Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
Non si applica ai processi penali la proroga disposta sino al 30 giugno 2013, dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, della originaria sospensione dei termini processuali, prevista anche per gli stessi dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, sino al 31 dicembre 2012, in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici occorsi in Emilia Romagna nel maggio 2012.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: se la distrazione non comporta la perdita del bene non sussiste il peculatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2013, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/12/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 3662
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 37440/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LU IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 05/02/2013 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 5 febbraio 2013 ed impugnata congiuntamente all'ordinanza collegiale resa in pari data, riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città ed appellata da EL LU IO, sostituendo la pena detentiva di giorni dieci di arresto con la corrispondente pena pecuniaria ed ordinando la demolizione delle opere oggetto della contestazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).
2. Per l'annullamento della sentenza impugnata, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, EL LU IO affidando il gravame ad un unico articolato motivo con il quale denuncia violazione della legge processuale penale in relazione al D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 17 bis, comma 13 quater, (recte art. 11, comma 13 quater), conv. in L. 7 dicembre 2012, n. 213. Premette il ricorrente di essere stato citato in giudizio avanti alla Corte di appello di Bologna per l'udienza del 26 ottobre 2012 nel corso della quale non venne dichiarata la contumacia dell'imputato in applicazione del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6 (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da terremoto) che prevedeva la sospensione ex lege dei processi penali pendenti al momento della sua entrata in vigore, sicché la causa fu rinviata all'udienza del 5 febbraio 2013, data nella quale sarebbe spirato il termine di sospensione obbligatoria.
Tale termine, secondo il ricorrente, è poi stato ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 2013 dal D.L. n. 174 del 2012, art. 17 bis, comma 13 quater, (recte art. 11, comma 13 quater) conv. in L. n. 213 del 2012 e tuttavia la Corte territoriale, sull'errato rilievo della non applicabilità della disposizione ai processi penali, aveva respinto, con ordinanza, la richiesta della difesa di rinvio del processo a data successiva al 30 giugno 2013 e la stessa Corte di merito, dichiarata la contumacia dell'imputato, aveva pronunciato sull'impugnazione della sentenza di primo grado, comprimendo illegittimamente la facoltà di intervento dell'imputato nel procedimento e dando così origine ad una nullità di origine generale a regime intermedio tempestivamente dedotta. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale, nel rigettare la richiesta della difesa di rinvio del processo, ha premesso come il D.L. n. 174 del 2012, art. 13 quater, conv. in L. 7 dicembre 2012, n. 213 (recte art. 11, comma
13 quater), successivamente convertito in legge, richiamasse esclusivamente "i soggetti" di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, comma 4 conv. in L. 1 agosto 2012, n. 122.
Quest'ultima disposizione disciplinava, secondo la Corte di merito, nei suoi primi cinque commi esclusivamente istituti propri del procedimento civile.
Viceversa il processo penale trovava regolamentazione a partire dal successivo D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 6. Nel varare una nuova disciplina della proroga connessa ad un evento emergenziale (terremoto) e ai suoi effetti, il legislatore, con scelta immune da vizi di irragionevolezza, ha ritenuto, secondo la Corte d'appello, di escludere il processo penale da ulteriori sospensioni e di limitare quelle per il processo civile solo ai "soggetti" (e non più ai difensori aventi studio in zone colpite dal sisma) interessati a determinati termini riferiti ad alcuni istituti del processo civile.
Dichiarava pertanto la contumacia dell'appellante, disponendo procedersi oltre.
