Sentenza 24 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 7067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7067 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
E . T 4 N R 8 O 1 I A ' Z L M A L R E T 3 D IN7067 /0 1 S 8 I I 9 S G 1 N E EPUBBLICA ITALIAN - E R 5 S - I 4 A A D E E O G T L G L CORTE SUP MADICASSAZIONE N E O E L A Oggetto S B E 2 E 8 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente- R.G.N. 145/01 16305 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 26/04/01 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA f sul ricorso proposto da: AN RU, elettivamente domiciliato in ROMA, l'avvocato MARINA MARINO,VIALE MAZZINI 11, presso che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
TE RY AN, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso l'avvocato FRANCO MARCONI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
2001 controricorrente la sentenza n. 1/00 della Corte d'Appello di 1113 avverso -1- : ROMA, Sezione Minori, depositata il 05/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Marino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Marconi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CAFIERO che ha concluso per il Generale Dott. Dario rigetto del ricorso. " SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR NN ST conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma, dopo esserne stata autorizzata ai sensi dell' art. 274 c.c., RO CI al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità del predetto nei riguardi del proprio figlio minore RO ST. Costituitosi il contraddittorio e disposta consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 22 gennaio 16 febbraio 1998 il Tribunale accoglieva la domanda, disponeva l' affidamento del minore alla madre e condannava il CI a contribuire al suo mantenimento con un assegno di L.
2.000.000 mensili. Proposto appello dal CI, con sentenza non definitiva del 24 settembre 1999 - 5 gennaio 2000 la Corte di Appello di Roma, sezione per i Minorenni, confermava la dichiarazione di paternità naturale ed il conseguente ordine di trascrizione, nonchè l' affidamento del minore alla madre, e rimetteva la causa sul ruolo per l' ulteriore istruzione in ordine alla determinazione del contributo per il suo mantenimento. Osservava in motivazione la Corte territoriale che andava disattesa l' eccezione dell' appellante relativa alla identità della persona del presidente del collegio nella fase di ammissibilità e del presidente del collegio nella fase di merito, sia in quanto le due fasi sono caratterizzate da assoluta autonomia, da diversità processuale e da distinte finalità, sia perchè la seconda non costituisce affatto una verifica o un riesame della prima, così da doversi escludere una ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 n. 4 c.p.c. 1 на Quanto al merito, rilevava che costituivano prova idonea della ° paternità naturale l' accertata esistenza di una lunga relazione tra le parti protrattasi sino all' epoca del concepimento, non efficacemente contrastata dall' assunto del CI secondo il quale i rapporti sessuali con la ST erano cessati nella primavera del 1992, e la consulenza medico legale espletata, che aveva ristorato la compatibilità genetica tra il predetto ed il minore nella percentuale massima possibile, pari al 99.999998. Riteneva altresì la tardività e comunque l' ininfluenza della prova per testi dedotta dall' appellante, volta a smentire gli elementi di giudizio favorevoli alla sua paternità, e l' inammissibilità per la sua novità della deduzione contenuta nell' atto di impugnazione secondo la quale il medesimo aveva appreso di recente da terzi che la MO si era appropriata del suo liquido seminale per consegnarlo ad un dottore, rilevandone altresì l' inconcludenza e genericità. Quanto all' affidamento del minore, osservava che non era emersa nè era stata prospettata alcuna controindicazione all' affidamento alla madre, con la quale il minore stesso era sempre vissuto;
riteneva altresì non opportuno allo stato dettare un regime di incontri tra padre e figlio, la cui articolazione rinviava all' esito dell' audizione delle parti nel corso dell' ulteriore istruzione. Riteneva ancora manifestamente infondata la sollevata questione di incostituzionalità dell' art. 277 c.c., osservando che l' attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza ad adottare i provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di filiazione naturale garantisce una maggiore conoscenza della situazione in fatto ed 2 н assicura un tempestivo intervento in favore del minore, senza peraltro comprimere in alcun modo i diritti di difesa. Affermava infine che le opposte doglianze delle parti circa la misura del contributo per il mantenimento del bambino imponevano un più approfondito attraverso la produzione di accertamento, documentazione fiscale e di ogni altro documento utile, circa la rispettiva condizione patrimoniale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CI deducendo dieci motivi. Resiste con controricorso illustrato con memoria la ST. