Sentenza 29 gennaio 2004
Massime • 1
Nel rito del lavoro, il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione in caso di insanabile contrasto fra le due parti della sentenza, con la conseguente inidoneità delle enunciazioni eventualmente contenute nella sola motivazione a costituire giudicato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui venga data lettura in udienza sia della motivazione che del dispositivo, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., atteso che in tal caso la parte motiva e quella dispositiva concorrono entrambe a cristallizzare la statuizione consentendo, mediante un'interpretazione complessiva, il passaggio in giudicato (anche) delle enunciazioni contenute soltanto nella motivazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2004, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MORIN 45, presso lo studio MALTESE CIOLINA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO FIRRIOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 550/01 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 26/06/01 - R.G.N. 255/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato FIRRIOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 24 novembre 2000, che aveva rigettato la domanda proposta da RE UT contro l'INPS ed il Ministero dell'interno - per ottenere il ripristino della pensione d'inabilità, concessagli con decorrenza dal 30 maggio 1988 e revocata, in data 11 gennaio 1990, per incompatibilità con la rendita NA (ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 407/90) - in base ai rilievi che la pensione d'inabilità (di cui all'articolo 2 legge n. 118/71) non spetta ai soggetti, riconosciuti invalidi "per causa di lavoro" - mentre la disciplina transitoria (di cui al comma 1 bis delle stesso art. 3 della legge n. 407/90, come aggiunto dall'art. 12 della legge n. 412/91), che deroga a detta incompatibilità, riguarda soltanto prestazioni "conseguenti a diversi eventi invalidanti" - e, peraltro, "in ordine alla posizione del Ministero dell'interno, nessun motivo di gravame è stato proposto alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva, contenuta nella parte motiva della sentenza (di primo grado), la quale, pertanto, merita conferma". Avverso la sentenza d'appello, RE UT propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo.
L'intimato Ministero dell'interno resiste con controricorso. L'intimato INPS ha depositato procura alle liti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 3, comma 1 bis, legge n. 407/90, in relazione all'art. 2, comma 4, legge n. 118/71) - RE UT censura la sentenza impugnata per avergli negato il ripristino della pensione d'inabilità, concessagli dal Ministero dell'interno, con decorrenza dal 30 maggio 1988, e revocata, in data 11 gennaio 1990, per incompatibilità con la rendita NA (ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 407/90) - ritenendo, erroneamente, che la salvezza dei
"diritti acquisiti (...) alla data del 1^ gennaio 1992" (ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, legge n. 407/90, cit.), in deroga alla "incompatibilità" (prevista dal comma 1 dello stesso articolo 3), riguardi soltanto prestazioni "conseguenti a diversi eventi invalidanti" - ed, inoltre, ripropone la questione della legittimazione passiva del Ministero dell'interno. Il ricorso dev'essere rigettato.
2. Componendo il contrasto di giurisprudenza, insorto nell'ambito della sezione lavoro, le sezioni unite civili di questa Corte (sentenze n. 483 e 529 del 2000) hanno enunciato il principio di diritto seguente:
Nella vigenza del regolamento (D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698) - recante norme (art. 1, 3 e 6) sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni alle regioni, ex art. 130 d. lg. n. 112 del 1998) - il cittadino che, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità civile, pretenda in giudizio una prestazione pecuniaria di assistenza sociale, deve convenire soltanto il Ministero dell'interno ed, in caso di accoglimento della domanda, ottiene l'accertamento solo incidentale (incidenter tantum) del proprio "status" di invalido civile, mentre la chiamata in giudizio del Ministero del tesoro diventa necessaria se - a seguito di domanda esplicita del privato o del Ministero dell'interno - tale "status" debba essere accertato con efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c). L'enunciato principio risulta condiviso dalla giurisprudenza successiva di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3224/2001, 4887/2002, nonché 9146/2002 della sezione lavoro). In particolare, ne risulta coerente sviluppo la sentenza (n. 9146/2002 della sezione lavoro, cit.), che ritiene "ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante proposta nei confronti del Ministero del tesoro".
Alla luce del principio di diritto enunciato, il ricorso - come è stato anticipato - dev'essere rigettato.
3. Invero il principio secondo cui è rilevabile di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ogni questione attinente alla legittimazione ad agire o a contraddire (legitimatio ad causam) - la quale, costituendo una condizione dell'azione, attinente alla affermata titolarità del potere di promuovere il giudizio con riguardo allo specifico rapporto sostanziale dedotto in lite, sussiste in quanto la situazione prospettata corrisponda astrattamente alla titolarità dell'azione che si intende esercitare - non può trovare, tuttavia, applicazione - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine per tutte, le sentenze n. 5141/02, 10370, 9289/01, 12174/00, 1336/87) - quando la legittimazione stessa sia stata in precedenza oggetto di contestazione specifica e sulla relativa decisione si sia formato, esplicitamente o implicitamente, il giudicato.
È proprio quello che si è verificato nella specie.
Infatti, non è stata investita da motivi di appello - come riferisce la sentenza ora impugnata con il ricorso per Cassazione e, peraltro, risulta confermato dall'esame diretto degli atti di causa (nella specie, consentito a questa Corte) - la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'interno, contenuta nella parte motiva della sentenza di primo grado.
Tanto basta per ritenere accertata - con autorità di giudicato - la carenza di legittimazione passiva (legitimatio ad causam), proprio, del Ministero dell'interno.
Ne risulta, di conseguenza, sostanzialmente estromesso dal processo - con decisione passata in giudicato - il soggetto (Ministero dell'interno, appunto), che - per quanto si è detto - è l'unico passivamente legittimato in relazione alla domanda giudiziale diretta ad ottenere, come nella specie, una prestazione pecuniaria di assistenza sociale (quale il preteso ripristino della pensione di inabilità).
Tanto basta per rigettare il ricorso, a prescindere dall'esame delle questioni di merito, che ne risultano proposte.
Nè rileva, in contrario, la circostanza che la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'interno - come risulta confermato dall'esame diretto degli atti - sia contenuta, effettivamente, soltanto nella parte motiva della sentenza di primo grado.
4. È ben vero, infatti, che il principio dell'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante motivazione (c.d. interpretazione complessiva), benché applicabile anche nel rito del lavoro, non può valere, tuttavia, a sanare contrasti irriducibili fra motivazione e dispositivo, come quello che si determina allorché la motivazione contenga statuizioni mancanti nella parte dispositiva, atteso che in tal caso - secondo la giurisprudenza di questa Corte, (vedine, per tutte, le sentenze n. 6786/2002, 1133610095/98, 7380/97, 6855, 626096, 9131/92, 5794/90, 505/88) - deve darsi prevalenza al dispositivo, il quale - acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza - cristallizza la statuizione emanata nella concreta fattispecie, con la conseguenza che le incompatibili enunciazioni contenute nella motivazione non sono idonee a costituire giudicato.
Il principio di diritto enunciato, tuttavia, all'evidenza non può trovare applicazione nell'ipotesi - che ricorre nella specie - in cui venga data lettura in udienza (ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) sia della motivazione che del dispositivo.
In tal caso, - infatti, sia la motivazione, sia il dispositivo acquistano pubblicità - con la lettura in udienza - e pertanto concorrono entrambi a cristallizzare la statuizione - emanata nella concreta fattispecie - consentendone, con l'interpretazione complessiva, il passaggio in giudicato (anche) di enunciazioni contenute, come nella specie, soltanto nella motivazione.
5. Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato.
Il ricorrente non può essere condannato, tuttavia, alla rifusione delle spese del presente giudizio di Cassazione (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004