Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2004, n. 1673
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Sentenza 29 gennaio 2004

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Nel rito del lavoro, il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione in caso di insanabile contrasto fra le due parti della sentenza, con la conseguente inidoneità delle enunciazioni eventualmente contenute nella sola motivazione a costituire giudicato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui venga data lettura in udienza sia della motivazione che del dispositivo, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., atteso che in tal caso la parte motiva e quella dispositiva concorrono entrambe a cristallizzare la statuizione consentendo, mediante un'interpretazione complessiva, il passaggio in giudicato (anche) delle enunciazioni contenute soltanto nella motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2004, n. 1673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1673
    Data del deposito : 29 gennaio 2004

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