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione delle norme sulla competenza, in quanto la Corte di Appello ha ritenuto erroneamente che il rapporto tra la fase sommaria delineata dall' art. 274 c.c. e quella di merito imponga l' identità dei magistrati componenti i relativi collegi, mentre al contrario la diversità delle funzioni proprie di dette fasi e dei soggetti tutelati avrebbe dovuto indurre ad escludere la possibilità che i giudici del primo procedimento siano gli stessi giudici del secondo. Il motivo è inammissibile. Premesso invero che esso erroneamente prospetta come violazione delle norme sulla competenza una asserita illegittimità della composizione del collegio di primo grado, per essere stato esso presieduto dallo stesso presidente del collegio investito della domanda di ammissibilità dell' azione, tale da integrare una ipotesi di astensione obbligatoria, che avrebbe comportato la nullità della sentenza di primo grado, e quindi anche di quella di appello, va 3 rilevato che il motivo stesso si fonda su una lettura del tutto errata $ della sentenza impugnata, che non ha affatto affermato la necessità che gli stessi giudici della fase sommaria pronuncino nella fase di merito, ma ha soltanto escluso la ricorrenza nella situazione prospettata di una causa di incompatibilità determinante un obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 n. 4 c.p.c. Peraltro, il quesito se nell' ipotesi considerata sia configurabile un obbligo di astensione non ha ragione di essere posto, atteso che secondo il consolidato orientamento d esta Suprema Corte i motivi di incompatibilità rilevano, sul piano dei rimedi processuali, come motivi di ricusazione, senza incidere sulla validità del provvedimento emesso, salva l' ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, che lo ponga nella posizione sostanziale di parte. E pertanto, in mancanza di proposizione di istanza di ricusazione entro il termine all' uopo fissato dall art. 52 c.p.c., la violazione da parte del giudice dell' obbligo di astenersi per aver conosciuto della causa in un precedente grado non può esser fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza dal medesimo pronunciata (v. per tutte Cass. 2001 n. 70; 1999 n. 7504; 1999 n. 5072; 1999 n. 4584; 1998 n. 5193; 1998 n. 4187; 1998 n. 1668). Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla deduzione di mancanza totale di prova della relazione tra le parti al momento del concepimento, si sostiene che, a fronte delle evidenti contraddizioni nella ricostruzione dei fatti - avendo il CI sempre affermato che la relazione con la ST era cessata nei primi mesi del 1992 ed Ihn 4 apparendo comunque l' incontro del luglio 1992 prospettato da quest' ultima incompatibile con l' epoca presumibile del concepimento - ed in assenza di immediati riscontri oggettivi, avrebbe dovuto ammettersi la prova richiesta dal convenuto e non darsi corso alla consulenza tecnica prima della acquisizione di elementi idonei a dimostrare l' esistenza della relazione all' epoca del concepimento. Con il terzo motivo si denuncia insufficienza di motivazione nella parte in cui la Corte di Appello ha affermato la non influenza ai fini del giudizio della patologia della quale il CI soffriva all' epoca del concepimento, documentata da certificato medico non contestato, tale da precludergli i rapporti sessuali. insufficienza eCon il quarto motivo si denuncia ancora contraddittorietà di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la compatibilità di un rapporto asseritamente verificatosi il 21 luglio sia con i referti medici che tra il 20 ed il 24 agosto avevano accertato l' esistenza di un feto di circa due mesi, sia con la certificazione medica del ricovero ospedaliero del minore dopo la nascita, attestante alla data del 26 marzo successivo, sulla base delle sole dichiarazioni della madre, che il bambino era nato prematuro. Con il quinto motivo si denuncia insufficienza e contraddittorietà di motivazione nel passaggio motivazionale in cui si afferma che anche ove si fosse espletata l' istruttoria richiesta l' esito della lite non sarebbe mutato, attese le risultanze della consulenza tecnica, omettendo di considerare che l' indagine tecnica può determinare la dichiarazione di paternità naturale solo unitamente ad altre circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio. Ң Tutti i motivi così sintetizzati, da esaminare congiuntamente per la loro logica connessione, sono infondati. Ed invero la Corte di Appello, nel ritenere raggiunta la piena prova della paternità del CI, ha analiticamente esaminato e valutato - con apprezzamento non censurabile in questa sede, in quanto fondato su congrua e logica motivazione - gli elementi probatori acquisiti in giudizio circa l' esistenza di una lunga relazione tra le parti, risalente al 1989, e di un incontro tra le stesse in un giorno del luglio 1992 compatibile con la data presumibile del concepimento, da determinare tenendo conto della nascita prematura del bambino, documentata dalla certificazione sanitaria in atti;
