Sentenza 15 ottobre 1998
Massime • 1
La norma dell'art. 1 del D.L. 27 ottobre 1997 n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da sisma nelle regioni Marche ed Umbria, deve interpretarsi nell'ambito del diritto processuale nel senso che la sospensione deve intendersi limitata ai termini perentori, ossia a quei termini stabiliti per compiere determinati atti sotto pena di decadenza. La sospensione non comprende, quindi, ne' i termini ordinatori, ne' i termini dilatori. Tuttavia nell'ambito del diritto processuale quando un termine perentorio è funzionalmente collegato ad un termine dilatorio, la sospensione del termine perentorio, imposta dal D.L. 27 ottobre 1997 n. 363, si estende anche al termine dilatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/1998, n. 12013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12013 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 15.10.1998
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere N. 3106
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 13386/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per LI RE, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 16.12.1997 dalla corte di appello di Perugia. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 7.3.1994 il tribunale di Perugia condannava RE IU alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e lire 3.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie di legge, perché - quale amministratore della Confezioni Soft s.r.l. - era stato ritenuto colpevole di omesso versamento all'erario di ritenute fiscali, di false comunicazioni nel bilancio sociale, e di altri reati previsti e puniti nella legge 516/1982. Il tribunale concedeva i doppi benefici di legge.
2 - Il IU proponeva appello e la corte di appello di Perugia, con sentenza del 16.12.1997, parzialmente riformando quella di primo grado, riduceva la pena a un anno e quattro mesi di reclusione e lire 3.000.000 di multa;
e dichiarava condonati due mesi di reclusione e lire 500.000 di multa limitatamente ai fatti-reato commessi entro il 24.10.1989, confermando nel resto.
3 - Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata, giacché nella udienza del 16.12.1997 la corte di appello avrebbe dovuto sospendere il dibattimento ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27.10.1997 n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria: illegittimamente, invece, secondo il ricorrente, la corte aveva dichiarato la contumacia dell'imputato e gli aveva nominato un difensore di ufficio, celebrando il dibattimento. Con un secondo motivo il ricorrente deduce inoltre erronea interpretazione della legge penale nella applicazione del condono. Motivi della decisione
4 - La prima censura è fondata.
La norma dell'art. 1 del D.L. 27.10.1997 n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, che alla predetta data del 16.12.1997 era ancora in vigore nel testo originario, non ancora modificato per effetto della legge di conversione 17.12.1997 n. 434, disponeva testualmente:
"nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nelle regioni Marche e Umbria sono sospesi, sino al 31 dicembre 1997, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali o convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997".
Trattandosi di norma di carattere eccezionale, non v'è dubbio che ai sensi dell'art. 14 delle preleggi essa deve interpretarsi in piena aderenza al testo letterale e non può trovare applicazione estensiva al di là dei casi espressamente previsti. Perciò nell'ambito del diritto processuale, la sospensione deve intendersi limitata ai termini perentori, ossia a quei termini stabiliti per compiere determinati atti sotto pena di decadenza, cioè con impossibilità giuridica di compiere gli atti stessi oltre il termine prescritto. La sospensione, quindi, non comprende ne' i termini ordinatori, stabiliti per il compimento di determinati atti ma senza che la loro inosservanza comporti decadenza, ne' i termini dilatori, stabiliti per impedire che determinati atti vengano compiuti prima di un certo periodo.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa corte è costante, almeno in linea di principio. In tal senso si è già pronunciata a proposito del citato D.L. 364/1997, convertito in legge 17.12.1997 n. 434 (Cass. Sez. I, n. 0 6504 del 3.6.1998, ud. 21.4.1998, imp. Copia, rv. 210760). In ordine al D.L. 26.11.1980 n. 776 (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito in legge 22.12.1980 n. 874, che all'art. 4 recava una norma di sospensione dei termini perfettamente identica a quella di cui trattasi, le pronunce sono molto più copiose e assolutamente uniformi (v. per tutte Cass. Sez. III, n. 1704 del 26.2.1983, ud. 27.9.1982, Petrecca, rv. 157630).
I problemi però nascono quando si tratta di applicare questi chiari principi alle singole fattispecie processuali, soprattutto laddove termini perentori interferiscono col decorso di termini dilatori o meramente ordinatori.
Nella fattispecie concreta di cui trattasi l'imputato appellante e il suo difensore di fiducia, in quanto residenti in Umbria, rientravano indubbiamente nel novero dei soggetti beneficiari della sospensione. Peraltro, secondo la doverosa interpretazione letterale della norma, l'imputato non aveva diritto alla sospensione del termine dilatorio stabilito per comparire in giudizio ex art. 601, comma 3, c.p.p. (in tal senso è la citata sentenza Petrecca). Parimenti il difensore di fiducia non aveva diritto alla sospensione del termine dilatorio che deve decorrere tra la notifica dell'avviso e la data fissata per il giudizio ex art. 601, comma 5, c.p.p. (così la citata sentenza Copia).