2. In via preliminare, è necessario osservare come il legislatore - nel regolamentare la sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e tributari, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, la comunicazione e la notifica di atti con riferimento agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 -abbia dettato una articolata disciplina, contenuta nel D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6 convertito, con modificazioni, in L. 1 agosto 2012, n. 122. 3. Si tratta di interventi, purtroppo non occasionali, che si sono resi necessari tutte le volte in cui particolari e devastanti eventi, legati a calamità naturali, hanno investito il territorio nazionale. Senza la necessità di dover scrutinare i singoli interventi, è possibile individuare due diverse tecniche, nettamente distinguibili, di azione normativa con le quali il legislatore ha provveduto a regolamentare la sorte dei processi in corso e le attività, processuali e non, delle parti in considerazione degli inevitabili disagi, ratione loci o ratione personae, connessi ad accadimenti di tal genere che rendono, soprattutto nel periodo prossimo alle calamità e per tutto il tempo necessario per uscire dall'emergenza, complicato, oltre che il normale regime di vita sconvolto, nella specie, dagli eventi tellurici, anche l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi.
In altri termini, sino al 2009, sino cioè all'emanazione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5, sul sisma in Abruzzo, gli interventi normativi (per esempio, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, art. 4 convertito nella L. 22 dicembre 1980, n. 874 sul terremoto in Campania e Basilicata;
D.L. 27 ottobre 1997, n. 364, art. 1, convertito in L. 17 dicembre 1997, n. 434 sul terremoto Umbria- Marche;
D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4, conv. con modif, in L. 27 dicembre 2002, n. 286, sugli eventi sismici che hanno colpito
Puglia, Molise e Sicilia) erano limitati ad un'unica disposizione con la quale, sino ad una determinata data, venivano sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportassero decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.
Nel 2009 e nel 2012, cioè in occasione degli eventi sismici in Abruzzo ed Emilia Romagna e zone limitrofe, il legislatore ha praticamente frantumato la precedente prassi normativa dettando disposizioni più specifiche nel senso che, all'interno di un unico articolo, ha disciplinato diversamente i riti ed in particolare ha dettato disposizioni dettagliate per il processo penale.
4. Rispetto agli interventi normativi precedenti al 2009, la giurisprudenza di questa Corte - con qualche oscillazione circa la sorte dei termini non decadenziali se ed in quanto collegati a quelli stabiliti a pena di decadenza - ha interpretato le relative disposizioni ritenendo che, nell'ambito del diritto processuale, la sospensione dovesse intendersi limitata ai termini perentori, ossia a quei termini stabiliti per compiere determinati atti sotto pena di decadenza, con esclusione quindi dei termini ordinatori e di quelli dilatori, precisando tuttavia che, nell'ambito del diritto processuale, quando un termine perentorio è funzionalmente collegato ad un termine dilatorio, la sospensione del termine perentorio si estende anche al termine dilatorio (Sez. 3, n. 12013 del 15/10/1998, Giulioni, Rv. 212178 che ha scrutinato un caso analogo a quello di cui al presente procedimento;
nello stesso senso, ma con riferimento a problematiche diverse, Sez. 3, n. 1881 del 30/11/1999, dep. 21/02/2000, Antonelli Rv. 215690).
Altri indirizzi hanno precisato che, nell'ambito dell'ordinamento processuale, la sospensione dovesse intendersi limitata ai termini perentori, a quei termini cioè entro i quali devono compiersi determinati atti e la cui inosservanza comporta la decadenza, che è l'impossibilità giuridica assoluta di compiere in futuro l'atto previsto e non ai termini ordinatori ne' a quelli dilatori, non ricompresi nella disposizione, per i quali non è prevista sospensione di sorta (Sez. 3, n. 1704 del 27/09/1982, dep. 26/02/1983, Petrecca Rv. 157630; seguita da Sez. 5, n. 44312 del 06/10/2004, Raciti, Rv. 229928).
5. Ciò posto, il ricorrente si duole dell'interpretazione fornita dalla Corte territoriale la quale si sarebbe erroneamente discostata dall'esegesi letterale imposta dal D.L. n. 174 del 2012, art. 11, comma 13 quater, conv. in L. n. 213 del 2012 pervenendo ad approdi diversi da quelli cui doveva giungere sulla base di una rigorosa interpretazione grammaticale.
