Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6135 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NE01 SEATONE I6135 LA CORTE SUPREMA DI CASS Lavoro Composta dagli Ill.mi sigg.ri May strati: Presidente- Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 861/99 13391 Consigliere - Cron. Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Pasquale PICONE Ud.07/03/01 Consigliere - Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA PIANA MARCO, elettivamente RONCIGLIONE 15, dell'avvocatopresso lo studio rappresentato e difeso dagli avvocati DIAZ GUGLIELMI, PIETRO, PES TERESA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 61/63, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCOTTO PIETRO, PERICU 2001 CATERINA, giusta delega in atti;
1079 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 683/97 del Tribunale di SASSARI, depositata il 03/12/97 R.G.N. 319/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato GENTILE GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- i Svolgimento del processo Con sentenza del 22 dicembre 1995/8 gennaio 1996, il Pretore di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con il quale il signor CO IA aveva chiesto l'annullamento del licenziamento disciplinare intimatogli dall'Enel in data 19.6.1995, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno. L'appello del lavoratore, proposto con ricorso depositato il 22 febbraio 1997, veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Sassari, con sentenza del 12 novembre/3 dicembre 1997. I giudici di secondo grado rilevavano che l'appello era stato depositato oltre un anno dopo la pubblicazione della sentenza del Pretore;
ritenevano che alle controversie in materia di lavoro non è applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 3 della legge n. 742 del 1969); osservavano che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, anche le domande diverse da quella di annullamento del licenziamento, proposte in primo grado, trovavano il proprio necessario presupposto nel rapporto di lavoro ed erano assoggettate al rito del lavoro, con la conseguente inoperatività, anche per esse, della sospensione dei termini processuali. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, CO IA. L'Enel resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2966 c.c., 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, 92 3 : dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12 e 24 della Costituzione (art. 360, n. 3, c.p.c.). Deduce che l'art. 3 della legge n. 742 del 1969 non prevede, tra le controversie escluse dalla sospensione dei termini di cui all'art. 1, quelle di cui all'art. 409 c.p.c. Sostiene che non possono interpretativamente ricomprendersi tali controversie nell'art. 3 citato, attesa la tassatività dell'ambito operativo della norma, ora per richiamo alla materia, ora per richiamo ad articoli di legge. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli già citati nel primo motivo e, inoltre, dell'art. 31 c.p.c., la difesa del ricorrente sostiene che la domanda di risarcimento del danno dipendente dalla illegittimità del licenziamento non trova causa nel rapporto di lavoro, ma deriva in modo diretto ed immediato dall'accertamento della infondatezza del licenziamento. Assume che tale domanda è pertanto estranea all'ambito delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. e, comunque, a quello delle materie escluse dalla sospensione feriale. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo, osserva la Corte che l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 dispone che, in materia civile, la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 non si applica "alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile”. Gli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile, nel testo vigente 4 all'epoca di pubblicazione della legge n. 742 del 1969, riguardavano, rispettivamente, le controversie individuali di lavoro e le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. La legge 11 agosto 1973, n. 533 ha poi sostituito il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, riscrivendo gli articoli da 409 a 447 e sopprimendo, implicitamente, gli articoli da 448 a 473. Le norme corrispondenti, dopo la riforma del 1973, agli artt. 429 e 459 sono, rispettivamente, gli artt. 409 e 442. Ècomunque evidente che il richiamo dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 agli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile non può che riferirsi al contenuto di tali articoli nel testo all'epoca vigente;
di conseguenza, anche dopo la legge 11 agosto 1973 n. 533 la sospensione dei termini processuali, di cui all'art. 1 della citata legge n. 742/69, continua a riferirsi alle "controversie individuali di lavoro" e alle "controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie”, a nulla rilevando che tali materie siano attualmente regolate dagli artt. 409 e 442. Di ciò non si è mai dubitato né in dottrina né in giurisprudenza (cfr., fra le tante, Cass., 17 maggio 1975 n. 1949; 16 luglio 1987 n. 6268; 4 dicembre 1991 n. 13055; 18 marzo 1999 n. 156; 4 marzo 2000 n. 2450). Infondato è anche il secondo motivo, sulla pretesa estraneità alle controversie di lavoro della domanda di risarcimento del danno provocato da un licenziamento illegittimo (mentre non si contesta che la controversia diretta ad accertare la dedotta illegittimità sia una controversia di lavoro). È evidente che, se è controversia individuale di lavoro quella promossa per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, sono 5 controversie individuali di lavoro anche quelle dirette a rimediare al licenziamento illegittimo, e quindi rivolte ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno per le retribuzioni perdute (salvi danni di altra natura, in presenza di particolari caratteristiche del recesso datoriale, anch'essi pacificamente rientranti nella competenza del giudice del lavoro ). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del resistente (arrt. 91 e 385 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle b spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del resistente, spese che liquida in lire 24,000 ltre lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 7 marzo 2001. Il cons. estensore Il Presidente sA nice але IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI oggi, 27 APR 2001 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE/ O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-93 N. 933 6