Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
La sospensione dei termini disposta dall'art. 4 D.L. 4 novembre 2002 n. 245, convertito in legge 27 dicembre 2002 n. 286, per le zone colpite da eventi sismici riguarda solo quelli comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione in scadenza nel periodo di emergenza e pertanto non si applica a termini dilatori al cui decorso non è ricollegata alcuna causa di prescrizione o decadenza; ne consegue che è rituale la notifica del decreto di citazione (nella specie per il giudizio di appello) che sia stata eseguita durante il periodo di sospensione, purché nel rispetto del termine minimo di comparizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2004, n. 44312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44312 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 06/10/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1413
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 028072/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IO N. IL 27/03/1965;
avverso SENTENZA del 07/04/2003 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVA La Corte di Appello di Messina, investita del gravame di TI RA avverso la sentenza 22.11.1999 con la quale il Tribunale di Messina lo aveva condannato alla pena di I anno di reclusione ed E. 400,00 di multa quale responsabile del reato di cui all'art. 455 cod.pen. - commesso in concorso con tale ST VA (separatamente giudicato) - ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 1) inosservanza di norme processuali, riferite agli artt. 178 lett. c), 601 nn. 3 e 5 c.p.p. e 4 DL 4.11.2002 n. 45; 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, affidatasi a "presunzioni" anziché ai dati certi rappresentati dalla piena assunzione di esclusiva responsabilità da parte dell'ST, dal rinvenimento delle banconote contraffate sotto il sedile dell'auto occupato da costui e, infine, dalle indicazioni dello stesso TI circa gli esercizi i luoghi visitati dal coimputato;
3) mancanza di motivazione quanto al diniego dell'ipotesi della desistenza volontaria ovvero dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen.;
4) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del danno di lieve entità.
Il ricorso non merita accoglimento.
Con il motivo sub 1), invero, il ricorrente deduce nullità per violazione degli artt. 601 nn. 3 e 5 e 178 lett. c) c.p.p., sul rilievo che, essendo stati notificati il decreto di citazione e gli avvisi al difensore per il giudizio di appello in data 18.2.2003 e, cioè, in periodo di sospensione dei termini cessato il 31.3.2003, fissato all'art. 4 DL 4.11.2002 n. 245, l'imputato non avrebbe goduto del termine minimo dei 20 gg. prima dell'udienza del 7.4.2003. Tale motivo è infondato perché i termini non goduti per intero sono estranei alla previsione della Legge 245 del 2002 che fa espresso ed inestensibile riferimento a quelli "comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione in scadenza nel periodo di emergenza ", cioè a termini non interessati dall'art. 601 comma 5 cod.proc.pen.; tale norma, infatti, concerne termini dilatori cui non è ricollegata alcuna causa di prescrizione o decadenza dai diritti del soggetto in cui favore sono normativamente previsti. Il secondo motivo non coglie minimamente il denunciato vizio di motivazione.
La Corte territoriale ha fondato il giudizio di colpevolezza del TI su circostanze indubbiamente probanti, quali il rinvenimento di parte delle residue banconote contraffatte sotto un sedile della sua autovettura (sedile sul quale il TI stava per prendere posto, come è detto nella sentenza di primo grado), la messa a disposizione della medesima per un trasferimento da Catania a Messina credibilmente finalizzato alla spendita fuori sede delle banconote contraffatte (non potendosi assegnare credito, infatti, alla generica tesi di un viaggio per diporto) e, infine, la compartecipazione, con il trasportato, nelle visite agli esercizi presso cui alcune banconote furono spese o comunque delle stesse fu tentata lo spaccio;
ed a fronte di tali argomentazioni, il ricorrente unicamente oppone la pretesa di un diverso e più favorevole apprezzamento (in chiave totalmente "riduttiva") del compendio probatorio già compiutamente esaminato e univocamente convergente a rappresentare un fatto di responsabilità concorsuale.
Infondato è, ancora, il terzo motivo.
Quanto alla censura - peraltro talmente generica (insufficiente l'osservazione che la Corte territoriale avrebbe dovuto "meglio motivare") - in ordine al rifiuto della ipotesi della desistenza volontaria, infatti, i secondi giudici hanno correttamente osservato che la condotta collaborativa dell'imputato ha fatto seguito ad un reato già consumato, negandole correttamente, pertanto, la connotazione di causa di non punibilità del fatto;
quanto, poi, all'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen., è sufficiente osservare che la questione non formò oggetto di censura in sede di appello e, in ogni caso, è dedotta del tutto genericamente, non venendo minimamente illustrata la spontaneità dell'attivo ravvedimento che, in ogni caso, e da ultimo, risulta descritto in termini di condotta collaborativa si pienamente "confessoria" - e, pertanto, meritevole delle attenuanti generiche (concesse) - ma certamente inidonea ad elidere o ridurre il danno ormai irreparabile derivato dalla pregressa ed esaurita attività di spendita delle banconote contraffatte nei diversi esercizi pubblici.
Neppure ha pregio il quarto e superstite motivo di gravame con il quale il ricorrente censura il giudizio di non modesta entità del danno in presenza della spendita di banconote per un importo complessivo limitato "ad alcune centinaia di migliaia di lire" e, anzi, di sole L. 100.000; tale censura - peraltro veicolata attraverso la pretesa di riesame del fatto in termini quantificativi delle somme spese che non risultano dal testo delle sentenze dei giudici di merito - non deduce, infatti, in una ipotesi di delitto contro la fede pubblica e determinato da motivi di lucro (n. 4, seconda parte, dell'art. 62 cod.pen.) se non un danno lieve (negato a fronte di una spesa "di almeno alcune centinaia di migliaia di lire), ma non anche un danno di "speciale tenuità" ovvero di rilevanza minima, soltanto in presenza del quale, e concorrendo "l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità", sarebbe configurabile l'attenuante invocata. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 6 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2004