Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBL A0 3765 / 0 3 IN NOME DI PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 19820/00 - Consigliere Dott. Fernando LUPI Cron. 8555 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Ud. 04/12/02 Rel. Consigliere- Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S EN T E NZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NE ME;
- intimata avverso la sentenza n. 1195/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 13/04/00 - R.G.N. 4239/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo 5107 -1- STILE;
udito il P.M. Generale Dott. il rigetto del ! in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lecca ME AN chiedeva il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento (ex legge 11 febbraio 1980 n.18), con conseguente condanna alla erogazione del relativo trattamento economico, oltre accessori. Costituitosi, il Ministero dell'Interno convenuto contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. In esito all'istruttoria, nel corso della quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la fondatezza della pretesa della ricorrente, il Pretore, con sentenza del 26 giugno 1997, rigettava la domanda. Avverso tale sentenza, la AN proponeva appello, contestando le conclusioni del M consulente tecnico, recepite dal Pretore. Ricostituitosi il contraddittorio, l'adito Tribunale di Lecce, con sentenza del 7 marzo-13 aprile 2000, disposta la rinnovazione della consulenza tecnica, in parziale accoglimento dell'appello, condannava il Ministero a corrispondere alla AN l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1 febbraio 1999, oltre a rivalutazione monetaria o interessi legali ex art. 16, 6° comma, legge 412/91 dal giorno della maturazione del diritto;
confermava l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese;
condannava l'appellato al pagamento della metà delle spese del giudizio di appello, compensando l'altra metà. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con sei motivi. La lanne non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.149 disp. att. c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), lamentando che il Tribunale, riconoscendo la sussistenza del diritto alla indennità di accompagnamento a far data dal mese di febbraio 2000, abbia dato rilievo ad un aggravamento della infermità dell'assistito, verificatosi nel corso del giudizio di appello, nonostante la censura, formulata nell'atto di gravame, fosse limitata ad una erronea valutazione del requisito sanitario da parte del primo Giudice. Lecce In tal modo ad avviso del ricorrente- il Tribunale di si sarebbe pronunciato per la prima volta, quale giudice di primo grado (e/o di grado unico) circa la sopravvenienza del requisito sanitario, in aperta violazione del principio del doppio grado di giurisdizione ed in violazione del principio dell'effetto devolutivo dell'appello. L'assunto non può essere condiviso. Va preliminarmente osservato che come ripetutamente affermato da questa Corte la disposizione dell'art.149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del d.l. 30 gennaio 1971, n.5 anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, vale a dire per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n.18 del 1980 (Cass.24 ottobre 1998 n.10588; Cass. 21 maggio 1998, n.5093; Cass.9 giugno 1995, n.6522). Tale orientamento trova il proprio fondamento sia nel principio costituzionale di ragionevolezza sia in quello di uguaglianza, tenuto conto che sia le norme in materia previdenziale, sia (e a maggior ragione) quelle in materia assistenziale sono volte a soccorrere ad un bisogno il cui soddisfacimento è indilazionabile 2 per il soggetto, onde appare pienamente giustificabile la comune applicabilità della regola di cui all'art. 149 dise. att. c.p.c. Né vi è ragione per ritenere che in relazione alla materia assistenziale la suddetta disciplina debba ritenersi limitata allo svolgimento del giudizio di primo grado;
e neppure -sotto un profilo più generale, cui sembra riferirsi il ricorrente- che la sua estensione al giudizio di appello non sarebbe consentita perché in contrasto con il principio del doppio grado di giurisdizione. Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, va subito precisato che tale principio ha, nel nostro ordinamento, solo una portata tendenziale, non trovando inderogabile garanzia né a livello costituzionale né, più specificamente, nel sistema + processuale. In relazione al primo rilievo, giova invece osservare che secondo il pensiero di questa Corte (Cass.5 gennaio 2001 n.94; Cass. 29 ottobre 1994 n. 8.956) il giudizio concernente la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità -ma le considerazioni si estendono, per le ragioni anzidette, alle prestazioni assistenziali in genere- non ha per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla pensione, e quindi dei relativi presupposti, che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione bensì .con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria. Per la stessa letterale espressione della citata norma, questo obbligo (che trae la sua logica ragione dalla naturale evolutività di molteplici infermità e dal tendenziale declino della capacità lavorativa;
