Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2013, n. 5106
CASS
Sentenza 13 dicembre 2013

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Massime1

Non si applica ai processi penali la proroga disposta sino al 30 giugno 2013, dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, della originaria sospensione dei termini processuali, prevista anche per gli stessi dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, sino al 31 dicembre 2012, in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici occorsi in Emilia Romagna nel maggio 2012.

Commentario1

  • 1Abuso d'ufficio: se la distrazione non comporta la perdita del bene non sussiste il peculato
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023

    La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2013, n. 5106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5106
Data del deposito : 13 dicembre 2013

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