6. Tuttavia va innanzitutto chiarito come la questione non possa e non debba porsi in correlazione alla interpretazioni giurisprudenziali delle previgenti, ed apparentemente analoghe, disposizioni.
È rilevante infatti considerare che quelle regolavano geneticamente il fenomeno, mentre l'art. 11, comma 13 quater, ha prorogato i termini contenuti in una norma (il D.L. n. 74 del 2012, art. 6 conv. in L. n. 122 del 2012) che, a sua volta, regolava geneticamente il fenomeno (quello relativo alla sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e tributari ed altro), con la conseguenza che se e quali termini l'art. 11, comma 13 quater, abbia effettivamente prorogato è questione interpretativa che richiede l'esegesi della normativa sulla quale la proroga dei termini si innesta.
7. Il D.L. n. 74 del 2012, art. 6 conv. in L. n. 122 del 2012 - con una disposizione pressoché identica a quella del D.L. n. 39 del 2009, art. 5, con il quale furono dettate disposizioni urgenti in relazione al sisma nella regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009 - prevedeva la sospensione fino al 31 dicembre 2012 dei processi civili e amministrativi (comma 1).
Con elencazione solo in parte sovrapponibile a quella di cui all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, disponeva, per le cause urgenti, che la sospensione non si applicasse, quanto al processo civile, alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative ad alimenti;
ai procedimenti cautelari;
ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;
ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.); alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione avrebbe potuto produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, al presidente incombeva l'onere di dichiarare l'urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile (comma 1).
Fino al 31 dicembre 2012 erano sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo a procedimenti che dovessero svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati (comma 2).
Era poi previsto che fosse disposto il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 20 maggio erano residenti (o avevano sede) nei comuni terremotati alla data del 20 maggio 2012. La disposizione faceva espressamente salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio (comma 3). Prevedeva inoltre la sospensione (commi 4 e 5) di numerosi termini a favore dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale nei comuni e nei territori terremotati. I termini restavano sospesi, salva espressa rinuncia degli interessati, dal 20 maggio al 31 dicembre 2012.
Si trattava (appunto e con specifico ed esclusivo riferimento alla richiamata disposizione di cui al comma 4 e non anche ad altre) dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione e dei termini per gli adempimenti contrattuali. Ove il decorso del termine iniziasse durante il periodo di sospensione, l'art. 6 disponeva (comma 4 seconda parte) che l'inizio stesso fosse differito alla fine del periodo (quindi al 1 gennaio 2013), sospendendo in particolare i termini relativi ai processi esecutivi;
i termini relativi alle procedure concorsuali;
i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Il comma 5, inoltre, sospendeva i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo 20 maggio - 31 dicembre 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 20 maggio 2012, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati. La suddetta sospensione operava a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli interessati di rinunciarvi espressamente. Quanto ai processi penali pendenti alla data del 20 maggio 2012 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati, il comma 6 dell'art. 6 li sospendeva fino al 31 dicembre 2012.
Sino a quella data, e sempre con riferimento agli uffici giudiziari dei comuni colpiti dal sisma, erano altresì sospesi i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli per proporre querela, stabilendosi che nel procedimento di esecuzione penale ed in quello di sorveglianza fosse osservata, in quanto compatibile, la disciplina di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, e successive modificazioni (comma 6).
Il comma 7 disciplinava invece le sorti dei processi penali in cui, al 20 maggio 2012, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risultasse residente nei comuni terremotati, prevedendo che il giudice dovesse disporre il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2012 - fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 - quando una delle parti o uno dei loro difensori risultasse contumace o assente e prevedendo altresì la sospensione fino alla stessa data dei termini previsti dal codice di rito a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.
Il comma 8 inoltre stabiliva che la sospensione di cui ai commi 6 e 7 non operava per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo;
per il giudizio direttissimo;
per la convalida dei sequestri;
nei processi con imputati in stato di custodia cautelare;
nei processi a carico di imputati minorenni.
