Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/1998, n. 12013
CASS
Sentenza 15 ottobre 1998

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La norma dell'art. 1 del D.L. 27 ottobre 1997 n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da sisma nelle regioni Marche ed Umbria, deve interpretarsi nell'ambito del diritto processuale nel senso che la sospensione deve intendersi limitata ai termini perentori, ossia a quei termini stabiliti per compiere determinati atti sotto pena di decadenza. La sospensione non comprende, quindi, ne' i termini ordinatori, ne' i termini dilatori. Tuttavia nell'ambito del diritto processuale quando un termine perentorio è funzionalmente collegato ad un termine dilatorio, la sospensione del termine perentorio, imposta dal D.L. 27 ottobre 1997 n. 363, si estende anche al termine dilatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/1998, n. 12013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12013
    Data del deposito : 15 ottobre 1998

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