Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/1999, n. 1881
CASS
Sentenza 30 novembre 1999

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In tema di giudizio pretorile, essendo il termine di giorni 15, entro il quale l'imputato può chiedere di avvalersi dei riti alternativi, ricompreso entro il maggior termine di giorni 45, che deve intercorre tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e la data fissata per il dibattimento, la sospensione prevista dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1997 n. 434 (interventi urgenti a favore delle regioni Marche ed Umbria as seguito del terremoto), comporta che non può farsi luogo alla celebrazione del giudizio fin quando non sia stata consumata la predetta facoltà riconosciuta all'imputato e sottoposta a sospensione dei termini.

Nell'interpretare la norma di cui all'art. 1 del decreto legge 27 ottobre 1997 n. 364, recante interventi urgenti a favore della zone colpite dal sisma nelle regioni Marche ed Umbria, va tenuto presente che, nell'ambito del diritto processuale, quando un termine perentorio è funzionalmente collegato ad un termine dilatorio, la sospensione del termine perentorio, si estende anche al termine dilatorio. (Nella specie relativa a termine a comparire per l'imputato, avente natura ordinatoria, la Corte ha ritenuto che la mancata sospensione del termine avesse violato i diritti di difesa impedendo al difensore il pieno esercizio di quei compiti che dovevano svolgersi entro termini perentori, disponendo l'annullamento con rinvio).

La sospensione dei termini (ex legge 434 del 1997) nelle regioni Marche ed Umbria, colpite dal terremoto, opera per i soggetti che erano residenti o avevano sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell' art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del ministro dell'interno 13 ottobre 1997 n. 2694. Dovendo l'individuazione dei comuni essere fatta secondo i criteri indicati nei citati commi dell'ordinanza è evidente che non si limita ai soli comuni espressamente e specificamente menzionati nell'ordinanza stessa.

In materia di termini processuali, la sospensione prevista dall'art. 1 del decreto legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito nella legge 17 dicembre 1997 n. 434 (interventi urgenti a favore della zone terremotate delle Marche ed Umbria), è applicabile anche ai difensori residenti nella zone colpite dal terremoto, in considerazione dell'ampia dizione usata dalla norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/1999, n. 1881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1881
    Data del deposito : 30 novembre 1999

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