Si prevedeva, in chiusura del comma 8, che la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni non operasse qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinunciassero. Il comma 9 infine sospendeva il corso della prescrizione per il periodo in cui - ai sensi dei commi 6 e 7 - il processo penale o i termini procedurali fossero sospesi o il processo fosse rinviato. 8. È di tutta evidenza come il legislatore avesse previsto un'articolata e separata disciplina, da un lato, per i processi civili ed amministrativi (dai commi da 1 a 5) e, dall'altro, per processi penali (dai commi da 6 a 9), utilizzando due criteri omologhi aventi come presupposto lo sdoppiamento e la diversificazione dei riti ed a questi speculari.
Secondo un primo criterio (ratione loci) era previsto un regime che privilegiava la sede dell'ufficio giudiziario che, per il solo fatto di essere ricompresa in un comune colpito dal sisma, determinava, da un lato, la sospensione dei processi (comma 1) amministrativi e civili, con le eccezioni viste, o il rinvio d'ufficio delle udienze (comma 3) e, dall'altro, il medesimo criterio determinava la sospensione (comma 6) dei termini per le indagini preliminari e per la proposizione della querela nonché la sospensione dei processi penali, con le eccezioni di cui al comma 8.
Le disposizioni erano quindi parametrate sul disagio conseguente all'evento sismico e incidevano su una platea di destinatari che non necessariamente dovevano essere residenti in uno dei comuni terremotati.
In base al secondo criterio (ratione personae) era previsto un regime che aveva invece come destinatari proprio coloro che fossero residenti nei luoghi disastrati, operassero o svolgessero un'attività lavorativa, produttiva o di funzione in detti luoghi per i quali (commi 4 e 5) si prevedeva, tra l'altro, la sospensione fino al 31 dicembre 2012 del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali.
Queste disposizioni non erano pacificamente applicabili al processo penale perché, quanto a quest'ultimo e specularmente, il criterio ratione personae era parametrato non sui soggetti ma sulle parti o loro difensori, se previamente nominati, residenti nei comuni colpiti dal sisma e non anche quindi per i soggetti che operassero o svolgessero un'attività lavorativa, produttiva o di funzione in detti luoghi.
Ne consegue che solo per le parti o i loro difensori era prevista, con le eccezioni di cui al comma 8, la sospensione dei termini stabiliti dal codice di rito a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni (comma 7 lett. a) o il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2012 ove fosse risultata contumace o assente una delle parti o dei loro difensori (comma 7 lett. b). Le disposizioni erano quindi parametrate, seppure con accenti diversi, sul disagio conseguente all'evento sismico solo per coloro che avessero un collegamento logistico con i comuni del sisma, indipendentemente dalla sede ove si dovesse svolgere l'attività giudiziaria o compiersi l'attività o, se non compiuto nel termine, l'atto processualmente sanzionato.
9. A fronte di una disciplina, così diversificata rispetto al passato, e così dettagliata nel tenere differenziati i riti, è proprio l'interpretazione letterale dell'art. 11, comma 13 quater, che esclude un ambito di operatività a tutto campo e per tutti i processi.
L'art. 11, comma 13 quater, infatti non è una disposizione sganciata dal corpus normativo che l'ha preceduta e ciò, come si è visto, per due fondamentali ragioni: in primo luogo, perché non è una norma che regolamenta ex novo il regime del decorso dei termini, in quanto questi erano già variamente regolati dalle precedenti disposizioni ed in maniera diversa quanto ai tipi di processo, ed in secondo luogo perché, prorogando i termini, si innesta e richiede un collegamento funzionale con la disposizione i cui effetti nel tempo prolunga. Non è pertanto condivisibile la prospettazione contenuta nel ricorso secondo la quale, per una corretta interpretazione letterale ex art. 12 preleggi, sotto la lente dell'interprete vi sarebbe solo la disposizione di cui all'art. 11, comma 13 quater, e non anche la norma previgente (D.L. n. 74 del 2012, art. 6 conv. in L. n. 122 del 2012). Neppure appare condivisibile l'affermazione, che parrebbe sganciata dal primato dell'interpretazione letterale che pure si invoca, secondo la quale il legislatore avrebbe voluto, con la proroga, solo limitare la portata delle sospensioni o la platea dei destinatari, non essendovi inclusi i difensori.
