Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2001, n. 59
CASS
Sentenza 3 gennaio 2001

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Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; il contratto privo della forma richiesta "ad substantiam" è nullo e pertanto insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria, dovendosi quindi escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive.

I contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, oltre a richiedere la forma scritta "ad substantiam" (perciò con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi), devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17 R.D. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali; tra tali contratti non rientra quello di appalto di opere pubbliche, per il quale, pertanto, attesa anche la necessità di accordi specifici e complessi, deve escludersi, salvo futura espressa previsione normativa in tal senso, che il consenso possa formarsi sulla base di scritti successivi atteggiantisi come proposta e accettazione fra assenti.

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  • 1Forma del contratto di lavoro ed obblighi di comunicazione del datore di lavoro
    Rossella Giuliano · https://www.iusinitinere.it/

    Il contratto di lavoro subordinato è un contratto sinallagmatico(a prestazioni corrispettive), il cui assetto di interessi è costituito dall'espletamento, da parte del lavoratore, di specifiche mansioni finalizzate al soddisfacimento dell'interesse imprenditoriale del datore di lavoro, in cambio di una retribuzione corrisposta da quest'ultimo “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”(articolo 36, 1° comma, Cost.). Tra i problemi che l'atto costitutivo del rapporto di lavoro subordinato sortisce, vi è quello della forma: la regola generale, infatti, è quella della libertà della …

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  • 2Contratti pubblici senza forma scritta
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 31 maggio 2006

    La Corte di merito aveva ritenuto che il contratto si era concluso per effetto della semplice comunicazione a mezzo lettera dell'accettazione da parte del sindaco della proposta del privato, senza un conforme provvedimento dell'organo munito del potere deliberativo. Secondo la Cassazione invece, i contratti conclusi “iure privatorum” dalla pubblica amministrazione, oltre a richiedere la forma scritta “ad substantiam”, debbono essere di regola contenuti in un unico documento; è possibile la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza, nella sola ipotesi prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923 di contratti con ditte commerciali e non in quella di conferimento di incarico specialmente se …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2001, n. 59
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 59
Data del deposito : 3 gennaio 2001

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