Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2002, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
E 6 8 N 9 IO ос 66961 1 / Z /4 A 5 6 R 2 . T . N IS .R - .P G IA B E D R R L L E L A 021 32 020 D A A T T . N U S B EPUBBLICA ITALIANA E IB N A S E T E C IA R 1 T 3 A R 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIA E T A M ☑IONE LA Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria J.v.a. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI - Presidente R.G.N. 19014/99 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 5173 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 08/11/01 Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA IN. 66261 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo کا ہ و rappresenta e difende ope legis;
ں ricorrente e da UFF IVA FIRENZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001
- ricorrente -
2208
contro
-1- I HSIANG TUNG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA DEL CASTAGNO 34, presso lo studio dell'avvocato SERGIO BELTRANI, difeso dall'avvocato BRUNO RUSSO DE LUCA, giusta procura a margine;
controricorrente avversO la decisione n. 3928/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 10/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato MARZI (con delega), che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sulla base di tre processi verbali di contesta- zione (in date 5 maggio, 28 agosto e 16 dicembre l'Ufficio Iva di Firenze notificò il 16 di-1987) cembre 1987 a Tung I Hsiang un avviso di accerta- mento per violazioni della legge Iva. Il successivo 20 dicembre 1987 lo stesso Ufficio riaprì il pro- cesso verbale del 28 agosto 1997 per ridurre l'accertamento dei ricavi non contabilizzati. Con- tro l'avviso di accertamento il contribuente propo- se ricorso il 29 ottobre 1988 chiedendone l'annul- lamento;
ma nel corso del giudizio il contribuente chiese in via subordinata che la controversia fosse dichiarata estinta a norma della legge n. 413 del 1991. La Commissione tributaria di primo grado, con 10 giugno 1993, dichiarò il giudizio decisione estinto a norma dell'art. 3 quater d.l. n. 16 del 1993, convertito in legge con modificazioni con legge 24 marzo 1993 n. 73. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio, la Commissione tributaria di secondo grado di Fi- renze, con decisione n. 36/05/1995, riformò la de- cisione di primo grado e dichiarò il ricorso del inammissibile perché proposto fuoricontribuente 8 0 7 7 termine. Contro la sentenza il contribuente ricorse alla Commissione tributaria centrale, che con deci- sione depositata il 10 luglio 1998 lo accolse, e dichiarò estinta la controversia. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato con atto noti- ficato il giorno 11 ottobre 1999, proponendo un mo- tivo. Il contribuente ha depositato controricorso, e successivamente memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte resistente sotto il profilo della mancanza dell'esposizione del fatto, alla quale non potrebbe secondo la giurisprudenza di questa Corte supplire la copia della sentenza im- - pugnata, infondata. Nel ricorso, infatti, è l'esposizione del fatto non manca, ma è svolta con la riproduzione testuale di quella contenuta nella sentenza impugnata, secondo un procedimento che, nel caso concreto, consente al giudice di legitti- mità di conoscere i termini della controversia, e D ( che è pertanto esente dal vizio denunciato. Il cons. el. est. dr. Aldo Ceccherini Con il ricorso si denunzia la violazione e fal- applicazione dell'art. 44 1. 413 del 1991, sa dell'art. 3 quater d.l. n. 16 del 1993 convertito nella legge n. 75 del 1993, e dell'art. 16 d. P. R. n. 636 del 1972; si deduce che - stante la natura da questa Corte con interpretativa, riconosciuta sentenza 16 marzo 1996 n. 2227, dell'art. 3 quater del d.l. n. 16 del 1993, che si riferisce esclusi- vamente all'art. 17 del d. P.R. n. 636 del 1972 - non vi era controversia pendente, esclusa dalla inammissibilità del ricorso propostotardività ed contro l'accertamento, e non trovava pertanto ap- plicazione la norma di condono. Il ricorso è infondato. Il contribuente, dopo д и aver proposto tardivamente ricorso avversO l'accertamento, ha presentato la domanda di condo- no, e ha quindi chiesto che fosse dichiarata l'estinzione della controversia. Secondo la giuri- sprudenza di questa Corte suprema, ai fini di quan- to stabilito dall'art. 53 della legge n. 413 del 1991 e dalle altre disposizioni dirette ad agevola- re la definizione delle "situazioni e delle penden- ze tributarie" comprese nel titolo sesto della stessa legge, le controversie si consideravano pen- denti se chiaritogiusto quanto 3- - dall'art. quater del D.L. n. 16 del 1993 (convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75) - "alla data di entrata in vigore della legge di conversione " il ricorso non fosse stato "rigettato quale improcedibile ○ inammissibile", con sentenza definitiva (Cass. 24 marzo 2000 n. 3545). Ne deriva che correttamente la Commissione tributaria centrale ha dichiarato l'estinzione del giudizio in applicazione della specifica previsione contenuta nella 1. 30 dicembre 1991, n. 413. Vero è che, in tal modo, il contri- buente ha potuto beneficiare delle agevolazioni di legge sulla base di un ricorso presentato largamen- te fuori termine, ma ciò discende dalla scelta ope- rata dal legislatore con l'emanazione della norma interpretativa sopra ricordata, che non contiene le limitazioni invocate dalla parte ricorrente. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, sono a carico della parte soccombente.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Ammini- strazione alle spese del presente giudizio di le- gittimità, liquidate in £ 3.250.000, di cui £ 3.000.000 per onorari. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 8 novembre 2001. IIcons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini Il Cons. est. (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista Presidente) (Grovanni Paolini) DEPOSITATO ERIA5002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B-N. 5 TRIBUTARIA MATERIA