Quest'ultima affermazione, adombrata anche dalla Corte territoriale nell'ordinanza impugnata con un obiter dictum, non è condivisile sul rilievo che proprio con riferimento alle precedenti formulazioni (di cui si è detto sub 3) delle disposizioni relative agli eventi emergenziali ante 2009 la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, in materia di termini processuali, che la sospensione prevista dal D.L. 27 ottobre 1997, n. 364, art. 1, è applicabile agli avvocati, residenti nelle zone colpite dal terremoto, in considerazione dell'ampia dizione (soggetti che, alla data del (...), erano residenti o avevano base operativa nelle regioni (...) usata dalla norma (Sez. 1, n. 6504 del 21/04/1998, Copia, Rv. 210760; Sez. 3, n. 1881 del 30/11/1999, cit., Rv. 215689). Anzi non è un caso che il D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 4 conv. in L. n. 122 del 2012 e l'art. 11, comma 13 quater, siano parzialmente ma perfettamente sovrapponibili dal punto di vista dei segni linguistici adoperati del legislatore (Per i soggetti di cui al D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 4, conv. in L. n. 122 del 2012 "il decorso dei termini ( ... ) processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione" continua ad essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione).
In definitiva, essendo l'art. 11, comma 13 quater, ritagliato dal D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 4 in L. n. 122 del 2012, ha più fondamento dal punto di vista dell'interpretazione letterale - sullo specifico rilievo che, quanto al rito penale, il legislatore "tacuit" - ritenere che la disposizione abbia inciso solo sul comma 4, dal quale ha pedissequamente ripreso le note letterali, e non su tutto il regime del decorso dei termini, che invece il legislatore aveva opportunamente differenziato per riti e non solo per oggetto, con la conseguenza che sarebbe contra tenorem rationes proprio l'interpretazione che presupporrebbe un ritorno schizofrenico alla irrilevanza dei riti, ossia dei processi, nonostante che il legislatore avesse ab origine tenuto distinte le tipologie processuali.
Con tutta evidenza l'art. 11, comma 13 quater, è solo parzialmente identico dall'art. 6, comma 4, perché il legislatore ha voluto, rispetto alla iniziale portata espansiva del comma 4 depurarlo, escludendo la proroga per determinate materie (gli adempimenti contrattuali ed i termini perentori convenzionali, e legali sostanziali), che coincidono con le parti della precedente disposizione successivamente non riportate dall'art. 11, comma 13 quater, atteso che i termini perentori legali, dei quali pure non vi è cenno, rientrano a pieno titolo in quelli decadenziali. 10. L'interpretazione dunque fornita dalla Corte bolognese deve ritenersi corretta con la conseguenza che il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 11, comma 13 quater, conv. in L. 7 dicembre 2012, n. 213
nella parte in cui dispone che "per i soggetti di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, comma 4, conv. in L. 1 agosto 2012, n. 122, il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione continua ad essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione" non si applica al processo penale i cui effetti - quanto alla sospensione dei processi, alla sospensione di termini stabiliti per le indagini preliminari, a quelli per proporre querela ed alla sospensione dei termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento dell'attività difensiva e per la proposizione di reclami ed impugnazioni - si sono esauriti alla data del 31 dicembre 2012 giacché (per la originaria differenziazione dei riti con discipline reciprocamente autosufficienti sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6 conv. in L. 1 agosto 2012, n. 122) l'art. 11, comma 13 quater, non contiene alcun riferimento al processo penale. Consegue l'inammissibilità del ricorso.
11. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014