CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21651 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: TZ AS, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 della Corte d'appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, PIetro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di opposizione avverso il provvedimento emesso de plano dalla stessa Corte territoriale in data 25 luglio 2025, ha confermato l’applicazione, nei riguardi di AS TZ, del beneficio dell’indulto ai sensi della legge 31 luglio 2006 n. 241 nella misura di un mese di reclusione ed euro 200,00 di multa, pari alla porzione di aumento per la continuazione dei fatti di estorsione aggravata commessi nel periodo di applicazione dell’invocato beneficio, con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Milano in data 8 marzo 2024, irrevocabile il 10 ottobre 2024. Segnatamente TZ, con la citata sentenza, era stato condannato alla pena tre anni, sei Penale Sent. Sez. 1 Num. 21651 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/03/2026 mesi di reclusione ed euro 1.000, 00 di multa per il reato di estorsione aggrava continuata, commesso dall’anno 2001 al 4 novembre 2015. A ragione della decisione il Giudice dell’opposizione ha rilevato che il Giudice di primo grado (la cui dosimetria era stata confermata da quello di appello), diversamente da quanto dedotto dall’opponente, si era espresso nel senso della maggiore gravità delle condotte successive al 2012. Conseguentemente, esclusa la necessità di interpretare il giudicato ai fini della verifica dei presupposti temporali dell’indulto, ha ritenuto corretta l’applicazione del beneficio limitatamente alla porzione di pena irrogata quale aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen. concernente i fatti rientranti, ratione temporis, nell’ambito applicativo della citata legge n. 241 del 2006. 2. Avverso l'indicato provvedimento propone ricorso l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia avv. Foti, chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Lamenta che nel provvedimento impugnato la Corte di appello – pur essendosi correttamente discostata dal ragionamento del Giudice di prima istanza, secondo cui i Giudici in sede di cognizione, nell’applicare la continuazione, non avevano indicato quale fosse il reato più grave – avrebbe poi errato nella decisione, confondendo la motivazione resa dai predetti Giudici per l’individuazione del trattamento sanzionatorio con quella riguardante l’applicazione dell’indulto, per il quale deve farsi riferimento alla condotta in concreto più grave, trattandosi di più violazioni della stessa norma penale incriminatrice. Il reato più grave – secondo la prospettazione del ricorrente – avrebbe dovuto essere individuato nella condotta estorsiva del 2002, definita «gravissima» nella sentenza di merito e, conseguentemente, l’invocato beneficio avrebbe dovuto essere applicato sull’intera pena base (di cinque anni) individuata nella sentenza di primo grado. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 6 febbraio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso denuncia censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato. 1. Come anticipato, il ricorrente invoca l’applicazione dell’indulto sulla pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Milano in data 8 marzo 2024, irrevocabile il 10 ottobre 2024, con la quale egli era stato condannato alla pena tre anni, sei mesi di reclusione ed euro 1.000, 00 di multa per il reato di estorsione aggrava continuata, commesso dall’anno 2001 al 4 novembre 2015. Non è superfluo richiamare i principi applicabili alla fattispecie in scrutinio, primo tra tutti 2 quello secondo cui, in tema di applicazione dell'indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione – sia nell'ipotesi in cui, in ragione del titolo, alcuni dei reati unificati siano esclusi e altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni reati siano commessi prima e altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di clemenza – il reato continuato va scisso al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano, a meno che diverse disposizioni al riguardo siano dettate dal provvedimento di clemenza. Inoltre, qualora sia stata irrogata una pena unica in ordine a più delitti unificati dalla continuazione, compiuti prima e dopo la data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, il giudice dell'esecuzione deve chiarire la portata del giudicato e individuare, nell'ambito dei plurimi episodi unificati, quello più grave e la pena per esso inflitta (Sez. 1, n. 43862 del 29/10/2004, [...], Rv. 230059 – 01; Sez. 1, n. 2057 del 14/03/1997, [...], Rv. 207693 – 01). Si è, ancora, specificato che, ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto, in caso di reati unificati per la continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascuno di essi e non a quella complessiva (Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, [...], Rv. 245967 – 01) e che la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta (principio espresso in tema di revoca dell’indulto da Sez. U, Sentenza n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380 – 01, ma trasponibile). 