritenendo non assolto l'onere probatorio circa l'esposizione a rischio mediante l'indicazione delle mansioni svolte e delle relative modalità, nonché delle condizioni di lavoro).
Commentario • 1
- 1. Gravosità delle condizioni di lavoro e onere della prova. Insufficienti le deduzioni genericheLodi Luca · https://www.diritto.it/ · 23 settembre 2010
Sicurezza sul lavoro – Denuncia di infortunio – Nesso di causalità tra servizio ed evento – Mancata prova della gravosità delle condizioni di lavoro – Fattispecie (Massima redazionale) In sede di giudizio per la domanda di equo indennizzo, la “causa di servizio“ va dimostrata non già con mero accertamento di C.T.U., bensì con deduzioni specifiche, fatti e documenti di idonea ed adeguata rilevanza probatoria. Le circostanze generiche relative alla gravosità delle condizioni di lavoro non integrano l'accertamento dell'esistenza di un nesso causale tra l'evento lesivo e il servizio prestato dal lavoratore. (Cass., sez. lav., 18 giugno 2009, n. 14192, Pres. Roselli, Rel. Zappia) A breve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11823 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO GE IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato (PAPADIA), UFFICIO CENTRALE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE INVALIDI E FAMIGLIE CADUTI FF.SS., rappresentato e difeso dagli avvocati EDOARDO DI BERARDINO, V. FRANCESCO PAPADIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1235/00 del Tribunale di BARI, depositata il 05/05/00 R.G.N. 343/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PAPADIA FRANCESCO;
udito l'Avvocato CORBO NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il Tribunale di Bari, con sentenza del 5.5.00, ha ritenuto che non vi è alcun difetto di rappresentanza da parte del procuratore della spa FS nella controversia che contrappone la stessa al suo dipendente, sign. DO NO in ordine alla ascrivibilità della infermità da cui lo stesso è affetto a causa di servizio. Esso ha escluso tale ascrivibilità per le seguenti ragioni;
a - il lavoratore non aveva assolto all'onere probatorio circa l'esposizione a rischio mediante l'indicazione delle mansioni svolte e delle condizioni di lavoro, nonché attraverso la precisazione delle relative modalità (durata, intensità); egli avrebbe avuto l'onere di provare non solo il tipo di mansioni svolte ed il suo concreto atteggiarsi ma anche la sussistenza di tutte quelle condizioni (vibrazioni, scotimenti, inclemenze atmosferiche, sottoposizione a turni irregolari) cui addebita la relazione di concausalità con la malattia da cui è affetto;
b - che tale carenza non poteva esser supplita dalla documentazione, proveniente dalle FS, in particolare dalla declaratoria dei rischi professionale, dai risultati della c.t.u. espletata in primo grado, che aveva riscontrato la causa di servizio in relazione a modalità dell'attività lavorativa riferite dallo stesso lavoratore, ne' dall'acquisizione del fascicolo sanitario;
ne' dalla richiesta di prove non formulate in capitoli e richieste per la prima volta in appello;
2 - Il sign. NO chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi cui la spa FS resiste con controricorso;
essa ha anche presentato memoria;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 75 420 e 182 cpc, difetto di legittimazione processuale, nullità dell'atto di appello, mancato deposito della procura notarile e si duole della mancanza di data sul mandato e che non sia stato depositata la procura cui venivano conferiti all'avv. Caprioli i poteri necessari per la nomina di procuratori ad litem. Entrambi i profili di censura sono inammissibili: il primo, relativo alla mancanza di data, non rilevato in sede d'appello non può esser proposto par la prima volta nella presente sede;
il secondo postula come non veritiera l'asserzione del Tribunale relativa all'esistenza di detta procura da esso, invece evidentemente esaminata per individuare l'ambito dei poteri conferiti con essa al predetto avvocato (p.4).
Avrebbe, di conseguenza, in relazione a tale vizio della decisione impugnata, essere esperito il rimedio revocatorio previsto dall'art. 395 n.4 cpc.
2 - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc ed addebita al Tribunale di aver riscontrato la carenza di prova sulle modalità morbigene delle mansioni ritenendo legittimo un solo "modello" di prova ignorando la richiesta di prove in ordine alle effettive condizioni di lavoro e gli aspetti patogeni dello stesso e tutte le circostanze risultanti dal fascicolo sanitario del ricorrente che contiene i rischi presenti nella vita lavorativa ma anche tutte le visite mediche richieste per fini di prevenzione e per accertare le attitudini lavorative;
tenuto presente che le mansioni espletate dal ricorrente non risultano contestate;
3 - Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2087 e 2697 cc. nonché dell'art. 41 cp.;
omessa motivazione su punti decisivi e si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto alcun rilievo alle conclusioni de c.t.u il quale aveva individuato nel servizio prestato la causa dell'infermità contratta dal lavoratore;
che sia stata ignorata la regola sancita dall'art. 2087 che fa carico al datore di lavoro di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare la patologia denunciata dal lavoratore;
peraltro, a norma del d.p.r. 303/58 e delle successive modifiche e per effetto del d.l. 626/94 al lavoratore deve essere notificato il cd. documento di rischio mai fornito ai dipendenti con la conseguenza che contraddittoriamente la spa FS si duole della mancanza di prova in ordine alle mansioni espletate e loro modalità; per effetto del comma 2 dell'art. 2697 la FS, ricevuta dal dipendente la circostanziata e documentata denuncia (con perizia di parte), avrebbe dovuto provare la mancata esposizione al rischio e, in caso di patologia a genesi multifattoriale anche la presenza di un elemento estraneo all'attività lavorativa idoneo, da solo, a provocare l'insorgenza della patologia denunciata.
