Sentenza 30 novembre 1999
Massime • 4
In tema di giudizio pretorile, essendo il termine di giorni 15, entro il quale l'imputato può chiedere di avvalersi dei riti alternativi, ricompreso entro il maggior termine di giorni 45, che deve intercorre tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e la data fissata per il dibattimento, la sospensione prevista dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1997 n. 434 (interventi urgenti a favore delle regioni Marche ed Umbria as seguito del terremoto), comporta che non può farsi luogo alla celebrazione del giudizio fin quando non sia stata consumata la predetta facoltà riconosciuta all'imputato e sottoposta a sospensione dei termini.
Nell'interpretare la norma di cui all'art. 1 del decreto legge 27 ottobre 1997 n. 364, recante interventi urgenti a favore della zone colpite dal sisma nelle regioni Marche ed Umbria, va tenuto presente che, nell'ambito del diritto processuale, quando un termine perentorio è funzionalmente collegato ad un termine dilatorio, la sospensione del termine perentorio, si estende anche al termine dilatorio. (Nella specie relativa a termine a comparire per l'imputato, avente natura ordinatoria, la Corte ha ritenuto che la mancata sospensione del termine avesse violato i diritti di difesa impedendo al difensore il pieno esercizio di quei compiti che dovevano svolgersi entro termini perentori, disponendo l'annullamento con rinvio).
La sospensione dei termini (ex legge 434 del 1997) nelle regioni Marche ed Umbria, colpite dal terremoto, opera per i soggetti che erano residenti o avevano sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell' art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del ministro dell'interno 13 ottobre 1997 n. 2694. Dovendo l'individuazione dei comuni essere fatta secondo i criteri indicati nei citati commi dell'ordinanza è evidente che non si limita ai soli comuni espressamente e specificamente menzionati nell'ordinanza stessa.
In materia di termini processuali, la sospensione prevista dall'art. 1 del decreto legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito nella legge 17 dicembre 1997 n. 434 (interventi urgenti a favore della zone terremotate delle Marche ed Umbria), è applicabile anche ai difensori residenti nella zone colpite dal terremoto, in considerazione dell'ampia dizione usata dalla norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/1999, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 30 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 30/11/1999
2. Dott. Guido De Maio Consigliere SENTENZA
3. Dott. Carlo Grillo Consigliere N.3990
4. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.17553/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON NA, nato a [...] il 1^ giugno 1940;
avverso la sentenza emessa il 9 febbraio 1999 dalla corte d'appello di Perugia;
Udita nella pubblica udienza del 30 novembre 1999 la relazione fatta dal Consigliere Prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado con rinvio al tribunale di Perugia;
Udito il difensore avv. Mauro Felicetti;
Svolgimento del processo
Il tribunale di Perugia, con sentenza del 2 febbraio 1998, dichiarò ON NA colpevole del reato di cui all'art. 2 decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere omesso di versare all'erario le ritenute operate quale legale rappresentante della omonima ditta sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti relative all'anno 1990, nella misura complessiva di lire 1.515.000, e lo condannò alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione e lire 150.000 di multa, oltre pene accessorie.
L'imputato propose appello deducendo: a) violazione degli artt.178 e 179 cod. proc. pen. perché il tribunale aveva erroneamente respinto la sua istanza di rinvio del dibattimento fondata sulla sospensione dei termini disposta con decreto legge n. 364/1997, convertito nella legge n. 434/1997; per gli eventi tellurici in Umbria;
b) che andava ridotta la pena con la concessione della sospensione condizionale della pena;
c) che andava riconosciuta la continuazione con un reato identico a quello per cui si procede giudicato dal tribunale di Perugia con sentenza di condanna divenuta irrevocabile l'8 giugno 1995.
La corte d'appello di Perugia, con sentenza del 9 febbraio 1999 confermò la sentenza di primo grado.
L'ON, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge. Lamenta che erroneamente la corte d'appello ha respinto la sua eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. avendo il tribunale rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale presentata dal difensore che intendeva usufruire della sospensione dei termini di sposta dal decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434, per i soggetti che, alla data del 26 settembre
1997, erano residenti o avevano base operativa in alcuni comuni dell'Umbria, fra cui quello di Trevi ove era residente esso difensore;
b) manifesta illogicità della motivazione sia in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con identico reato giudicato dal tribunale di Perugia con sentenza divenuta irrevocabile l'8 giugno 1995, relativo a violazione commessa nel 1989, sia in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione
Il decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, nel suo testo originario, con l'art. 1, recante "Sospensione dei termini", al primo comma, così disponeva: "Nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nelle regioni Marche e Umbria, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1997, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997. Sono, altresì, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo".
