Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2002, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA "B" 026.82/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 20647/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. 6407 Cron. Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere Ud. 11 di- Dott. Attilio Celentano Consigliere cembre 2001 Dott. Guido Vidiri Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: società Poste Italiane S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Plinio n. 21, presso l'avv. Prof. GI Fiorillo che la rap- presenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AR UC, AL CE, Di RL AL, SS OL, Formen- tini IO, FE EF, AI EF IO, HI Va- ner, EN EF, IN NA, MA CO, AR PI Lui- gi, LI NG, NE SS, OS ST, NI IC, Roc- 4916 chi LA, OS ME, AV AU, LA AR CI, NI GI, ZI RI, TO AE, AT LO LL, PA UI, DE IO;
intimati - avverso la sentenza n. 109/98, decisa il 2 ottobre 1998 e pubbli- cata il novembre 1998, resa dal Tribunale di Parma nel procedi- mento n. 7/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. S. Gentile per delega dell'avv. GI Fiorillo, nell'interesse della società ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi per decreto ingiuntivo AR UC, LI CE, Di RL AL, SS OL, RM IO, Fer- rari EF, AI EF IO, HI ER, EN EF, IN NA, MA CO, AR PI GI, LI NG, NE SS, OS ST, NI IC, CH Lorel- la, OS ME, AV AU, LA AR CI, NI GI, ZI RI, TO AE, AT LA, Spag- giari UI, DE IO, tutti dipendenti dell'Ente Poste Italiane e addetti al recapito della corrispondenza ordinaria, chiedevano il pagamento di importi vari a titolo di compenso gior- naliero di 10 minuti, come da circolare di parte datoriale n. 2 2 del 7 aprile 1994, per il maggior impegno dovuto al recapito di stampe di peso eccedente i 500 grammi. Proponeva opposizione avverso tutti i decreti, con separati atti, l'Ente Poste Italiane;
affermava che, per effetto di successive disposizioni, il compenso spettava solo in caso di recapito di stampe eccedenti il peso di 500 grammi, in quantitativo mediamente superiore ai cinque pezzi. I vari procedimenti venivano riuniti. Con sentenza n. 405/97 in data 10 ottobre 1997, il Pretore riget- tava le opposizioni argomentando che il compenso in parola spetta in misura fissa e forfetizzata per ogni giorno di effettuazione del servizio, a prescindere dall'effettivo recapito delle stampe e dal numero delle stesse. Interponeva appello la società Poste Italiana S.p.A., tale divenu- ta per effetto della così detta privatizzazione, e in esito il gravame veniva rigettato dal Tribunale di Parma con sentenza n. 7/98, emessa in data 2 ottobre- 6 novembre 1998. La decisione veniva così motivata. Il Collegio di merito interpretava la Circolare n. 2 del 2 feb- braio 1994 nel senso che era stato riconosciuto ai dipendenti un compenso aggiuntivo in relazione al maggior impegno per il recapi- to di stampe di peso superiore ai 500 grammi;
non era quindi pos- sibile considerare la prestazione come straordinaria, da retribui- re solo in caso di sua effettiva sussistenza. Faceva propria l'affermazione della sentenza di primo grado nel senso che tale circolare, siccome emanata in base ad un accordo con le Organizzazioni Sindacali, non poteva essere unilateralmente modificata con disposizioni di parte datoriale che riconoscevano detto compenso solo per i giorni in cui erano state recapitate stampe di peso superiore ai 500 chilogrammi in numero superiore a cinque. Propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane e dedu- ce un unico motivo. I lavoratori sono rimasti intimati La società ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione, in riferimento alla normativa che regola il servizio postale. In particolare si pone in rilievo la portata effettiva ella cir- colare n. 2/94 e si afferma che con essa si è voluto introdurre una nuova metodologia per la rilevazione del personale addetto al recapito sul territorio, con l'individuazione dei parametri per temporizzare le relative attività. Si osserva ancora che è contraddittorio far scaturire un maggior compenso dalla prestazione e persino dalla non prestazione di un compito che rientra nelle mansioni tipiche del portalettere. Con la circolare n. 2/1994 e con le successive disposizioni volte ad attuarla, l'Ente ha invero inteso introdurre, sulla base di ac- cordi con le 00.SS. ed in ottemperanza all'art. 8 della legge n. teri stabiliti dagli articoli 1362 ss. C.C. con la particolare natura e struttura di tale categoria di negozi;