4 - Con il quarto motivo lamenta che il Tribunale ha, senza adeguata motivazione, disatteso disatteso l'elaborato peritale che ha ascritto a causa di servizio l'infermità riscontrata al ricorrente. Le predette censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione ed interdipendenza sono fondate nei limiti di seguito indicati.
5 - Il Tribunale, come si è detto, ha incentrato la sua decisione sulla mancanza di allegazione e di prova delle mansioni espletate e delle modalità morbigene della stesse, negando in assenza di essa ogni rilievo ad una serie di elementi, di notevole spessore probatorio che tale prova potevano rendere superflua.
6 - Questa Corte, ha già esaminato altre decisioni dei giudici di merito - fra cui alcune provenienti dal predetto Tribunale- riproducenti la predetta struttura argomentativa ed in relazione ad esse ha statuito:
a - il dipendente delle FS che agisca per ottenere l'equo indennizzo è tenuto solo ad osservare un onere di allegazione dovendo la domanda giudiziale contenere l'indicazione specifica delle infermità denunziata, delle cause che la determinano e delle conseguenze di essa sulla integrità fisica;
il giudice, pertanto, in presenza dei prescritti atti sanitari, non può respingere la domanda adducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore ma deve valutare se gli accertamenti compiuti dal datore di lavoro forniscano già la prova della sussistenza di tutti gli elementi richiesti per il beneficio ed, in mancanza, disporre tutte le più opportune indagini di carattere tecnico ( 11447/01, 5724/99);
b - ove il contenuto dell'attività lavorativa sia stato allegato nel ricorso introduttivo e il convenuto, come nel caso di specie, non lo abbia contestato nella memoria di costituzione il giudice di merito - ed il consulente dallo stesso nominato ben possono ritenere pacifiche le modalità di svolgimento dell'attività e valutarne la possibile efficienza causale nella genesi della malattia denunciata ( 14669/00);
7 - A tale indirizzo - che, in sostanza, postula la sufficienza dell'allegazione del mansioni in concreto svolte, senza contestazione da parte delle FS, affinché il giudice possa disporre gli accertamenti tecnici sulla ascrivibilità della patologia denunciata all'attività lavorativa espletata, se ne contrappone altro che ritiene invece necessaria l'allegazione e la prova delle concrete modalità dell'attività lavorativa. Ed infatti le stesse non possono ritenersi fatto notorio "bastando per contro rilevare come esse siano variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro (anche della sua localizzazione geografica), dei turni di servizio, dell'ambiente in generale" (da ult. 2802/03). 7.1 - Da tale ultimo indirizzo la Corte dissente nella presente decisione.
Esso, infatti, si appalesa come una meccanicistica trasposizione alla causa di servizio delle regole richieste per la rendita da malattia professionale non tabellata per la quale è necessario che siano allegate e provate le concrete modalità dell'attività lavorativa perché è proprio nel non normale svolgimento della stessa - inteso come prestazioni, da parte del lavoratore, con modalità non rispondenti all'obbligo di salvaguardarne l'integrità psico-fisica - che va individuato il fattore morbigeno. La causa di servizio, come pure è stato rilevato da questa Corte ( 2802/03, 5327/99), richiede, invece, unicamente che le infermità dipendano dall'adempimento degli obblighi di servizio: sicché, anche un espletamento dell'attività del tutto normale può comportare il suo riconoscimento e la corresponsione dell'equo indennizzo.
7.2 - Questa ontologica diversità della causa di servizio, rispetto alle malattie professionali, fa ritenere non necessaria la predetta allegazione atteso che un'organizzazione come quella della spa FS - incentrata sulla sicurezza di trasposti pubblici, svolti, peraltro in regime di esclusività - richiede, necessariamente, che essa sia a conoscenza delle concrete modalità secondo cui vengono espletate le mansioni affidate a ciascun lavoratore, specialmente se destinato alle attività di viaggio, o con esse strettamente connesse, anche nell'ambito di una doverosa attività di medicina preventiva. 7.3 - In relazione a tali principi - ed in particolare alla predetta peculiarità della causa di servizio- la mancata contestazione delle mansioni da parte del datore di lavoro comporta l'obbligo per il giudice di merito di accertare il nesso di causalità fra attività espletata ed infermità che il lavoratore ascriva alla stessa. A tale regola non si è attenuto il Tribunale e la sentenza va quindi cassata con rinvio ad altro giudice che si atterrà alla regola stessa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e rinvia alla Corte d'appello di Lecce anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2003