ha altresì diffusamente argomentatamente confutato le argomentazioni svolte dal CI circa la sua incapacità di procreare in detto periodo;
ha ancora considerato gli esiti della consulenza medico legale, che aveva evidenziato una percentuale di probabilità della paternità pari al 99.999998 % avverso la quale l' appellante non aveva rivolto specifiche censure nè sotto il profilo procedimentale nè sotto quello tecnico;
ha conclusivamente ritenuto che un risultato tanto significativo, confortato dagli altri elementi probatori acquisiti in giudizio, assumesse il rilievo sostanziale di prova positiva della paternità. E' qui appena il caso di ricordare che, come questa Suprema Corte è ormai costante nel ritenere, a seguito delle più recenti acquisizioni scientifiche le prove ematologiche e genetiche, per gli elevati livelli di probabilità raggiunti, fino al limite della certezza assoluta offerta dall' esame del DNA, devono considerarsi idonee a fornire anche da sole ich la dimostrazione non solo in negativo, ma anche in termini positivi, del rapporto biologico di paternità ( v. sul punto, tra le altre, Cass. 1997 n. 8451; 1995 n. 6550; 1991 n. 6858; 1987 n. 1788). Le ulteriori doglianze contenute nei motivi in esame sono chiaramente inammissibili in questa sede, tendendo a prospettare un diverso apprezzamento degli elementi esaminati e valutati dal giudice di merito, e quindi una diversa ricostruzione in fatto della vicenda. Con il sesto motivo si denuncia contraddittorietà di motivazione nel punto in cui si è ritenuta nuova la circostanza, che si era chiesto di provare in appello, che il CI non aveva avuto rapporti sessuali con la ST all' epoca del concepimento, ma che questa gli aveva sottratto il liquido seminale, riguardando essa al contrario, nonostante l'effettiva novità del capitolo di prova formulato, il medesimo campo di indagine che sia il Tribunale che la Corte di Appello avrebbero approfondire prima di dar corso alla periziadovuto immunoematologica. La censura, nei termini della sua formulazione, è inammissibile. Ed invero a fronte del rilievo della Corte di Appello di inammissibilità della prova dedotta sul punto dal CI per la sua novità ( oltre che per la sua irrilevanza ), in quanto volta ad introdurre un tema di indagine non prospettato in primo grado, il ricorrente denuncia un vizio di motivazione non configurabile in relazione a prospettati errori di diritto in procedendo, e peraltro finisce per ammettere la novità della circostanza che aveva chiesto di dimostrare. Con il settimo motivo si denuncia insufficienza di motivazione in ordine alla richiesta di acquisizione avanzata dall' appellante della ply completa ed autentica documentazione medica sulla quale l'attrice aveva fondato la propria domanda. Il motivo, formulato in termini estremamente sintetici e generici, è inammissibile. Ritenuto invero che la Corte territoriale ha richiamato in più passaggi della propria motivazione le cartelle cliniche ospedaliere relative alla gravidanza ed alla nascita del minore e che le risultanze di tale documentazione non appaiono contestate dal CI, non è dato comprendere dalla formulazione del motivo - per non averlo il ricorrente in alcun modo specificato - se e per quali ragioni i documenti da acquisire con l' invocato ordine di esibizione avrebbero indotto, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una decisione diversa da quella adottata. Con l'ottavo motivo si denuncia insufficienza e contraddittorietà di motivazione nel punto in cui si è ritenuto che il comportamento processuale del CI costituisse ragione sufficiente per disporre l' affidamento alla madre e per non prevedere alcuna frequentazione del predetto con il minore. Anche tale motivo è infondato. Ed invero la Corte di Appello ha adeguatamente esposto le ragioni, determinate ( non già dal comportamento processuale del CI, ma ) dall' aver vissuto il bambino sempre con la madre e dalla mancata prospettazione di circostanze sfavorevoli, che inducevano ad affidare il minore alla ST. La medesima Corte ha altresì compiutamente motivato la E propria adesione al giudizio espresso dal Tribunale circa l' opportunità di non disciplinare allo stato un regime di incontri tra padre e figlio, stante