E tuttavia una siffatta conclusione trascura la circostanza che, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 585 c.p.p., l'appellante o il suo difensore possono presentare motivi nuovi a pena di decadenza solo sino a quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'appello. Si tratta di un termine perentorio (quello per la presentazione dei nuovi motivi di impugnazione) che è computato sulla base di un termine dilatorio (quello per la fissazione dell'udienza dibattimentale): con la conseguenza inevitabile che la doverosa sospensione del termine perentorio finisce concretamente per trascinare con sè la sospensione del termine dilatorio (astrattamente non dovuta). È infatti evidente che, in forza del collegamento temporale tra i due termini, non è possibile sospendere il termine perentorio senza sospendere anche quello dilatorio;
o, inversamente, facendo decorrere normalmente il termine dilatorio si impedisce la sospensione di quello perentorio.
Analogo è il problema che si presenta per il giudizio ordinario di primo grado, dove al termine dilatorio di venti giorni stabilito per il giudizio ex art. 429, commi 3 e 4, c.p.p. è sostanzialmente collegato il termine perentorio per depositare in cancelleria la lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici, che è di sette giorni dalla data fissata per il giudizio ex art. 468, comma 1, c.p.p. . Va notato che quest'ultima norma fissa il termine "a pena di inammissibilità"; ma è evidente che si tratta di termine perentorio, giacché se la parte non lo osserva "decade" dal relativo diritto processuale, e se la lista è presentata tardivamente diventa "inammissibile".
Si deve quindi concludere che, nell'ambito del diritto processuale, quando un termine perentorio è funzionalmente collegato a un termine dilatorio, la sospensione del termine perentorio imposta dal D.L. 27.10.1997 n. 364 si estende anche al termine dilatorio. Questa
conclusione non viola l'obbligo di stretta interpretazione delle norme eccezionali, ma anzi deriva dall'applicazione letterale della disposizione che sospende i termini perentori, costituendone la logica e inevitabile conseguenza. Inoltre essa risponde alla intima ratio della stessa legge eccezionale, la quale si propone esplicitamente di ovviare ai disagi materiali delle popolazioni colpite da terremoti o da altre calamità naturali, sospendendo i termini che comportano decadenza da qualsiasi diritto processuale o sostanziale che scada nel periodo in cui più intenso è il disagio e quindi più forte la difficoltà di rispettare i termini stessi. È chiaro che questa ratio sarebbe frustrata - e che la disposizione letterale della norma sarebbe tradita - ove continuassero a decorrere i termini perentori che l'ordinamento processuale collega a termini dilatori.
5 - Per quanto riguarda la fattispecie de qua, va aggiunto che la legge 17.12.1997 n. 434, convertendo il decreto legge 364/1997, oltre ad ampliare la sospensione dei termini sino al 31 marzo 1998 (anziché al 31 dicembre 1997), ha ridotto la sfera dei beneficiari, che non sono più tutti i soggetti residenti od operanti nelle regioni Marche ed Umbria (cosiddette genericamente danneggiate), ma solo i soggetti residenti od operanti nei comuni specificamente disastrati, individuati con apposita ordinanza ministeriale. Orbene, il comune di residenza dell'imputato e del suo difensore di fiducia, Umbertide, non è compreso nell'elenco di quelli disastrati. Ma in virtù del principio tempus regit actum, all'udienza dibattimentale del 16.12.1997 la normativa applicabile era quella surriferita del decreto legge originario, entrata in vigore il 28.10.1997, e non quella della legge di conversione, entrata in vigore solo il 20.12.1997.
6 - Ne deriva che omettendo di applicare la sospensione dei termini processuali e celebrando ugualmente il dibattimento, la corte di appello ha violato il diritto all'intervento e all'assistenza dell'imputato, incorrendo nella nullità generale di cui alla lettera c) dell'art. 178 c.p.p.. Si tratta di una nullità non assoluta e insanabile - come ha sostenuto il ricorrente - ma a regime intermedio. Come tale, andava dedotta ai sensi dell'art. 180 c.p.p. dopo la deliberazione della sentenza;
ed in effetti è stata tempestivamente dedotta attraverso il ricorso per cassazione. La sentenza impugnata va quindì annullata, con rinvio per un nuovo giudizio alla corte di appello più vicina.
7 - Il secondo motivo di censura resta assorbito.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 1998