Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2004, n. 44312
CASS
Sentenza 6 ottobre 2004

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La sospensione dei termini disposta dall'art. 4 D.L. 4 novembre 2002 n. 245, convertito in legge 27 dicembre 2002 n. 286, per le zone colpite da eventi sismici riguarda solo quelli comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione in scadenza nel periodo di emergenza e pertanto non si applica a termini dilatori al cui decorso non è ricollegata alcuna causa di prescrizione o decadenza; ne consegue che è rituale la notifica del decreto di citazione (nella specie per il giudizio di appello) che sia stata eseguita durante il periodo di sospensione, purché nel rispetto del termine minimo di comparizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2004, n. 44312
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44312
    Data del deposito : 6 ottobre 2004

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