e la sua ragione giuridica dall'esigenza di economizzare l'attività amministrativa e la conseguente attività giudiziaria necessarie per il relativo accertamento) non è subordinato ad 3 una richiesta di parte, bensì è immanente alla stessa funzione giudicante (cfr. Cass.3 dicembre 1997 n.12265). Dovendo il giudice accertare, anche d'ufficio, la situazione patologica sopravvenuta alla domanda amministrativa, l'obbligo in esame ha concreta origine da ogni elemento processuale che delinei la necessità dell'accertamento: elemento che può emergere non solo da allegazioni di parte (certificati 0 relazioni mediche o deduzioni) bensì, oggettivamente, dagli stessi atti. E pertanto l'art. 149 disp. att. c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'obbligo ivi previsto, essendo immanente alla funzione giudicante e potendo trarre origine da ogni elemento, proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio, non solo non è subordinato alla formulazione di richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte. Nell'adempimento di questo obbligo il giudice di merito conserva l'insindacabile potere di apprezzare (come nella concreta valutazione di ogni altro fatto: Cass. 24 febbraio 1995 n. 2,114) l'idoneità (e simmetricamente l'inidoneità) degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica ed a delineare l'esigenza di conseguenti accertamenti. Ed ove ritenga l'irrilevanza degli indicati elementi (che, essendo astrattamente idonei a determinare una diversa decisione, investono un punto decisivo della controversia), egli ha l'onere di motivare adeguatamente l'esercizio del potere stesso. Le esaminate censure mosse alla impugnata sentenza sono, dunque, infondate. Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n.18/80 (art.360 n.3 c.p.c.) nonché motivazione 4 omessa e, comunque, insufficiente su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). In particolare, il Ministero deduce che, nel caso in esame, il Tribunale di Lecce, nel recepire acriticamente le risultanze della consulenza di ufficio di secondo grado, si sarebbe limitato ad un, del tutto insufficiente, richiamo alla motivazione di detta consulenza. La censura, nella sua duplica articolazione, è priva di fondamento. l'univocoIn proposito si deve in primo luogo osservare che, secondo orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998), le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (modificata dalla legge n. 508 dei 1988) per l'attribuzione dell'indennita' di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessita' di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni dei vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessita' di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass.3 febbraio 1999 n.931). Si deve in secondo luogo notare che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, in tema di trattamento di invalidità costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. 5 Tale accertamento è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Cio' in quanto il controllo di legittimita' non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, cui e' appunto riservato l'apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo. Ora, quando il giudice del merito si basa sulle conclusioni dell'ausiliario, gli eventuali errori lacune della consulenza si riverberano sulla sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione. Ma perche' cio' possa verificarsi e' necessario che si tratti di carenze o deficienze diagnostiche, o di affermazioni illogiche o scientificamente errate, non gia' di semplici difformita' tra la valutazione del consulente circa l'entita' e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (ex plurimis, Cass. 11 gennaio 2000 n.225; Cass. 8 agosto 1998 n. 7798). In tale corretta prospettiva, le censure non possono essere accolte, giacché il Tribunale, con motivazione congrua e priva di contraddizioni, ha in primo luogo affermato di condividere le conclusioni del consulente tecnico, nominato nel corso del giudizio di secondo grado, che ha ritenuto la AN affetta da "grave spondiloartrosi diffusa con cifo-scoliosi, coxartrosi e gonartrosi in obesa, ipertensione arteriosa e grave vasculopatia arti inferiori, bronchite cronica"; ciò sulla base della documentazione sanitaria allegata, oltre che di una accurata visita personale, fornendo congrua ed esauriente motivazione in ordine al giudizio espresso circa la sussistenza del diritto reclamato con decorrenza dal gennaio 1999. Ha poi soggiunto che tali conclusioni andavano integralmente recepite, in quanto ineccepibili sul piano tecnico-scientifico, oltre che logico e congruamente motivate. La censura di violazione di legge, pertanto, è priva di ogni consistenza, non ravvisandosi alcun contrasto tra quanto accertato ed argomentato dal Tribunale ed il dettato legislativo. Analogamente privo di fondamento è il preteso vizio di motivazione da cui sarebbe affetta l'impugnata sentenza, non essendo ravvisabile, per quanto esposto, nell'iter argomentativo del Giudice a quo alcuna deficienza o incongruenza. Con gli ultimi due motivi si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 429 ult. comma c.p.c. e dell'art. 1282 c.c. nonché vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), avendo il Tribunale, in violazione di detta normativa, riconosciuto gli interessi legali, nonostante la inconfigurabilità a carico dell'Amministrazione dell'Interno della mora. La censura è palesemente infondata, prescindendo il decorso degli interessi, ai sensi dell'art.429 ult. comma c.p.c., dalla mora ex art.1282 c.c. ed essendo connessi ai crediti di riferimento ( ex plurimis Cass.23 aprile 1991 n.4386). Il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla per le spese, non essendosi la parte intimata costituita
P.Q.M.
E L A L E L G D 1 G - E N 0 - 1 7 3 3 . 5 La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 3 T R O D I I I A T E S O I L N R D 0 E A S ' L T . 1 Roma, 4 dicembre 2002. E T G S I O , G E N I R A R , E T D P O A S S S A A S S O I T B D P N D A E T , O M S E D O I L E I A L Il Presidente Il Consigliere est. товно CANCELLIERE Depositato in Cancelleria MAR. 2003 oggi CANCELLIERE 7