pertanto nei ne- gozi unilaterali (quali sono le circolari destinate a indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori) non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del sog- getto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento del destina- tario del negozio". Tale principio è stato riaffermato da questa Corte, con riferimen- to ad analoga fattispecie, nella sentenza n. 7969 del 12 giugno 2001. Nella sentenza 12908/2000 si è in particolare osservato che "nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono es- sere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale о della insuffi- cienza e contraddittorietà della motivazione, mentre la mera con- trapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (v. ex plurimis Cass. 10 marzo 1999 n. 2096)." Si è introdotto peraltro il principio già richiamato con la tra- scrizione della massima ufficiale RV 540597, e si è rilevato che la circolare in esame è "atto interno destinato ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori. Precipuo compito del giudice del merito era pertanto quello di in- terpretare la circolare sulla base dell'intento del soggetto, che l'aveva posta in essere. "I La Corte ha quindi concluso che "l'interpretazione dell'atto da parte del Tribunale non risponde ai criteri legali di ermeneutica contrattuale e presenta vistose omissioni nella motivazione. Per quanto concerne il mancato, rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale va detto che il Tribunale non ha assolutamente spie- gato in base a quale parte della circolare sia stata individuata una somma da corrispondere ai portalettere per il servizio di di- stribuzione delle stampe voluminose. Né può affermarsi, come sem- bra fare il Tribunale, che, trattandosi di una prestazione aggiun- tiva, questa doveva comportare una maggiorazione della retribuzio- ne stessa. Lo stesso Tribunale pone in luce, invero, che con la riorganizzare le modalità delpredetta circolare si intendeva servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500, ma la temporizzazione di tale servizio non comportava necessariamente un compenso in danaro che, si ripete, non trova alcun riscontro nell'interpretazione letterale e logica della circolare da parte del Tribunale -, ben potendo la temporizzazione di tale servizio integrare un criterio di stima per la valutazione della complessi- va prestazione giornaliera. Il Tribunale ha poi omesso di conside- rare che la tesi da esso sostenuta non prevede criteri e modali- tà di erogazione dell'asserito compenso." 71 del 19949 una nuova metodologia per la rilevazione del fabbiso- gno di personale addetto al recapito sul territorio. Non può per- tanto ritenersi sussistente, secondo la ricorrente, il diritto vantato dai lavoratori nel presente giudizio e relativo alla cor- responsione di un'indennità, dovuta per il solo fatto di avere recapitato stampe di peso superiore a 500 grammi, come invece af- fermato nella sentenza impugnata. Secondo la società il preteso "premio" dei dieci minuti non è previsto e regolamentato in nessun accordo collettivo e ciò nonostante che le 00.SS. siano state in- concernenti la circolare n. teressate ai problemi applicativi 2/1994. La censura è fondata. Oggetto della controversia è, come si è detto, l'interpretazione della circolare n. 2 citata, se cioè con essa si sia individuata una somma da corrispondere ai portalettere, oppure un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornalie- e quindi al solo fine della determinazione del fabbisogno delra, personale. La prima tesi, sostenuta dagli attori, stata condivi- sa dal Pretore prima e dal Tribunale poi, mentre la seconda è so- stenuta dall'odierna ricorrente. Questa Corte si è già pronunciata in ordine all'interpretazione della circolare n. 2/94 dell'Ente Poste Italiane e, con riferimen- to ad analoga pronuncia del Tribunale di Parma, ha osservato che sull'interpretazione dei contratti si applicano an-"le norme che ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei cri- 5 Questo Collegio fa proprie tali osservazioni, del tutto convincen- E poiché la motivazione della denunciata sentenza risulta inade- ti e attinenti al caso in esame. guata e contraddittoria, si impone la cassazione con rinvio ad al- appello, che si designa in dispositivo, per un nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati. tro giudice in grado di Detto giudice provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte La Corte Accoglie il ricorso. d'Appello di Bologna. IL CONSIGLIERE ESTENSOREFat the bell Roma, 11 dicembre 2001 IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 25 FEB. 2002 I D , SA LO S L 10 TA O B IL CANCELLIERE . , 3 I T SA D 3 R 5 E 'A A SP . T L S I L N O E N P D G 3 IM I -7 O S -8 A N A D E 11 D S , E E I T O A E N R E G T O S IS T G E IT E G L E IR R D A L O L E D