Con la legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434, furono introdotte diverse modifiche nel testo della suddetta disposizione, di modo che il testo dell'art. 1, primo comma, del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, così come risultante dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434, è del seguente tenore: "Per i soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 199 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sospesi, sino al 31 marzo 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998. Sono, altresì, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 26 settembre 1997 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie [...]".
Nel presente procedimento, nella fase di primo grado, si è verificato quanto segue. Alla prima udienza del 27 ottobre 1997, il tribunale, ritenuta sussistente una causa di assoluto impedimento del difensore di fiducia a comparire, dopo avere dichiarato la contumacia dell'imputato, rinviò il processo all'udienza del 2 febbraio 1998. Il 27 gennaio 1998, il difensore di fiducia dell'imputato avv. Mauro Felicetti, depositò in cancelleria una istanza con cui chiedeva, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434, un rinvio dell'udienza dibattimentale già fissata per il 2 febbraio 1998 ad una data successiva al 31 marzo 1998, allegando certificato da cui risultava che egli era residente nel comune di Trevi. All'udienza del 2 febbraio 1998, peraltro, il tribunale respinse l'istanza di rinvio per il motivo che "l'imputato è residente non in una zona compresa nella fascia A". Tale decisione del tribunale di Perugia è palesemente erronea perché il rinvio era stato richiesto perché era il difensore di fiducia, e non già l'imputato, a risiedere in una delle zone contemplate dall'art. 1 del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434.
La corte d'appello di Perugia, invece, respinse l'eccezione di nullità dell'udienza del 2 febbraio 1998 e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen, per i seguenti due motivi:
a) perché il termine a comparire previsto per l'imputato ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché non era applicabile l'art. 1 del citato decreto legge il quale riguardava solo i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali;
b) perché, anche se fosse applicabile il decreto legge in questione, "la data del dibattimento - 2 febbraio 1998 - andava al di là del periodo di sospensione, che per l'imputato o meglio per il difensore era valido fino alla data di pubblicazione della legge di conversione, atteso che con che quest'ultima la proroga della sospensione fino al 31 marzo 1998, ebbe di mira i comuni dell'Umbria e delle Marche espressamente indicati nel decreto (recte: ordinanza) del ministero dell'interno n. 2694 del 13 ottobre 1997, nel quale sono stati indicati specificatamente i comuni disastrati che godettero della proroga della sospensione fino al 31 marzo 1998", sicché la proroga stessa non poteva valere per il difensore che aveva residenza a Trevi, e cioè in un comune che non n'entrava tra quelli indicati nella citata ordinanza ministeriale n. 2694. Ed infatti - secondo la corte d'appello - la legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434, "richiama il solo decreto ministeriale n. 2694 per la proroga dei termini di sospensione e non altri decreti ministeriali che, per altre ragioni, inerenti al finanziamenti per le zone terremotate, indicarono altri comuni tra quelli particolarmente disastrati". In altre parole la corte d'appello ha così ragionato. L'art. 1 del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, nel suo testo originario, prorogava i termini per tutti i soggetti residenti nelle regioni Marche e Umbria, ma disponeva una sospensione solo fino al 31 dicembre 1997. La legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434, emendando il decreto legge, prorogò la sospensione dei termini fino al 31 marzo 1998, ma esclusivamente per i soggetti residenti nei comuni indicati nell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 13 ottobre 1997. E poiché il difensore aveva residenza in Trevi e questo comune non era compreso fra quelli indicati nella detta ordinanza, per lui la sospensione poteva operare solo fino al 31 dicembre 1997 in forza del testo originario dell'art. 1 del decreto legge, che si riferiva invece a tutti i comuni dell'Umbria.
Entrambe queste motivazioni adottate dalla corte d'appello sono palesemente erronee.
