Sentenza 27 marzo 2013
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola stabilita nel quarto comma dell'art. 172 cod. pen., vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2013, n. 18791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18791 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 27/03/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 1154
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 30122/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA TO N. IL 06/11/1962;
avverso l'ordinanza n. 376/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 15/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15.6.2012 il Tribunale di Roma, in funzione di goudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata da PA IO di dichiarare estinte per prescrizione ai sensi dell'art. 172 cod. pen. le pene comprese nel cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 28.10.2009, ad eccezione della pena di anni 14 di reclusione inflitta per il reato previsto dall'art. 280 cod. pen.. Il giudice dell'esecuzione riteneva la sussistenza della causa ostativa prevista dall'art. 172 c.p., u.c. poiché durante il tempo necessario per l'estinzione delle pene, decorrenti dalla data di irrevocabilità di ciascuna delle sentenze comprese nel cumulo, il condannato aveva riportato condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale: premesso che il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la sussistenza della continuazione tra le sentenze sub 1, 2, 3, 4 e 5 comprese nel cumulo, mentre aveva dichiarato estinta per prescrizione la pena irrogata per i reati di cui alla sentenza n. 6), il Tribunale di Roma avrebbe dovuto individuare la decorrenza del termine di prescrizione previsto dall'art. 172 cod. pen. nella data di irrevocabilità dell'ultima sentenza ricompresa nel provvedimento di cumulo, vale a dire dal 11.12.1995, data di irrevocabilità della sentenza n. 6); poiché successivamente a tale data il prevenuto non aveva riportato alcuna condanna, non ricorrevano cause ostative all'applicazione dell'istituto della prescrizione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire, incide sul trattamento sanzionatorio ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola inderogabile stabilita nell'art. 172 cod. pen., comma 4 vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate. (Sez. 1, n. 30707 del 16/04/2002, Triulcio, Rv. 222237). Di tale principio il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione, accertando la sussistenza della causa ostativa all'estinzione della pena prevista dall'art. 172 c.p., u.c. in quanto il condannato ha commesso reati della stessa indole durante il periodo di estinzione delle pene decorrente dalla data di irrevocabilità di ciascuna delle sentenze comprese nel cumulo.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente PA IO deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013