2. Entro questa cornice si è mosso il Giudice del provvedimento impugnato che – al di là dell’improprio riferimento alla assenza di necessità, nel caso di specie, di interpretare il giudicato – ha invece correttamente svolto tale adempimento osservando che, nella parte riguardante il trattamento sanzionatorio, il Giudice di primo grado aveva ritenuto certamente più gravi le condotte perpetrate dopo l’anno 2012, epoca di entrata in vigore della legge n. 3 del 2012 (segnatamente il 29 febbraio di quell’anno) che aveva inasprito il trattamento sanzionatorio del reato per cui è condanna, limitatamente alla pena pecuniaria, prevendo per il primo comma dell’art. 629 la sostituzione della multa da euro 516 a euro 2.065 con quella da euro 1.000 a euro 4.000. La conferma dell’esattezza dell’individuazione del reato più grave non è stata per nulla legata dal Giudice dell’esecuzione al mero dato formale, peraltro non ininfluente, dell’inasprito trattamento sanzionatorio, ma è stata posta in connessione con l’escalation della violenza delle condotte segnalata nelle sentenze di merito a partire dall’anno 2008, con indicazione di quella reputata più grave, ossia quella posta in essere nel 2015. Conseguentemente è corretta la ribadita applicazione del beneficio controverso sulla sola porzione di pena applicata ai sensi dell’art. 81 cod. pen. per le condotte costituenti reati fine ricadenti nel termine di efficacia dell’istituto. È appena il caso di evidenziare come, nel caso in esame, non vi fosse spazio per la 3 revoca del beneficio ai sensi del comma 3 dell’art. 1 legge 31 luglio 2006 n. 241. Il giudice dell'esecuzione, invero, nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, deve determinare, ove il giudice della cognizione non lo abbia specificato, il quantum di pena attribuibile ai reati che risultano commessi oltre il termine temporale fissato dall'art. 1 della legge n. 241 del 2006, e verificare, in tal modo, se per taluno di questi sia stata o meno irrogata una sanzione non inferiore a due anni di reclusione, comportante, per effetto della medesima disposizione, la revoca di diritto del beneficio (Sez. 1, n. 3986 del 28/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259139 – 01); situazione non ravvisabile nel caso in scrutinio, essendo stato inflitto un aumento per la continuazione interna sensibilmente inferiore ai due anni di reclusione. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, PIetro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di opposizione avverso il provvedimento emesso de plano dalla stessa Corte territoriale in data 25 luglio 2025, ha confermato l’applicazione, nei riguardi di AS TZ, del beneficio dell’indulto ai sensi della legge 31 luglio 2006 n. 241 nella misura di un mese di reclusione ed euro 200,00 di multa, pari alla porzione di aumento per la continuazione dei fatti di estorsione aggravata commessi nel periodo di applicazione dell’invocato beneficio, con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Milano in data 8 marzo 2024, irrevocabile il 10 ottobre 2024. Segnatamente TZ, con la citata sentenza, era stato condannato alla pena tre anni, sei Penale Sent. Sez. 1 Num. 21651 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/03/2026 mesi di reclusione ed euro 1.000, 00 di multa per il reato di estorsione aggrava continuata, commesso dall’anno 2001 al 4 novembre 2015. A ragione della decisione il Giudice dell’opposizione ha rilevato che il Giudice di primo grado (la cui dosimetria era stata confermata da quello di appello), diversamente da quanto dedotto dall’opponente, si era espresso nel senso della maggiore gravità delle condotte successive al 2012. Conseguentemente, esclusa la necessità di interpretare il giudicato ai fini della verifica dei presupposti temporali dell’indulto, ha ritenuto corretta l’applicazione del beneficio limitatamente alla porzione di pena irrogata quale aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen. concernente i fatti rientranti, ratione temporis, nell’ambito applicativo della citata legge n. 241 del 2006. 2. Avverso l'indicato provvedimento propone ricorso l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia avv. Foti, chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Lamenta che nel provvedimento impugnato la Corte di appello – pur essendosi correttamente discostata dal ragionamento del Giudice di prima istanza, secondo cui i Giudici in sede di cognizione, nell’applicare la continuazione, non avevano indicato quale fosse il reato più grave – avrebbe poi errato nella decisione, confondendo la motivazione resa dai predetti Giudici per l’individuazione del trattamento sanzionatorio con quella riguardante l’applicazione dell’indulto, per il quale deve farsi riferimento alla condotta in concreto più grave, trattandosi di più violazioni della stessa norma penale incriminatrice. Il reato più grave – secondo la prospettazione del ricorrente – avrebbe dovuto essere individuato nella condotta estorsiva del 2002, definita «gravissima» nella sentenza di merito e, conseguentemente, l’invocato beneficio avrebbe dovuto essere applicato sull’intera pena base (di cinque anni) individuata nella sentenza di primo grado. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 6 febbraio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso denuncia censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato. 1. Come anticipato, il ricorrente invoca l’applicazione dell’indulto sulla pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Milano in data 8 marzo 2024, irrevocabile il 10 ottobre 2024, con la quale egli era stato condannato alla pena tre anni, sei mesi di reclusione ed euro 1.000, 00 di multa per il reato di estorsione aggrava continuata, commesso dall’anno 2001 al 4 novembre 2015. Non è superfluo richiamare i principi applicabili alla fattispecie in scrutinio, primo tra tutti 2 quello secondo cui, in tema di applicazione dell'indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione – sia nell'ipotesi in cui, in ragione del titolo, alcuni dei reati unificati siano esclusi e altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni reati siano commessi prima e altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di clemenza – il reato continuato va scisso al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano, a meno che diverse disposizioni al riguardo siano dettate dal provvedimento di clemenza. Inoltre, qualora sia stata irrogata una pena unica in ordine a più delitti unificati dalla continuazione, compiuti prima e dopo la data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, il giudice dell'esecuzione deve chiarire la portata del giudicato e individuare, nell'ambito dei plurimi episodi unificati, quello più grave e la pena per esso inflitta (Sez. 1, n. 43862 del 29/10/2004, [...], Rv. 230059 – 01; Sez. 1, n. 2057 del 14/03/1997, [...], Rv. 207693 – 01). Si è, ancora, specificato che, ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto, in caso di reati unificati per la continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascuno di essi e non a quella complessiva (Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, [...], Rv. 245967 – 01) e che la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta (principio espresso in tema di revoca dell’indulto da Sez. U, Sentenza n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380 – 01, ma trasponibile). 2. Entro questa cornice si è mosso il Giudice del provvedimento impugnato che – al di là dell’improprio riferimento alla assenza di necessità, nel caso di specie, di interpretare il giudicato – ha invece correttamente svolto tale adempimento osservando che, nella parte riguardante il trattamento sanzionatorio, il Giudice di primo grado aveva ritenuto certamente più gravi le condotte perpetrate dopo l’anno 2012, epoca di entrata in vigore della legge n. 3 del 2012 (segnatamente il 29 febbraio di quell’anno) che aveva inasprito il trattamento sanzionatorio del reato per cui è condanna, limitatamente alla pena pecuniaria, prevendo per il primo comma dell’art. 629 la sostituzione della multa da euro 516 a euro 2.065 con quella da euro 1.000 a euro 4.000. La conferma dell’esattezza dell’individuazione del reato più grave non è stata per nulla legata dal Giudice dell’esecuzione al mero dato formale, peraltro non ininfluente, dell’inasprito trattamento sanzionatorio, ma è stata posta in connessione con l’escalation della violenza delle condotte segnalata nelle sentenze di merito a partire dall’anno 2008, con indicazione di quella reputata più grave, ossia quella posta in essere nel 2015. Conseguentemente è corretta la ribadita applicazione del beneficio controverso sulla sola porzione di pena applicata ai sensi dell’art. 81 cod. pen. per le condotte costituenti reati fine ricadenti nel termine di efficacia dell’istituto. È appena il caso di evidenziare come, nel caso in esame, non vi fosse spazio per la 3 revoca del beneficio ai sensi del comma 3 dell’art. 1 legge 31 luglio 2006 n. 241. Il giudice dell'esecuzione, invero, nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, deve determinare, ove il giudice della cognizione non lo abbia specificato, il quantum di pena attribuibile ai reati che risultano commessi oltre il termine temporale fissato dall'art. 1 della legge n. 241 del 2006, e verificare, in tal modo, se per taluno di questi sia stata o meno irrogata una sanzione non inferiore a due anni di reclusione, comportante, per effetto della medesima disposizione, la revoca di diritto del beneficio (Sez. 1, n. 3986 del 28/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259139 – 01); situazione non ravvisabile nel caso in scrutinio, essendo stato inflitto un aumento per la continuazione interna sensibilmente inferiore ai due anni di reclusione. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4