Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2002, n. 38334
CASS
Sentenza 3 ottobre 2002

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In tema di responsabilità a titolo di colpa per condotta omissiva, il nesso di causalità deve essere accertato non sulla base dei soli coefficienti di probabilità statistica, bensì mediante l'utilizzo degli strumenti di cui il giudice penale ordinariamente dispone per le valutazioni probatorie, e può ritenersi sussistente quando, considerate tutte le circostanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si possa affermare in termini di "certezza processuale", ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l'evento lesivo. (Fattispecie di colpa professionale medica per omessa, precoce, diagnosi di neoplasia polmonare determinata da superficiale o errata lettura del referto radiologico, per la quale la Corte ha ritenuto sussistente il nesso di causalità pure in mancanza di indagine autoptica).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2002, n. 38334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38334
Data del deposito : 3 ottobre 2002

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