il persistente rifiuto del primo di assumere le proprie Ң 8 responsabilità genitoriali e la totale estraneità, al momento della decisione, della figura paterna dalla vita del minore, e ne ha quindi rimesso la regolamentazione all' esito dell' ulteriore istruttoria. Con il nono motivo si lamenta insufficienza di motivazione nel rigetto dell' eccezione di incostituzionalità dell' art. 277 c.c., in relazione agli artt. 3, 24, 30 e 102 Cost., con riferimento alla prevista possibilità per il tribunale per i minorenni di statuire sul mantenimento del minore contestualmente alla dichiarazione di paternità, mentre nei casi in cui occorre determinare l' assegno di mantenimento di un minore già riconosciuto la competenza appartiene al tribunale ordinario, che pronuncia secondo un rito diverso e più rigoroso. L' eccezione è manifestamente infondata. Ed invero l'attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza a pronunciare anche i provvedimenti di cui all' art. 277 c.c. appare pienamente coerente rispetto alla natura ed alla funzione di detti provvedimenti, che si pongono quali misure conseguenziali ( " effetti della sentenza ", secondo la rubrica dell' art. 277 c.c. ) rispetto alla pronuncia dichiarativa del rapporto di filiazione, ed al tempo stesso rispondente all' interesse prevalente del minore ad una contestuale regolamentazione del contributo del padre e della madre al suo mantenimento. Va peraltro osservato che dai motivi ispiratori della legge di riforma dell' art. 38 disp. att. c.c. appare chiaro che la distinzione tra la P competenza del giudice ordinario e quella del tribunale minorile non è segnata dal carattere personale o patrimoniale della pretesa fatta valere, ma si basa sul dato oggettivo, in relazione a specifici ch procedimenti, della presenza in giudizio di un minore. In questa prospettiva la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 193 del 1987 - puntualmente richiamata dalla resistente - nel dichiarare non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., la questione di costituzionalità dell' art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall' art. 68 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui dispone la competenza del tribunale per i minorenni a provvedere sulla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, ha valorizzato le competenze complementari spettanti allo stesso giudice - tra le quali appunto quella prevista dall' art. 277 c.c. - per ritenere giustificata la devoluzione dell' azione in discorso al giudice specializzato. Nè hanno ragione di essere sollevati dubbi di costituzionalità in relazione al rito, atteso che come è noto - il giudice della legittimità - delle leggi è costante nel ritenere insindacabile la scelta del legislatore di adottare il rito camerale in relazione a determinate materie tipicamente contenziose o con elementi propri della giurisdizione contenziosa, non contrastando il rito camerale in sè con il diritto di difesa e non escludendo la possibilità che la relativa disciplina si conformi alle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, purchè siano assicurate la garanzia del contraddittorio e l' esperibilità di ogni mezzo di prova in relazione alla specifica azione esercitata (v. per tutte C. Cost. 1989 n. 573 e 543). Con l'ultimo motivo si denuncia contraddittorietà di motivazione per avere da un lato la Corte di Appello affermato che nel giudizio di impugnazione non possono avere ingresso prove nuove e per avere dall' altro lato mancato, dopo aver accertato che la statuizione 10 th relativa al mantenimento del minore era stato emessa in assenza di prove al riguardo, di censurare o quanto meno sospendere la pronuncia sul punto, disponendo al contrario il proseguimento della causa per l'ulteriore istruttoria. Anche tale motivo è infondato. Ritenuto invero che il giudice ha il potere, attribuitogli espressamente dal capoverso dell' art. 277 c.c., di adottare di ufficio i provvedimenti opportuni per il mantenimento del minore e quindi di disporre i necessari accertamenti, a prescindere dalle richieste delle parti ( v. sul punto Cass. 2000 n. 5586; 1994 n. 6868 ; 1994 n. 6217; 1985 n. 2739 ), correttamente la Corte di Appello, preso atto delle deduzioni e delle contestazioni tra le parti circa le rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, ha disposto un ulteriore accertamento al riguardo. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato. Il CI va conseguentemente condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in L.$3,600 oltre L.
5.000.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 26 aprile 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE PRESIDENTE- helo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinety 24 MAG. 2001 IL CANCELLIERE 11 ive indMiri *