Quanto alla prima, va in primo luogo rilevato che in materia di termini processuali, la sospensione prevista dall'art. 1 del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434, è applicabile anche ai difensori residenti nelle zone colpite dal terremoto, in considerazione dell'ampia dizione ("soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano base operativa nei comuni e nel territori... ) usata dalla norma (cfr. Sez. I, 21 aprile 1998, Copia, m. 210.760). Va ancora preliminarmente ricordato che nella specie il dibattimento non era ancora iniziato perché l'udienza del 27 ottobre 1997 era stata preliminarmente rinviata a quella del 2 febbraio 1998 essendo stato riconosciuta l'esistenza di un legittimo assoluto impedimento del difensore di fiducia ad essere presente. Ora è vero quanto afferma la corte d'appello e cioè che la norma dell'art. 1 del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434, deve interpretarsi nell'ambito del diritto processuale nel senso che la sospensione deve intendersi limitata ai termini perentori, ossia a quei termini stabiliti per compiere determinati atti sotto pena di decadenza, e quindi la sospensione non comprende, ne' i termini ordinatori, ne' i termini dilatori. Ma da ciò non può trarsi la conseguenza - come semplicisticamente ha fatto la corte d'appello - che la sospensione comunque non opererebbe nella specie "perché il termine a comparire previsto per l'imputato ha natura ordinatoria e non perentoria". Ed invero, nell'interpretare la citata disposizione del decreto legge in questione, va anche tenuto presente che tuttavia, nell'ambito del diritto processuale, quando un termine perentorio è funzionalmente collegato ad un termine dilatorio, la sospensione del termine, perentorio, imposta dal decreto legge 27 ottobre 1997, n.363, si estende anche al termine dilatorio (Sez. III, 15 ottobre 1998, Giulioni, m. 212.178). Ora, è di tutta evidenza che - come esattamente mette in rilievo il ricorrente - la mancata sospensione del termine ha gravemente violato il diritto di difesa, impedendo al difensore il pieno esercizio dei suoi compiti difensivi per tutte quelle attività che dovevano svolgersi entro termini certamente perentori, quali, solo per fare un esempio, quelli previsti dall'art. 468 cod. proc. pen., per la citazione di testimoni, periti e consulenti, ovvero nel termini perentori fissati per la scelta dei riti alternativi, termini tutti la cui inosservanza preclude l'esercizio di fondamentali attività difensive.
Ciò del resto è già stato riconosciuto da questa Suprema Corte, la quale ha avuto modo di affermare tra l'altro che, in tema di giudizio pretorile, essendo il termine di giorni 15, entro il quale l'imputato può chiedere di avvalersi dei riti alternativi, ricompreso entro il maggior termine (dilatorio, ma previsto a pena di decadenza) di giorni 45 - che deve intercorrere tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e la data fissata per la celebrazione del dibattimento - la sospensione prevista dall'art 1 della legge 17.12.1997 n. 434, comporta che non può farsi luogo alla celebrazione del giudizio ordinario fin quando non sia stata consumata la predetta facoltà riconosciuta all'imputato e sottoposta, appunto, a sospensione ai sensi della legge citata (Sez. V, 18 febbraio 1999, Capitanucci, 212.86 1). Ed ancora: nel giudizio pretorile gli atti restano depositati presso il pubblico ministero sino allo spirare dei quindicesimo giorno dopo la citazione a giudizio, allo scopo di consentire all'imputato di avanzare richiesta di rito alternativo. Pertanto, nel caso in cui, prima dello spirare dei termine predetto di giorni quindici, intervenga una causa di sospensione, l'imputato può avvalersi di tale facoltà anche oltre la data originariamente fissata per l'udienza, dovendo ritenersi nullo il relativo decreto di citazione (nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso del PM che aveva impugnato il provvedimento del pretore, il quale, in applicazione di quanto disposto dal decreto legge 27 ottobre 1997 n. 364, aveva ritenuto sospesi i termini ed aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione emesso nel periodo di sospensione) (Sez. VI, 12 novembre 1998, Lupatelli, m. 212.533). Ed inoltre: il d.l. 27 ottobre 1997, n. 634, che all'art, 1, comma primo, dispone la sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, in scadenza nel periodo 26 settembre 1997 - 31 marzo 1998, relativamente ai soggetti aventi residenza anagrafica in uno dei comuni ivi indicati colpiti dal ripetuti eventi sismici, e applicabile anche al termine di comparizione nel giudizio di appello di cui all'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen. sia per la sua natura processuale e legale, sia perché dall'inosservanza del predetto termine vengono fatte discendere quelle conseguenze negative che si intendono evitare, dati gli effetti della contumacia o dell'assenza sull'esercizio di facoltà e diritti in sede di appello, e, in genere, sull'esercizio del diritto di difesa (Sez. VI, 9 settembre 1998, Pennesi, m. 211.584). Non vi può quindi essere alcun dubbio che nella specie la mancata sospensione del termine entro cui doveva svolgersi l'udienza, specialmente in un procedimento in cui non era ancora iniziato il dibattimento, abbia inciso su fondamentali attività difensive da svolgersi entro termini certamente perentori, compromettendo in modo decisivo fondamentali diritti di difesa, sicché non è discutibile che si applichi la norma di cui all'art. 1 del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito nella legge 17 dicembre 1997, n.434.
