Sentenza 10 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/2002, n. 17559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17559 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula B 1 75 59 / 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 13897/00 Dott. Paolino DELL'ANNO LAMORGESE Dott. Antonio Consigliere Cron. 41289 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 07/10/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DESIDERI PIERA, DESIDERI MA, DESIDERI OB E DESIDERI IZ, tutti eredi di Guidi Egle, elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Poma n.2, presso l'avv. G. Sante Assennato, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore in carica, legale domiciliato rappresentante pro tempore, elettivamente via della Frezza n.17, presso gli avv. Carlo in Roma, de Angelis e Michele di Lullo, che lo rappresenta E 3902 Ι difende giusta delega in atti;
-intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del 23 giugno-2 luglio 1999, n. 601, RGAC 975 del 1996, cron. 3586; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per la dichiarazione di maifesta infondatezza della questione di legittimità prospettata e per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 9911 del 1995 questa Corte accoglieva il ricorso dell'INPS, avverso la decisione del Tribunale di Velletri che aveva riconosciuto il diritto dell'assicurata in epigrafe indicata - titolare di più pensioni integrate al minino al 30 settembre 1983 di mantenere l'integrazione al - minimo anche della pensione ulteriore, non più integrabile per il periodo successivo, nell'importo cristallizzato alla data predetta sino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Individuando nel Tribunale di Frosinone il giudice di rinvio, questa Corte affermava il seguente principio di diritto: "Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 e dell'art.11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, (questo ultimo nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10 giugno 1994 n.240) il titolare di due o più pensioni tutte integrate o integrabili al ' minimo alla data del 30 settembre 1983, al quale competa il diritto all'integrazione al minimo della pensione individuata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legge n. 463 del 1983, ha diritto al mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo "cristallizzato" al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica, purché non superi il limite di reddito indicato dal primo comma dello stesso articolo 6. -Con sentenza 23 giugno 2 luglio 1999, il Tribunale di Frosinone, dato atto della nuova normativa introdotta con la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dichiarava estinto il giudizio, con la compensazione delle spese. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi dell'assicurata, deducendo un unico, complesso motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 324 codice di procedura civile, dell'art. 2909 codice civile, dell'art.6 della legge n. 638 del 1983, come interpretato dall'art.11 della legge n. 537 del 1973 e dalla sentenza n. 240 del 1994 della Corte Costituzionale e dell'art.1, commi da 181 a 184 della legge n. 626 del 1996, come modificato dalla legge n.140 del 1997 e dall'art. 36, comma due, e 73, comma 4, della legge n. 448 del 1998, nonché vizio di motivazione (art.360 nn.3, 4 e 5 codice di procedura civile). Ad avviso dei ricorrenti si sarebbe formato il giudicato interno sul punto della condanna dell'INPS al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione, nonché sulla "cristallizzazione" della pensione SO successivamente al 30 settembre 1983. Infatti, l'appello dell'INPS, in armonia del resto con quanto stabilito nella decisione della Corte Costituzionale n.240 del 1994, aveva limitato 1'impugnazione alla verifica dei requisiti reddituali di cui all'art.6, primo comma, della legge n. 638 del 1983. Il Tribunale di Frosinone, pertanto, avrebbe dovuto esaurire la propria indagine con la verifica di tali requisiti reddituali. I ricorrenti ribadiscono dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni che regolano la cristallizzazione, introdotte con la legge n. 662 del 1996, già formulate in casi precedenti da alcuni giudici di merito, criticando la nuova normativa che ha sottratto ai giudici ogni possibilità di valutazione e di accertamento del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, disponendo la perdita di interessi e rivalutazione fino al 1995 e la dichiarazione di estinzione del giudizio con la compensazione delle spese. Deve innanzi tutto escludersi che si sia formato il giudicato sulla questione della spettanza all'assicurata della cristallizzazione per il periodo successivo al settembre 1983, in considerazione delle censure sollevate dall'INPS in ogni stato e grado del giudizio e dei contenuti della pronuncia di questa Corte. In secondo luogo, è da dire che i dubbi di illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate sono manifestamente infondati. Sul punto si richiama la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Costituzione, dell'art. 36, quinto comma, della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede la estinzione, da dichiararsi d'ufficio e comportante la perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, dei giudizi (pendenti alla data di entrata in vigore della legge) aventi ad oggetto le questioni di cui all'art.1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996 ei quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto (come appunto nel caso di specie) oltre ai relativi accessori inerenti alla ritardata conservazione dell'importo corresponsione il diritto alla corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumentiR della pensione-base, delle pensioni ulteriori rispetto а pensione usufruente di integrazione al minimo, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 1994, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art.11, comma ventiduesimo, della legge n. 537 del 1993, che non ha fatto salvo il diritto a tale cristallizzazione degli importi pensionistici, in caso di mancato superamento dei limiti di reddito previsti dall'art. 6 del decreto legge n.463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983. Infatti, sulla base della giurisprudenza costituzionale, (sentenza Corte Cost. n. 310 del 2000), deve escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la legge sopravvenuta soddisfi, ancorché non integralmente, i diritti riconosciuti dall'intervento di sentenze costituzionali, nel quadro del perseguimento della finalità di consentire la concreta realizzabilità dei diritti con il contemperamento richiesto dalle esigenze di politica economica, connesse al reperimento delle necessarie risorse finanziarie (Cass. 11 gennaio 2000 n. 229, 14 marzo 2002 n. 3756). Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo 1'intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Roma, il 7 ottobre 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Verlin mun enn. % ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 La Corte, RIGETTY IL Caso NULLA SPISE. Così deciso i✓ 1 0 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 110/03 CCANCELL