Sentenza 10 luglio 2009
Massime • 1
La parte che ha interesse all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti relativi alla procedibilità ha l'onere di produrne copia o chiederne l'acquisizione. (Fattispecie nella quale la ricorrente parte civile - sia in primo grado che in appello - non aveva prodotto copia della querela, e non ne aveva sollecitato l'acquisizione d'ufficio dal fascicolo del P.M.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2009, n. 37867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37867 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 10/07/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 2118
Dott. MARESCA Maria Francesca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 32186/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO NE N. IL 22/10/1960;
2) DI NN DR N. IL 07/05/1970;
avverso SENTENZA del 01/06/2007 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale di ER Carmine, parte civile nel procedimento a carico di Di GE ND, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 1.6.2007 che, tra l'altro, respingeva l'appello attesa l'improcedibilità per difetto di querela (non rinvenuta in atti) proposto dalla medesima parte civile avverso la sentenza del Tribunale di Torino - Sezione distaccata di Susa del 16.12.2003 che aveva assolto il Di GE dal reato di lesioni colpose in danno della predetta parte civile e da quello di omicidio colposo in danno IR AR perché il fatto non costituisce reato (commessi il 28.9.1999).
Deduce l'errata applicazione dell'art. 431 c.p.p., lett. a) in relazione agli artt. 336 e 337 c.p.p., art. 333 c.p.p., comma 2 assumendo che la querela era stata ritualmente presentata in data 23.12.1999 alla stazione dei carabinieri di Condove (TO) ed inserita nel fascicolo del P.M. designato e che la Corte d'appello avrebbe comunque dovuto disporne l'acquisizione al fascicolo dibattimentale. DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse e mancanza di documentazione. Infatti, come questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di enunciare, la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con cui sia stata dichiarata l'improcedibilità per mancanza di querela, in quanto essa ha natura esclusivamente penale, non è modificabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non contiene alcuna statuizione sull'azione civile e non può spiegare effetti pregiudizievoli nell'ambito dell'eventuale giudizio (Cass. pen. Sez. 3^, 3.3.3200 4, rv. 228627; Sez. 5^, 26.4.2005, rv. 232337). Inoltre, sebbene fra gli atti "relativi alla procedibilità" che, ai sensi dell'art. 431 c.p.p., lett. a), vadano inseriti nel fascicolo per il dibattimento, rientri la querela ai sensi dell'art. 337 c.p.p., comma 3, è palese come il ricorrente non ne abbia prodotto copia ne' chiesto l'acquisizione sia in primo grado (essendo già allora indispensabile dal momento che l'unificazione tra i delitti di omicidio colposo e lesioni operata dall'art. 589 c.p., comma 3, ha efficacia solo quoad poenam, sicché ciascun reato conserva la sua autonomia) sia in grado d'appello.
Ora, se è pur vero che l'art. 491 c.p.p., comma 2, non determina alcun effetto preclusivo riguardo agli atti, quali quelli relativi alle condizioni di procedibilità, che dovrebbero far parte del fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 c.p.p. (cfr. Corte Cost.
3.7.1998 n. 248), permane comunque l'obbligo di produzione in capo a chi abbia interesse all'acquisizione, stante la natura probatoria, a fini procedurali, dell'atto di querela. Il contegno della parte civile che nulla eccepì vuoi in primo vuoi in secondo grado circa la presenza dell'atto di querela nel fascicolo dibattimentale, che aveva piena facoltà di visionare, non poteva far sorgere alcun dovere di verifica officiosa da parte del giudice di merito circa la proposizione della querela.
Infine, non può sottacersi che il ricorso non ottemperi nemmeno alla regola dell'autosufficienza, costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.c. n. 5, dalla giurisprudenza civile, ma che deve intendersi recepita ed applicata anche in sede penale, non essendo nemmeno stata allegata ad esso almeno una fotocopia dell'atto di querela che si assume presentato. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2009