Quanto alla seconda motivazione, essa si basa su una lettura superficiale, e comunque su una interpretazione palesemente erronea, dal testo dell'art. 1 del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, così come risultante a seguito degli emendamenti apportati dalla legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434. Il testo risultante dalla legge di conversione e vigente al momento della richiesta di sospensione formulata dal difensore nonché dell'udienza del 2 febbraio 1998, non dice affatto che la sospensione dei termini fino al 31 marzo 1998 opera per i soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa "esclusivamente" nei comuni e territori espressamente e specificatamente indicati nell'ordinanza del ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, come erroneamente afferma la sentenza impugnata, bensì dice una cosa molto diversa, e cioè che la sospensione dei termini fino al 31 marzo 1998 opera per i soggetti che erano residenti o avevano sede operativa nei comuni e nei territori "individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e dell'ordinanza del ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997". Ossia, il testo del più volte richiamato decreto legge come modificato dalla legge di conversione non limita affatto la sospensione esclusivamente ai soli comuni elencati nell'ordinanza ministeriale n. 2694, bensì la estende a tutti i comuni individuati ai sensi del (e non già dal) secondo e del terzo comma dell'art. 1 della detta ordinanza". L'individuazione dei comuni, insomma, deve essere fatta secondo i criteri indicati dal secondo e dal terzo comma della detta ordinanza, e quindi evidentemente non si limita ai soli comuni espressamente e specificatamente menzionati nell'ordinanza stessa.
Ora, l'art. 1, secondo comma, della detta ordinanza ministeriale n. 2694 del 13 ottobre 1997, dispone che "ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sono individuati, sulle base dei dati oggettivi disponibili, i comuni disastrati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997:... " [segue quindi l'elenco dei comuni tra i quali non è compreso quello di Trevi]. Il terzo comma del medesimo art.
1 - comma in base al qual anche, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legge n. 364 come emendato dalla legge di conversione, dovevano essere individuati i comuni ai cui residenti si applicava la sospensione fino al 31 marzo 1998 - aggiunge però che "entro 30 giorni dalla data della presente ordinanza i Commissari delegati, provvedono a segnalare, su parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, le aree o le frazioni disastrate nei territori limitrofi e contigui. Con successiva ordinanza saranno conseguentemente individuati i relativi ambiti territoriali".
Orbene, con successiva ordinanza del ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1997, fu espressamente disposto, all'art. 1, che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, sono individuali sulla base dei dati oggettivi disponibili i seguenti comuni e frazioni dei comuni:... ": segue una lista di comuni tra i quali è compreso il comune di Trevi.
È quindi di tutta evidenza che il comune di Trevi è ricompreso tra quelli "individuati ai sensi dell'art. 1, terzo comma, dell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 1997", ai quali fa appunto riferimento l'art. 1 del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 164, così come emendato dalla legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434, sicché non vi è dubbio che anche per i soggetti residenti nel comune di Trevi opera la sospensione dei termini fino al 31 marzo 1998.
Ne consegue che la violazione di questa disposizione da parte del tribunale di Perugia ed il mancato rinvio dell'udienza del 2 febbraio 1998 ad una data successiva al 11 marzo 1998, ha comportato, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile della detta udienza del 2 febbraio 1998 e di tutti gli atti successivi, ivi comprese la sentenza di primo grado e quella di appello.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla la sentenza impugnata nonché quella del tribunale di Perugia del 2 febbraio 1998 con rinvio al tribunale di Perugia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2000